La Cittadinanza Italiana

Il termine “Cittadinanza” indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico italiano ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.

I requisiti

La cittadinanza italiana può essere acquisita o richiesta su differenti parametri (sito di approfondimento del Ministero degli Esteri).

Secondo il principio della cosiddetta “Naturalizzazione”, ovvero quando il cittadino straniero risiede legalmente ed ininterrottamente sul territorio italiano, secondo le seguenti condizioni:

  • dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia, se cittadino straniero;
  • dopo n. 4 anni di residenza legale e continuativa in Italia, se cittadino appartenente all’Unione Europea;
  • dopo n. 5 anni di residenza legale e continuativa in Italia, se cittadino straniero riconosciuto rifugiato o apolide;
  • dopo n. 3 anni di residenza legale e continuativa se cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadino italiano per nascita o per il cittadino nato in Italia;
  • dopo n. 5 anni di residenza legale e continuativa se cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o figlio maggiorenne di cittadino naturalizzato italiano;
  • dopo n. 5 anni di residenza legale e continuativa se cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato italiano.

Secondo il principio del “Matrimonio con cittadino italiano”, ovvero quando il cittadino straniero risiede legalmente ed ininterrottamente sul territorio italiano, secondo le seguenti condizioni:

  • dopo n. 2 anni di residenza legale e continuativa a partire dalla data del matrimonio o dell’unione civile con il cittadino italiano se il cittadino straniero risiede legalmente sul territorio italiano;
  • dopo n. 3 anni dalla data di matrimonio con il cittadino italiano se il cittadino straniero risiede all’estero.

Nota: tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Nota: non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi sino al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza.

Secondo il principio del cosiddetto “Ius Sanguinis”, ovvero automaticamente quando si nasce o si è adottati da cittadini italiani, secondo le seguenti condizioni:

  • l’antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
  • l’antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti che siano nati prima del 1° gennaio 1948 solo se il padre era ignoto, se il padre era apolide o se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per Ius Soli e non per Ius Sangunis.
Per poter chiedere la cittadinanza per Ius Sanguinis occorre presentarsi presso gli uffici Comunali ove si intende porre la residenza e disporre di:
  • I certificati di nascita tradotti e legalizzati che comprovano il legame con l’antenato italiano
  • Un documento o i dati dell’antenato italiano
  • La dichiarazione del consolato italiano del paese che tutti i parenti ascendenti non hanno rinunciato alla cittadinanza italiana
Occorrerà quindi ottenere la Residenza presso quel Comune che si farà carico di cercare i dati dell’antenato italiano e rilascerà una certificazione dell’inizio della procedura.
Si potrà quindi procedere a chiedere il rilascio del Permesso per “Attesa cittadinanza” tramite il Kit postale:
  • Marca da bollo da 16€
  • Copia del passaporto
  • Copia della Certificazione di inizio procedimento
  • Eventuale dichiarazione di domicilio o residenza
La cittadinanza viene ottenuta entro alcuni mesi dalla richiesta.

Secondo il principio della cosiddetta “Elezione”, ovvero quando si nasce in Italia da genitori stranieri e se si risiede legalmente ed ininterrottamente sul territorio italiano fino al compimento del diciottesimo anno di età (se richiesto entro il diciannovesimo anno).

In tale caso la richiesta va presentata al Comune di residenza, comprovando:
  • la regolarità sul territorio dalla nascita (dichiarazione dall’Ufficio Immigrazione della Questura competente)
  • la residenza ininterrotta sul territorio italiano.
Nel caso il cittadino sia stato regolarizzato dopo 6 mesi dalla nascita può non essere possibile la richiesta tramite questo percorso.
La cittadinanza viene concessa con un tempo di qualche settimana.

Secondo il principio del cosiddetto “Ius soli”, ovvero, automaticamente, quando si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

Acquisto della cittadinanza da minori figli di cittadino italiano:

  • per adozione,
  • per naturalizzazione di uno dei genitori (se al momento dell’acquisizione da parte del genitore il minore è stabile sul territorio e convivente con il genitore),
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione (il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano), questo avviene anche se il genitore riacquista la cittadinanza per ius sanguins all’estero.

I parametri di reddito per la richiesta sono così categorizzati:

euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Domanda di cittadinanza per residenza o matrimonio

La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata esclusivamente on line (procedura informatica) ed ottenere informazioni collegandosi al sito web del Ministero dell’Interno Dipartimento per le Liberta Civili e l’Immigrazione.

