Ingresso e Soggiorno per Motivo di Reingresso

Il Visto di Reingresso consente l’ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

Sarà l’Ambasciata italiana a decidere se concedere o no il nuovo visto, anche esaminando e rispettando le ragioni date dalla Questura di competenza.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dall’art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:

a) scaduto da non oltre 60 giorni– da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge – e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;

b) scaduto da oltre 60 giorni– senza limiti di tempo – e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d’ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura;

c) perché smarrito o sottratto;

d) scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i terminiprevio nulla osta della questura competente.

Di solito è richiesto un motivo valido (di natura medica o familiare o di forza maggiore, come il furto dei documenti) per non aver ottemperato al rinnovo nei termini di legge.

Nel caso venga rilasciato il visto appena arrivato in Italia si dovrà provvedere al più presto richiedere il rinnovo o il duplicato del titolo di soggiorno.

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020