Il Nullaosta per Motivi di Lavoro Subordinato e Stagionale

È l’autorizzazione indispensabile ai cittadini stranieri non comunitari per poter ottenere il Visto di Ingresso per Lavoro Subordinato non stagionale e Lavoro Subordinato Stagionale e per la successiva richiesta di Permesso di Soggiorno. Deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura competente per territorio tramite specifica procedura online. È possibile inviare la richiesta di Nullaosta al Lavoro Subordinato non stagionale o Stagionale soltanto all’entrata in vigore del Decreto Flussi, che fissa il numero di quote disponibile all’ingresso di lavoratori subordinati/stagionali.

Per lavoro subordinato è da intendersi la collaborazione in una impresa mediante retribuzione della prestazione di lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un imprenditore.

Per lavoro subordinato stagionale è da intendersi una particolare declinazione della più generale categoria di lavoro subordinato mediante attivazione di tipologia di contratto a tempo determinato su prestazioni di lavoro intellettuale o manuale legate ad attività stagionali, svolte ciclicamente e legate ad un determinato periodo dell’anno.

Il rilascio del Nullaosta al Lavoro Subordinato o Stagionale deve essere richiesto alla Prefettura competente per il territorio, da parte del futuro datore di lavoro, compilando gli appositi moduli telematici e avviene esclusivamente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “Decreto Flussi”. Il Nullaosta per motivi di Lavoro Subordinato e Stagionale è rilasciato entro i limiti di questo contingente numerico.

La procedura

La procedura per la richiesta di visto per lavoro autonomo si divide in due fasi:

  • la Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione) competente per territorio verifica le quote disponibili e provvede al rilascio del Nullaosta per l’ingresso in Italia;
  • l’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di origine o residenza abituale del lavoratore rilascia il visto di ingresso.

La richiesta di Nullaosta al lavoro subordinato e stagionale può essere fatta da:

  • datori di lavoro con cittadinanza italiana;
  • datori di lavoro non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
  • datori di lavoro comunitari regolarmente residenti in Italia.

 

I requisiti

Il datore di lavoro che vuole fare richiesta di Nullaosta al Lavoro Subordinato o Stagionale deve:

  • avere un reddito annuo minimo proveniente da fonti lecite pari o superiore al minimo previsto all’interno del Decreto Flussi;
  • avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, con Certificazione di idoneità alloggiativa o abitativa da mettere a disposizione del lavoratore;
  • fare una proposta di contratto di lavoro contenente tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento.

Inoltre, non devono esserci motivi ostativi all’ingresso del lavoratore (derivanti dal Codice Civile e Codice Penale italiano o da segnalazioni in banca dati Schengen).

Come fare

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intende assumere un lavoratore residente all’estero deve inviare, mediante la procedura telematica disponibile sul sito internet https://portaleservizi.dlci.interno.it (accesso tramite autenticazione SPID) una richiesta nominativa di assunzione redatta su apposito modello. La trasmissione della richiesta deve avvenire nei tempi previsti dal Decreto Flussi, ossia a partire dalla data e dall’orario indicati sul relativo decreto ministeriale.

Tutte le domande sono controllate in base all’ordine cronologico di arrivo e sulla base della suddivisione delle quote per Regioni e Province.

La Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione) ha tempo n. 40 giorni per rilasciare o rifiutare il Nullaosta. Se la Prefettura rilascia il Nullaosta ne trasmette copia telematica all’Ambasciata o Consolato italiani nel Paese di origine o residenza abituale del lavoratore. Copia cartacea del Nullaosta viene comunque consegnata al datore di lavoro che, a sua volta, lo inoltrerà al lavoratore.

Il lavoratore per il quale è stata presentata domanda, una volta ottenuto il Nullaosta, richiede il Visto di Ingresso all’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o residenza.

Il Nullaosta al Lavoro Subordinato o Stagionale ha una validità di n. 6 mesi; pertanto il visto d’ingresso deve essere richiesto entro tale termine.

Per la presentazione delle domande di Nullaosta al Lavoro Subordinato o Stagionale è possibile avvalersi dell’assistenza degli uffici comunali accreditati, delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema.

Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2022