Il Decreto Flussi e il Nullaosta al Lavoro - Caratteri Generali

 

Il Decreto Flussi rappresenta un decreto di programmazione transitoria dei cosiddetti flussi d’ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato, subordinato stagionale e autonomo nel territorio dello Stato.

Il Decreto Flussi rappresenta l’atto amministrativo con il quale il Governo italiano stabilisce periodicamente quanti cittadini stranieri non comunitari possono entrare in Italia per motivi di lavoro. Il Decreto Flussi è stato approvato con cadenza periodica già a partire dal 2001, in base alla legge n. 40/1998 (cosiddetta Legge Turco – Napolitano) ed all’art. 21 del Testo Unico Immigrazione.

La regolamentazione dei flussi di ingresso in Italia prevede due passaggi:

  1. un documento triennale (detto Documento Programmatico) per pianificare i flussi migratori in ingresso in Italia nel corso di 3 anni;
  2. un decreto (Decreto Flussi) del Presidente del Consiglio dei Ministri per programmare periodicamente, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano (per lavoro subordinato, subordinato stagionale e autonomo).

In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione, il Presidente del Consiglio può emanare uno o più decreti transitori, nei limiti delle quote stabilite per l’anno precedente. Per ciò che riguarda la definizione del numero di ingressi, è previsto il coinvolgimento delle Regioni che possono far pervenire alla Presidenza del Consiglio, entro il 30 novembre di ogni anno, “un rapporto sulla presenza degli immigrati non comunitari nel territorio regionale, contenente anche le previsioni relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo”.

Nota: È previsto l’ingresso per lavoro in casi particolari (art. 27 Testo Unico Immigrazione n. 286/1998) all’interno di un contingente “fuori quota”, vale a dire ricomprendente un numero di lavoratori non comunitari non rientranti nel decreto annuale di programmazione dei flussi. Sono da considerarsi “fuori quota” le assunzioni presso strutture sanitarie pubbliche e private degli infermieri professionali o di alto personale altamente qualificato.

Per chi è possibile richiederlo

La procedura prevista dal decreto flussi contiene, generalmente, quote attraverso le quali i datori di lavoro regolarmente residenti in Italia possano:

  • chiamare in Italia regolarmente un lavoratore subordinato non stagionale residenti in uno dei paesi espressamente elencati nel decreto;
  • chiamare in Italia regolarmente un lavoratore subordinato stagionale residenti in uno dei paesi espressamente elencati nel decreto (a volte il Ministero emana un apposito decreto flussi per stagionale, altre volte, come nel caso dell’ultimo decreto prevede anche il numero e le caratteristiche degli stagionali;
  • permettere l’ingresso in Italia di lavoratori autonomi di particolari categorie;
  • chiamare in Italia lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • assumere lavoratori stranieri di origine italiana che rispondono a particolari requisiti e lavoratori provenienti da paesi che hanno stipulato in questo senso accordi specifici con lo Stato Italiano;
  • chiedere la conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • chiedere la conversione, per lavoratori già presenti in Italia con permessi per lavoro stagionale, del proprio permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • chiedere la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro;
  • richiedere di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Chi può fare domanda

Il datore di lavoro che intende effettuare richiesta di assunzione tramite decreto flussi deve dimostrare:

  1. La sussistenza di un reddito minimo da parte del datore di lavoro (la valutazione sui requisiti reddituali verrà fatta dallo Sportello Unico sentito il parere della Direzione Territoriale del Lavoro competente);
  2. L’indicazione dell’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione (attestazione di idoneità alloggiativa o abitativa);
  3. La proposta di contratto contenente tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento;
  4. L’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del lavoratore.

La procedura

Le domande di nulla osta possono essere presentate dai datori di lavoro, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet: https://portaleservizi.dlci.interno.it) a partire dalla data e dall’orario stabiliti dal decreto, compilando la modulistica prevista per il singolo caso d’interesse. Le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Le quote disponibili sono normalmente abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per questa ragione è necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi secondi dopo lo scoccare dell’orario e della data indicati nel decreto legge.

Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la locale Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno del lavoratore residente all’estero o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.

Il sistema di gestione dei procedimenti – rispettando l’ordine cronologico di presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente. Si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano (art. 24 del T.U. Immigrazione e art. 38, comma 2, Regolamento di attuazione) un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro della documentazione integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.

Al temine dell’istruttoria (n. 40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre un anno nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.

Il nullaosta viene consegnato al datore di lavoro che si preoccupa di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si lì si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.

Nota: il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.

Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2022