Il Permesso e la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE

Il cittadino Non Comunitario che raggiunga il cittadino Europeo o Italiano regolari in Italia può richiedere:

se familiare di cittadino europeo – la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (DL 30/2007 artt. 10 e 14)

se familiare di cittadino italiano:

se risponde ai requisiti di reddito e a carico, la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (DL 30/2007 artt. 10 e 14)

se familiare oltre il primo grado o non risponde ai requisiti del reddito e dell’a carico, il Permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano (TU 286/98 art. 19).

La domanda dei familiari di cittadino italiano ed europeo non prescinde dalla regolarità sul territorio del cittadino non comunitario.

“Altri familiari” di cittadini comunitari e italiani.

L’indicazione ministeriale si riferisce all’obbligo dello Stato italiano di agevolare l’ingresso ed il soggiorno del “partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione”, nonché di “ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza, se è  a  carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale”.

Sono, infatti, definiti “familiari” il/la coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

A costoro è rilascia una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea o una carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell’Unione europea. La disposizione risulta applicabile anche ai minorenni adottati e a quelli affidati. La disposizione è applicabile anche ai conviventi di fatto ovvero ai parenti e altre persone che sono a carico e convivono con il cittadino dell’Unione.

Con tale disposizione, lo Stato italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare alla corrispondente disposizione in cui si esprime lo Stato Membro. Peraltro, la legge non indica le modalità con cui intende assicurare l’attuazione del prescritto obbligo di agevolare l’ingresso e il soggiorno di queste persone “senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato”. Per espresso rinvio della legge, la stessa disposizione, riferita agli “altri familiari” di cittadini comunitari, è applicabile ai familiari non comunitari di cittadini italiani. Proprio in considerazione del possibile pregiudizio alla libera circolazione del cittadino comunitario, è da verificare se la misura del rilascio di un permesso di soggiorno per motivo di residenza elettiva rappresenti un ostacolo e pregiudichi la libera circolazione, viste le importanti limitazioni connesse a questo tipo di permesso di soggiorno per i familiari considerati “altri”, in quanto esclusi dal mercato del lavoro, dall’iscrizione gratuita al S.S.N. Il rilascio e il rinnovo del permesso di questo tipo di permesso di soggiorno, inoltre, è condizionato alla dimostrazione della disponibilità di ingenti risorse economiche, discrezionalmente valutate dall’Amministrazione, nonché soggetto a durata limitata. La circolare del Ministero dell’Interno richiede, a dimostrazione della relazione nei casi suddetti, “documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato”.

Dalla circolare 400.B/2021 si indica che con l’entrata in vigore del regolamento UE 2019/1157 a partire dal 2 agosto 2021 ai cittadini familiari di cittadini UE secondo la legge 30/2007 verrà rilasciato un titolo elettronico; la domanda potra essere fatta sia direttamente presso l’Ufficio Immigrazione sia tramite kit postale, in entrambi i casi è previsto il pagamento del bollettino di 30,46€.


Il primo rilascio della Carta di Soggiorno per Familiari di cittadini UE

Il cittadino straniero non comunitario deve recarsi presso la Questura competente per territorio per perfezionare la procedura di ingresso, sottoscrivere l’Accordo di Integrazione e richiedere il rilascio della Carta di soggiorno. Dopo aver accertato la regolarità dell’eventuale visto e della documentazione, la Questura rilascia direttamente il titolo di soggiorno cartaceo.

  1. modello (209) di richiesta del permesso di soggiorno opportunamente compilato;

  2. passaporto ordinario in corso di validità;

  3. fotografia in formato fototessera;

  4. una marca da bollo di 16€;

  5. attestato di iscrizione anagrafica del familiare cittadino comunitario o carta di identità se cittadino italiano;

  6. documentazione che comprovi il legame familiare: se prodotta all’estero, deve essere tradotta in italiano, o plurilingue, e sottoposta a legalizzazione dall’Ambasciata o Consolato italiano o ad apostillazione se proveniente da Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja;

  7. dichiarazione di convivenza e sostentamento;

  8. eventuale documentazione che comprovi l’a carico del cittadino regolare in Italia e il reddito.

