Rinnovo nelle more del rinnovo/rilascio del PS

La Direttiva del Ministero dell’Interno del 05/08/2006 e la circolare del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2007 definisce che:

. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

– la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

– sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;

– sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

E che:
il cittadino straniero nelle more del rilascio del primo permesso per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso.

Direttiva del Ministero dell’Interno del 05/08/2006

Circolare del Ministero dell’Interno del 23/02/2007

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2023