Procedure

Pagine introduttive

Una nuova tipologia di pagina che riporta in sintesi le indicazioni, a cui può seguire la pagina di approfondimento, corredata da immagini e links esterni, e due pagine tradotte della sintesi da poter fornire al cittadino straniero.

L’Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Lavoro (subordinato, subordinato stagionale, autonomo)

Ingresso per soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, del cittadino non comunitario chiamato in Italia a prestare un’attività lavorativa a carattere subordinato, subordinato stagionale e di carattere autonomo.

L’Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Cure Mediche

L’ Ingresso e il Soggiorno a Motivo di Studio

L’Ingresso per Motivo di Turismo

L’Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Lavoro – Casi Particolari

Il Soggiorno per Motivi di Attesa Occupazione

Ingresso e Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale

Il Testo Unico sull’Immigrazione, agli artt. 18, 18-bis e 19, prevede espressamente dei limiti alla facoltà di adottare provvedimenti di espulsione, individuando divieti di carattere generale e singole categorie protette di soggetti c.d. inespellibili.

Ingresso e Soggiorno per Motivi di Tutela del Minore

Per minore straniero non accompagnato si intende “un minorenne non in possesso di cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

Ingresso e Soggiorno per Motivo di Reingresso, per Motivo di Residenza Elettiva e Conversioni

Il visto di reingresso è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza allo straniero che si trovi, per specifici motivi, privo di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il permesso di soggiorno per motivo di residenza elettiva è rilasciato, invece, allo straniero titolare di una pensione percepita in Italia, mentre la conversione implica la possibilità, in casi specifici, di modificare la tipologia del proprio permesso di soggiorno purché quello posseduto sia in corso di validità.

Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo (ex Carta di Soggiorno), PSLP da Altro Stato Membro, Carta Blu UE

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a determinate condizioni, può essere rilasciato da altro stato estero, mentre, il permesso di soggiorno recante la dicitura “Carta blu UE” è rilasciato al lavoratore straniero altamente qualificato ed autorizzato allo svolgimento di attività lavorative.

Ingresso e soggiorno dei cittadini Comunitari

Il cittadino comunitario può fare ingresso e soggiornare sul territorio italiano fino a tre mesi, oltre i quali deve dichiarare il motivi della sua permanenza e formalizzare la richiesta di Attestazione Anagrafica.

Oltre agli Stati Membri vengono equiparati  ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino, ed i cittadini del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord sino all’uscita dalla UE al 31 dicembre 2020.

Il DL 28 febbraio 2008, n. 32 ha determinato l’espellibilità del cittadino comunitario per motivi di sicurezza.

La transitorietà di accesso come cittadini comunitari si è conclusa il 31 dicembre 2011 per Bulgaria e Romania, è un provvedimento che viene applicato ai paesi che hanno da poco fatto ingresso, uno dei primi passi per l’adesione è l’esenzione di visto per l’accesso come turismo.

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2023