Conoscenza della lingua italiana

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO UE

Elenco dei requisiti di accesso e dei documenti necessari al richiedente

Dal 12 dicembre 2010 i cittadini stranieri che chiedono il Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE   devono dimostrare di conoscere la lingua italiana almeno al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.

Possono farlo in diversi modi:

  • dimostrando il possesso del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado ottenuto presso un istituto scolastico appartenente al sistema di istruzione italiano o presso un CPIA (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) o Centro Territoriale Permanente (CTP) [in questo caso deve farsi rilasciare copia del diploma dalla segreteria della scuola]
  • dimostrando la frequenza ad un corso di studi in un’Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta o ad un dottorato o ad un master universitario [in questo caso deve allegare un documento che confermi l’iscrizione]
  • dimostrando di aver fatto ingresso in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a) c) d) e q) del TUI: [in questo caso deve produrre una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto]
    • – dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede, uffici di rappresentanza o filiali in Italia
    • – professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
    • – traduttori e interpreti
    • – giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati       
  • dimostrando il possesso di un Attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore rilasciato dopo un corso frequentato in un CPIA o CTP [in questo caso deve allegare copia dell’Attestato]
  • dimostrando di aver ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del TUI, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 [in questo caso deve produrre una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto]
  • dimostrando il possesso del certificato ufficiale di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore rilasciato dopo un esame da uno dei quattro Enti certificatori (o da un soggetto con loro convenzionato) riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [in questo caso deve allegare copia del Certificato]. I certificati rilasciabili sono:
    • – CILS – Università per stranieri di Siena
    • – CELI – Università per stranieri di Perugia
    • – IT – Università di Roma Tre
    • – PLIDA – Società Dante Alighieri
  • dimostrando di aver superato il Test di lingua italiana organizzato dalla Prefettura. Al momento della richiesta del Test il cittadino dovrà essere in possesso di: documento di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, con ricevuta di rinnovo; passaporto o documento equipollente in corso di validità; codice fiscale; residenza ed eventuale domicilio, se diverso dalla residenza, nel territorio italiano; account e-mail.

Sono esentati dall’obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana:

  • i minori di 14 anni
  • le persone che hanno gravi e certificate limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico per età, patologie o handicap [in questo caso è necessario allegare la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica]
  • gli stranieri titolari di protezione internazionale (ovvero in possesso di permesso di soggiorno per Asilo Politico o Protezione Sussidiaria)

 

Procedura di accesso al servizio

Il cittadino straniero che vuol chiedere il Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE deve dimostrare di conoscere la lingua italiana almeno al livello A2 prima di presentare la richiesta alla Questura di competenza.

A tal fine può allegare alla documentazione da inviare una copia del titolo di esonero posseduto tra quelli previsti dalla normativa (vedi sopra); in mancanza di questo può chiedere di sostenere il Test di lingua italiana organizzato dalla Prefettura. Il cittadino straniero che vuole sostenere il Test deve collegarsi al sito https://testitaliano.interno.it, prima registrandosi indicando un indirizzo e-mail e scegliendo una password, poi compilando il modulo di domanda, ove dovrà indicare i propri dati anagrafici, i dati del documento di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, i dati della ricevuta di rinnovo; i dati del passaporto o documento equipollente; il codice fiscale; l’indirizzo di residenza ed eventuale domicilio, se diverso dalla residenza, nel territorio italiano; numero di telefono ed e-mail.

La Prefettura della provincia dove il cittadino ha il domicilio riceve la domanda: se tutto è regolare, entro 60 giorni convoca il cittadino comunicando in quale luogo, in quale data e orario farà il Test. Le Prefetture potranno inviare la convocazione al Test via e-mail in caso venga indicato un indirizzo PEC valido, in caso contrario la convocazione verrà comunicata tramite raccomandata all’indirizzo indicato in sede di richiesta. La sede, data e orario del test saranno, comunque, reperibili sul sito https://testitaliano.interno.it.

Il cittadino straniero dovrà presentarsi portando con sé la comunicazione di convocazione della Prefettura e un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità e il permesso di soggiorno.