Normalmente viene rilasciata a figli minori e coniugi.

La Carta di soggiorno per Familiare di cittadino UE ha durata di 5 anni e può essere trasformata in indeterminata al primo rinnovo (dopo 5 anni di permanenza).

Consente di lavorare e studiare, consente i viaggi per turismo in Europa, ma per poter permanere su di un altro territorio europeo sarà necessario che sia il cittadino comunitario a divenire regolare su quel territorio ed a richiedere un documento equivalente per il familiare sul nuovo territorio, in quanto la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE rilasciata dalla Questura è valida solo sul territorio italiano.

Il rinnovo della Carta di soggiorno per familiare di Cittadino UE

La domanda di rinnovo è da presentare direttamente presso l’Ufficio immigrazione della Questura di competenza (residenza).

Con la seguente documentazione:

  1. modello (209) di richiesta del permesso di soggiorno opportunamente compilato;

  2. fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti);

  3. fotocopia della Carta di Soggiorno in scadenza;

  4. dichiarazione del cittadino europeo di provvedere al mantenimento economico del familiare, insieme alla fotocopia del suo documento di identità ed ad una dimostrazione dei redditi percepiti;

  5. eventuale documentazione che comprovi il mantenersi del legame familiare (in caso di matrimonio);

  6. marca da bollo da euro 16,00.

In taluni casi verrà rilasciata una Carta di soggiorno indeterminata.

Il primo rilascio del Permesso di Soggiorno per Familiari di cittadino italiano

La domanda può essere effettuata dai familiari entro il secondo grado conviventi con il cittadino italiano, anche se non regolari sul territorio.

Il cittadino straniero non comunitario deve recarsi presso la Questura competente per territorio per fare richiesta del rilascio del Permesso.

Con la seguente documentazione:

  1. modello (209) di richiesta del permesso di soggiorno opportunamente compilato;

  2. fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti);

  3. documentazione che comprovi il legame familiare: se prodotta all’estero, deve essere tradotta in italiano, o plurilingue, e sottoposta a legalizzazione dall’Ambasciata o Consolato italiano o ad apostillazione se proveniente da Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja;

  4. dichiarazione del cittadino italiano di provvedere al mantenimento economico del familiare, insieme ad una dimostrazione dei redditi percepiti;

  5. dichiarazione di convivenza;

  6. marca da bollo da euro 16,00;

  7. se viene rilasciato un permesso elettronico (non cartaceo), pagamento del bollettino postale da euro 80,46.

Il Permesso per familiare di cittadino italiano consente di lavorare e studiare, e può essere convertito in Permesso per Lavoro subordinato.

Il rinnovo del Permesso di Soggiorno per familiare di Cittadino italiano

La domanda di rinnovo può essere presentata presso la Questura di riferimento o tramite ufficio postale (con il Kit) a seconda del territorio.

La documentazione da presentare è la seguente:

  1. modello (209) di richiesta del permesso di soggiorno opportunamente compilato;

  2. fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti);

  3. copia del permesso in scadenza;

  4. documentazione che comprovi il legame familiare – in caso di matrimonio;

  5. dichiarazione del cittadino italiano di provvedere al mantenimento economico del familiare, insieme ad una dimostrazione dei redditi percepiti;

  6. dichiarazione di convivenza;

  7. marca da bollo da euro 16,00;

  8. se viene rilasciato un permesso elettronico (non cartaceo), pagamento del bollettino postale da euro 80,46.

Si ricorda che il Permesso per familiare di cittadino italiano mantiene la sua validità se è mantenuto il requisito della convivenza che viene di solito verificata al rilascio e ad ogni rinnovo tramite gli ufficiali di polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 5 Giugno 2023