Il Visto di Ingresso per Motivi di Turismo

Il Visto di Ingresso per Motivo di Turismo (tipologia “Visto Schengen Uniforme”) è un’autorizzazione che consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero non comunitario che intende viaggiare per motivi turistici fino a massimo di n. 90 giorni (ogni semestre).

Il cittadino straniero non comunitario richiede il Visto d’ingresso all’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o residenza, presentando la seguente documentazione:

  1. Formulario per la domanda di visto di ingresso;

  2. Fotografia recente in formato tessera;

  3. Documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

  4. Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali (spesso è richiesto di possedere già il biglietto o la prenotazione per il viaggio di ritorno);

  5. Dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000;

  6. Documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale;

  7. Assicurazione sanitaria avente una copertura minima di euro 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio, valida in tutta l’Area Schengen;

  8. Disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte dell’invitante).

In molti casi è un cittadino regolare in Italia ad effettuare la “chiamata” del cittadino che entra per turismo, non è richiesto che vi sia un legame familiare, la richiesta è effettuata tramite il modulo di “Dichiarazione di alloggio e garanzia” detto anche di Ospitalità.

Nota bene: per effetto di specifici accordi locali approvati dalla Commissione Europea, è possibile che i documenti richiesti siano in tutto o in parte diversi da quelli elencati. Rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato italiano competente per ulteriori informazioni.

L’Ambasciata si riserva di chiedere ogni altra documentazione atta a verificare che la richiesta del visto turistico sia coerente con la volontà del cittadino di effettuare il successivo ritorno in patria, è facoltà dell’Ambasciata italiana rifiutare il rilascio di tale visto.

Il Visto di Ingresso per Motivo di Turismo consente al cittadino straniero non comunitario di poter entrare regolarmente sul territorio nazionale e dell’Unione Europea (se il visto è di tipo Schengen).

Se il visto rilasciato è di tipo Schengen, il cittadino potrà recarsi anche nei territori dell’Europa aderenti al trattato, se è solamente per l’Italia non è possibile spostarsi in altri paesi.

All’entrata sul territorio se viene apposto il timbro dalla polizia di frontiera italiana questo equivale alla dichiarazione di presenza, altrimenti, se il timbro non è apposto dall’Italia o non viene apposto, è corretto procedere, entro 8 giorni (lavorativi) dall’arrivo sul territorio, alla presentazione di una dichiarazione di presenza, con l’apposita modulistica, presso l’autorità di polizia ove si pone il domicilio.

Il Visto di ingresso per Motivo di Turismo non può essere rinnovato: può essere prolungata la permanenza sul territorio solo per gravi e documentati motivi di salute che impediscono il rientro nel paese d’origine.

Il Turismo NON consente:

  • l’attività lavorativa e l’attivazione di un contratto
  • l’iscrizione al Centro per l’impiego (DID)
  • il rilascio del Codice fiscale (a parte nel caso di una coesione)
  • l’iscrizione anagrafica (residenza)
  • l’iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)


Il Turismo consente:

  • l’accesso a corsi di studio privati (entro i 90gg)
  • il contatto con enti (università, scuole)
  • la dichiarazione di domicilio/ospitalità
  • eventuale richiesta di coesione familiare


Il Visto di ingresso per Motivo di Turismo non permette in nessun modo di richiedere un successivo titolo di soggiorno in Italia.
Il solo titolo di soggiorno consentito è quello relativo alla richiesta di Coesione Familiareladdove ne ricorrano i requisiti e le condizioni.
Nel caso di una richiesta di visto per coesione con cittadino italiano viene di fatto rilasciato un visto di tipo turistico.


Accesso per i paesi Esenti Visto

Si ricorda che per accordi bilaterali alcuni paesi sono esenti visto, solamente per viaggi turistici: l’elenco del Ministero degli esteri.

Ultimo aggiornamento: 12 Novembre 2020