Ingresso e Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale - Disposizioni in Materia di Categorie Vulnerabili art. 19 TU

In generale in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Sono previste una serie di categorie protette che non possono essere espulse. Il cittadino straniero che appartiene ad una di queste categorie può essere espulso solo con provvedimento del Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

Al di là di tale ipotesi, non è consentita l’espulsione nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto del minore di seguire il genitore o l’affidatario espulso (se l’ espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato deve essere disposta nei confronti del minore, è competente il Tribunale per i minorenni, anziché il Ministro dell’Interno)

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno (che possono essere espulsi solo con provvedimento del Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato)

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza e nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (nonché del marito, convivente, di donna in stato di gravidanza, e di padre convivente con figlio minore di sei mesi);

d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

In tali casi al cittadino straniero deve essere rilasciato:

Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. (4)

Questo limite vale sia per le espulsioni che per i respingimenti alla frontiera.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020