Il risultato del Test, consultabile sul sito https://testitaliano.interno.it viene inserito nel sistema a cura della Prefettura, che lo comunica alla Questura (non viene rilasciato alcun attestato ma può essere stampato dallo stesso sito).

Inoltre alcune Prefetture pubblicano sul loro sito web sia il calendario delle prove sia i risultati, tramite il codice di protocollo attribuito allo straniero al momento della richiesta on-line.

Se l’esito del Test è negativo o in caso di assenza, il cittadino straniero può ripetere la prova facendo una nuova domanda sul sito https://testitaliano.interno.it ma quest’ultima non può essere effettuata prima di 90 giorni dalla data del test precedente. L’unica giustificazione per l’assenza saranno i motivi di salute, certificati dal medico di base o da un medico dell’ASL. Tale certificato dovrà essere consegnato il giorno fissato per il test oppure inviato per mezzo fax o posta elettronica alla scuola dove si svolgerà entro la data di esame. Soltanto in questo caso l’assenza sarà giustificata e il richiedente potrà fare una nuova richiesta prima dei 90 giorni. Rimane tuttavia la possibilità per il cittadino straniero di richiedere alla Prefettura, prima della data fissata per lo svolgimento del test, lo spostamento della sessione in caso di impedimento. In caso di assenza ingiustificata e di test non superato, gli stranieri che abbiano già presentato domanda per ottenere il Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, vedranno rigettata l’istanza per mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana. Nell’interesse dei richiedenti è quindi opportuno attendere l’esito positivo del test prima di presentare l’istanza del Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE. L’esito positivo del test non perde validità nel tempo.

Si segnala che in base alla Circolare del MIUR del 20/02/2012 n. 463, in caso di “analfabetismo funzionale”, lo straniero può richiedere di svolgere il test in modalità alternativa a quella scritta. Ad oggi non è chiaro come vengano gestite queste richieste sul territorio regionale.

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA AI FINI DELLA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

A partire dal 04 dicembre 2018 chi fa richiesta della cittadinanza italiana deve essere in possesso, al momento della domanda, di un livello B1 di lingua italiana.

La legge 132 del 01/12/2018 recita:

All’articolo 14: al comma 1, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente: “Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e’ subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana,non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento  per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto di presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore  riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca” »

Dopo una interrogazione il MInistero ha risposto sul possesso del solo PSLP UE, abilitando anche il PSLP CE.

Quindi la domanda di cittadinanza è possibile con i seguenti requisiti alternativi della conoscenza della lingua:

  • Possesso del Permesso di lungo periodo UE o CE (in ogni caso aggiornato dpo 5 anni dal rilascio);
  • Possesso dell’Accordo di integrazione firmato (ed eventualmente ratificato)
  • Possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal MIUR o dal MAECI, dunque un isituto di formazione superiore riconosciuto dal MIUR che permetta di conseguire un titolo di studio (non un certificato) oppure un titolo di studio conseguito all’estero presso un ente riconsciuto dal MAECI
  • Possesso di un certificato della lingua italiana ottenuto presso i seguenti enti:
  1. Università per stranieri di Perugia (CELI),
  2. Università per Stranieri di Siena (CILS),
  3. Società “Dante Alighieri (PLIDA),
  4. Università degli Studi di Roma 3 (IT).
Gli enti certificatori hanno attivato convenzioni con vari istituti di formazione sul territorio.

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Elenco dei requisiti di accesso e dei documenti necessari al richiedente

Il 10/03/2012 è entrato in vigore l’Accordo di integrazione, finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

Chi deve sottoscrivere l’Accordo

L’Accordo si applica allo straniero di età superiore ai 16 anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e la sua sottoscrizione è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. Sono esentati dalla sottoscrizione: gli stranieri affetti da patologie o da disabilità che determinino gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica; i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184; le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento.

Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’Accordo, la Prefettura ne avvia la verifica invitando lo straniero a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento. Al momento della verifica vengono avviati controlli da parte della Prefettura per verificare l’eventuale presenza di reati o illeciti amministrativi che comportino decurtazione di crediti. L’inadempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori, salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l’adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’Accordo per inadempimento. I crediti assegnati all’atto della sottoscrizione vengono confermati nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alla decurtazione. In particolare, la mancata conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia comporta la decurtazione di 15 dei 16 crediti assegnati. Se la documentazione prodotta accerta un livello di conoscenza superiore vengono riconosciuti i relativi crediti aggiuntivi.

