Il permesso per Attesa Occupazione

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo il cittadino non abbia un contratto di lavoro in essere, ma sia iscritto nelle liste di collocamento.

Le modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha portato da sei mesi ad un anno la durata del permesso per attesa occupazione ha introdotto anche la necessità di proporrre un reddito: “decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b) .

Il permesso per attesa occupazione può essere rinnovato solo in presenza di un contratto di lavoro.

Gli studenti, con permsso per studio, che abbiano raggiunto la maggiore età in Italia o conseguito un diploma in Italia possono iscriversi alla DID e far richiesta di un permesso per Attesa Occupazione.


Testo Unico 286/98 art. 22 c.11

Attesa Occupazione e Sussidi

Nella sezione Lavoro
Ultimo aggiornamento: 14 Gennaio 2021