Il richiedente dovrà registrarsi sul portale dedicato e compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute in fase di registrazione.

Per poter effettuare la registrazione e l’invio della domanda di cittadinanza, è necessario possedere un indirizzo e-mail personale e i relativi codici di accesso oppure dotarsi di credenziali SPID (identità elettronica).

Successivamente, il richiedente potrà trasmettere la domanda in formato elettronico, unitamente a una copia scannerizzata dei seguenti documenti:

  • documento di identità;
  • certificati provenienti dalle autorità nel paese di origine o anche quelli di eventuali paesi terzi di residenza:
    • estratto dell’atto di nascita
    • certificato penale
  • bollettino postale attestante il pagamento del contributo di euro 250,0 sul c/c.n. 809020 intestato a Ministero Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.
  • Documentazione attestante il possesso della conoscenza della lingua italiana di livello B1.

Dal Dicembre 2018 è necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana tramite un certificato di livello B1 tranne nei seguenti casi:
– titolari di Permesso per soggiornanti di Lungo periodo UE oppure CE (da aggiornare se passati 5 anni dall’emissione);
– richiedenti, che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione;
– titolari di titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione
Vi sono quattro enti certificatori: Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre.

Nota bene: i certificati provenienti dalle autorità nel paese di origine (Estratto dell’atto di nascitaCertificato penale), nel caso necessario, dovranno essere legalizzati, ovvero apostillati se facenti parte di paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, presso l’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine. In particolare, l’Estratto dell’atto di nascita potrà essere prodotto nel formato di Certificazione Plurilingue, valevole per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976.

Successivamente la procedura prevede una convocazione da parte dell’Ufficio Cittadinanza della Prefettura competente per territorio per la consegna dei documenti originali cartacei che si differenziano in base alla motivazione della domanda.

Richiesta di cittadinanza per “Naturalizzazione

  1. fotocopia documento di identità;
  2. attestazione della conoscenza della lingua italiana di livello B1;
  3. ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 tramite bollettino postale sul c/c. n. 809020 intestato a Ministero Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
  4. originale dei certificati provenienti dalle autorità nel paese di origine (Estratto dell’atto di nascita e Certificato penale tradotti e legalizzati, ovvero apostillati, dalla Autorità competenti nel paese di origine, o in formato di Certificazione Plurilingue);
  5. autocertificazione della residenza storica dei Comuni dove si è risieduto negli ultimi n. 10 anni;
  6. autocertificazione dello Stato di famiglia;
  7. fotocopia della dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni (Modello Cud, Modello Unico o Modello 730, Dichiarazione dei Compensi);
  8. fotocopia del titolo di soggiorno;
  9. marca da bollo da euro 16,00.

Richiesta di cittadinanza per “Matrimonio con cittadino italiano

  1. fotocopia documento di identità;
  2. attestazione della conoscenza della lingua italiana di livello B1;
  3. ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 tramite bollettino postale sul c/c. n. 809020 intestato a Ministero Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
  4. originale dei certificati provenienti dalle autorità nel paese di origine (Estratto dell’atto di nascita e Certificato penale tradotti e legalizzati, ovvero apostillati, dalla Autorità competenti nel paese di origine, o in formato di Certificazione Plurilingue);
  5. autocertificazione o certificazione della residenza storica dei Comuni dove si è risieduto negli ultimi n. 2 anni;
  6. autocertificazione dello Stato di famiglia;
  7. autocertificazione della cittadinanza italiana del coniuge;
  8. certificazione dell’atto integrale di matrimonio o atto di Unione Civile;
  9. autocertificazione dell’estratto di nascita di uno dei figli della coppia (se si intende usufruire della riduzione dei termini della metà per l’acquisto della cittadinanza);
  10. fotocopia del titolo di soggiorno;
  11. marca da bollo da euro 16,00.

La durata

Il termine per la definizione del procedimento è di n. 2 o 3 anni dalla data di presentazione della domanda in Prefettura, la durata effettiva non è definibile.

Per poter consultare lo stato di avanzamento della propria pratica è possibile collegarsi al Portale dei servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ed accedere attraverso le credenziali SPID.

Trascorso il periodo di legge è possibile inviare una Diffida ad Adempiere la propria cittadinanza da indirizzare al Ministero dell’Interno e Prefettura competente per territorio.

Il diniego dell’istanza può avvenire, oltre che per motivi di sicurezza, anche per mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, presenza di procedimenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.

Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2023