Ingresso e Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale - Violenza Domestica art. 18 bis TU

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale riguarda il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o vittima dei reati di sfruttamento della prostituzione, sul lavoro o mirato all’accattonaggio o per i quali è previsto l’arresto in fragranza di reato (riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza sessuale ecc) nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua incolumità.

La richiesta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere effettuata:

  • dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.
  • dai servizi sociali degli enti locali;
  • dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nell’apposito registro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri.

La Questura, ricevuta la richiesta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

I requisiti per ottenere il Permesso di Soggiorno sono:

  • parere del Procuratore della Repubblica, nei casi in cui il Procuratore dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
  • partecipazione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale predisposto dagli enti locali o dai soggetti privati iscritti all’apposito registro istituito presso il Ministero del lavoro e convenzionati con l’ente locale. Per il finanziamento dei programmi di assistenza ed integrazione sociale e integrazione sociale delle vittime consultare il sito del Dipartimento per le pari opportunità.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato con denominazione “casi speciali” e consente:

  • l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio
  • l’iscrizione alle liste di collocamento per la ricerca del lavoro
  • lo svolgimento di lavoro subordinato
  • l’iscrizione al servizio sanitario nazionale
  • conversione a permesso per lavoro subordinato
  • accesso all’accoglienza nel SIPROIMI (ex SPRAR)

Se il titolare del permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso di soggiorno, ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo.
Il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dell’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. Queste disposizioni si applicano anche ai cittadini degli Stati Membri della Comunità Europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

Il permesso di soggiorno ha durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso è revocato in caso di interruzione del programma di assistenza ed integrazione sociale o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Servizio Sociale dell’Ente Locale o, comunque, accertate dalla Questura, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020