In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, rinviando ogni altra verifica alla scadenza del biennio di durata dell’Accordo.

 

Titoli che comprovano la conoscenza della lingua italiana

Lo straniero può comprovare la conoscenza della lingua italiana dimostrando di frequentare regolarmente un’Università italiana o producendo uno dei seguenti documenti:

a) qualificazioni (diplomi, certificati e attestati) rilasciate dalle istituzioni scolastiche e/o dalle istituzioni formative nel sistema educativo di istruzione e formazione, di cui alla legge 53/03:

TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONEAUTORITA’COMPETENTEPERCORSO CORRISPONDENTE
1. Diploma di licenza conclusiva del I° ciclo di istruzioneMIURScuola secondaria di I° grado
2. Certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzioneMIUR o Regioni a seconda del canale di assolvimento sceltoFine del primo biennio di licei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di le FP (Sistema di istruzione professionale) triennali e quadriennali
3. Attestato di qualifica di operatore professionaleRegioniPercorsi triennali di le FP*
4. Diploma professionale di tecnicoRegioniPercorsi quadriennali di le FP**
5. Diploma licealeMIURPercorsi quinquennali dei licei***
6. Diploma di istruzione tecnicaMIURPercorsi quinquennali degli istituti tecnici***
7. Diploma di istruzione professionaleMIURPercorsi quinquennali degli istituti professionali***

(*) L’attestato può essere ottenuto anche presso gli Istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà, ovvero in apprendistato qualifica per giovani di età superiore ai 15 anni
(**) il diploma può essere conseguito anche presso gli Istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà, ovvero in apprendistato per giovani di età superiore ai 15 anni
(***) Il diploma può essere conseguito anche ad esito di Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca

b) qualificazioni (diplomi, certificazione e titoli) rilasciate a partire dall’anno scolastico 2014/2015 dai CPIA:

TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONEAUTORITA’COMPETENTEPERCORSO CORRISPONDENTE
1. Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzioneMIURPercorsi di primo livello – primo periodo didattico
2. Certificazione attestante I’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzioneMIURPercorsi di primo livello – secondo periodo didattico
3. Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2RegioniPercorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

c) qualificazioni (diplomi, certificazioni e titoli) rilasciate prima dell’anno scolastico 2014/2015 dai CTP:

TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONEAUTORITA’COMPETENTEPERCORSO CORRISPONDENTE
1. Diploma di licenza conclusiva del I° ciclo di istruzioneMIURPercorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
2. Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 (*)MIURCorsi di integrazione linguistica e sociale

 (*) Ai fini di quanto previsto dal DPR 179/11, il titolo deve riportare in calce la seguente dicitura “il corso di integrazione linguistica e sociale si è svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012).

d) Certificati linguistici rilasciati dagli Enti di Certificazione. In particolare:

  • il “CELI1” (Certificato di Lingua Italiana) rilasciato dal CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) dell’Università per stranieri di Perugia,
  • il “CILS A2” (Certificato di Italiano Lingua Straniera- Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa) rilasciato dal Centro di Ricerca e Servizi CILS (esami CILS) dell’Università per Stranieri di Siena,
  • il “PLIDA” (Programma Lingua Italiana Dante Alighieri) rilasciata dalla Società “Dante Alighieri”,
  • “Certificazione italiano L2” rilasciata dall’Università degli Studi di Roma 3.
 

In assenza di documentazione che attesti la conoscenza della lingua italiana, lo straniero può chiedere alla Prefettura di sostenere un apposito test (gestito spesso dai CPA).
Il superamento del test di italiano ai fini del rilascio del Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE non è valido ai fini dell’adempimento dell’Accordo di integrazione.

 

Legge 132 dicembre 2018

Conseguimento dell'attestato di lingua B1

Legislazione di riferimento

Ultimo aggiornamento: 6 Novembre 2020