Il Permesso di Soggiorno in Italia - Caratteri Generali

I cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea, a seguito di ingresso in Italia con regolare visto che consente un soggiorno superiore a 90 giorni, per poter soggiornare legalmente hanno l’obbligo di richiedere ed ottenere un permesso di soggiorno. In base alla normativa vigente, è previsto, in particolari casi, il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero presente sul territorio nazionale senza un valido titolo di soggiorno o con titolo di soggiorno di breve durata (ad esempio con un visto per turismo).

Ai sensi della normativa Schengen, il Permesso di Soggiorno consente al cittadino straniero non comunitario, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero intende stabilirsi ovvero allo Sportello Unico per l’Immigrazione (a seguito di ingresso per ricongiungimento familiare o lavoro con relativo nulla osta rilasciato dallo stesso Sportello Unico) entro otto giorni dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale. La procedura di presentazione dell’istanza può essere diretta (con modulo di richiesta presentato direttamente all’ufficio Immigrazione della Questura) o con invio dell’apposito kit attraverso gli uffici postali abilitati. Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura, previo accertamento dell’identità personale dello straniero e della documentazione attestante il tipo di permesso richiesto.

Tipologia e durata del permesso di soggiorno dipenderanno dalla tipologia e dalla durata del visto d’ingresso; la durata non può comunque essere:

  • superiore a tre mesi per visite, affari e turismo;
  • inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata;
  • superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal Testo Unico sull’Immigrazione o dal regolamento di attuazione.
     

La durata del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro è invece quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

  • in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
  • in relazione ad un contratto di lavoro a tempo determinato, la durata di un anno;
  • in relazione ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato la durata di due anni

 

La durata del permesso di soggiorno per famiglia (nei casi di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art 29 del Testo unico sull’Immigrazione) e per lavoro autonomo non può essere superiore a due anni.

Lo straniero provvede a richiedere il rinnovo del suo permesso di soggiorno al questore della provincia di dimora almeno 60 giorni prima della scadenza.

La richiesta e il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo; in seguito alle modifiche intervenute con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017, gli importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:

  • euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino ad un anno;
  • euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni;
  • euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

La ricevuta di pagamento del nuovo contributo deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.

Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:

  • i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori;
  • i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità;
  • i richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale (o delle tipologie di protezione introdotte dal decreto 113/2018)
  • i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
  • le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.

Per tutti i casi rimangono, comunque, dovuti i seguenti costi per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:

  • 30,00 euro per l’assicurata a Poste Italiane (se la richiesta o il rinnovo vengono effettuati attraverso l’invio del kit per tramite degli uffici postali abilitati)
  • 16,00 euro per la marca da bollo;
  • 30,46 euro per il permesso di soggiorno rilasciato in formato elettronico (contributo da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”).

Minori

Il figlio minore dello straniero con questo convivente segue la condizione giuridica del genitore con cui convive o la più favorevole tra quelle dei genitori conviventi. Al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno individuale per motivi di famiglia o un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (art. 31 Dlgs 286/98 in seguito a modifica ai sensi dell’art 10 della Legge 7 Luglio 2016, n. 122). Anche al minore infraquattordicenne viene rilasciato un permesso di soggiorno individuale e non più “l’allegato minori” (come chiarito nella Circolare n. 40606 del 03.10.2016) ; il rilascio del permesso di soggiorno individuale al minore straniero infraquattordicenne è comunque soggetto al pagamento dell’importo dovuto per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico (Circolare n. 33530 del 3 agosto 2016).

Il Ministero dell’Interno ha inoltre precisato con Circolare n.122106 del 06.09.2019, che i figli minori dei titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo devono soddisfare il requisito della permanenza di 5 anni sul territorio italiano prima di poter ottenere lo stesso tipo di permesso.

Tipologie di Permessi di soggiorno

  • Apolide
  • Affido
  • Asilo Politico
  • Adozione
  • Affari
  • Affidamento
  • Fam. art. 31 Ass. Min.
  • Fam. art. 19 Fam. Ita.
  • Attesa Occupazione
  • Attesa Riacquisto Cittadinanza
  • Atti particolare Valore Civile
  • Asilo Pol Rinnovo
  • Calamità
  • Carta Blu
  • Carta soggiorno familiare di cittadino UE
  • Casi speciali
  • Cure Mediche
  • Famiglia minore 14-18
  • Gara sportiva
  • Giustizia
  • Lavoro autonomo
  • Lavoro Subordinato
  • Lavoro casi particolari (art.27)
  • Lavoro Subordinato Stagionale
  • Minore età
  • Motivi Familiari
  • Missione
  • Motivi Umanitari (decaduto)
  • Motivi religiosi
  • Permesso per soggiornante di lungo periodo UE
  • Protezione Sussidiaria / Internazionale
  • Protezione speciale
  • Residenza elettiva
  • Richiesta Asilo Politico
  • Ricerca Scientifica
  • Status Apolide Rinnovo
  • Studio
  • Tirocinio
  • Vacanza lavoro
  • Volontariato
 
  • Attestazione Anagrafica (per i comunitari)
Ultimo aggiornamento: 10 Marzo 2022