Lavorare in Italia

Dall’estero

Il cittadino extra europeo che sia in Italia come turista, quindi in possesso di visto o con passaporto biometrico per i paesi esenti visto, non può lavorare, a meno di poter chiedere un permesso di soggiorno: ad esempio a motivo di un parente entro il secondo grado con cittadinanza  italiana oppure tramite una coesione familiare.

È altresì possibile entrare in Italia con un visto per famiglia, per studio o per lavoro subordinato, stagionale o autonomo.

Un datore di lavoro che voglia assumere uno straniero, che sia a tempo determinato, indeterminato o stagionale, deve presentare richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione presente in ogni Prefettura.

Se il motivo è per un lavoro altamente specializzato o appartenente ai casi particolari (ex. art 27) sarà sempre possibile inoltrare la domanda.

Per un impiego subordinato, stagionale o una professione autonoma, è necessario che sia attivo il decreto flussi e che vi siano le quote disponibili presso la provincia di residenza dell’azienda.

Il cittadino straniero interessato a svolgere un’attività autonoma in Italia deve ottenere l’autorizzazione all’ingresso (nulla osta al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni agli albi per lo svolgimento dell’attività autonoma) nell’ambito delle quote stabilite ogni anno dal Decreto Flussi.

Il cittadino europeo, per lavorare in Italia basta che possieda la carta di identità o il passaporto dello stato europeo in corso di validità.

In qualità di cittadino comunitario non ha bisogno di visto o permesso di soggiorno.
Può rimanere in Italia, ma entro 90 giorni deve regolarizzare la sua posizione, può iniziare a lavorare come dipendente oppure aprire una partita IVA sempre nei primi 90 giorni.
Occorrerà ottenere il codice fiscale e stipulare un contratto per poi chiedere l’Attestazione di regolarità anagrafica presso il Comune.

In Italia

Il cittadino non comunitario che sia  già in sul territorio italiano, che sia in possesso di permesso di soggiorno in molti casi può lavorare (in tal caso i permessi elettronici riportano la scritta “permesso unico lavoro” secondo il decreto legislativo n. 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/U), ma anche altre tipologie di permessi non elettronici consentono l’attività lavorativa.

E’ possibile chiedere una conversione a permesso di lavoro da parte di molte tipologie di permessi.

Per poter stipulare un contratto di lavoro è necessario essere in possesso di  un titolo di soggiorno valido, che permetta l’attività lavorativa, o di una ricevuta di rinnovo chiesta entro i 60gg dalla scadenza.

I permessi che non consentono l’attività lavorativa, ad oggi, sono i seguenti:

– richiesta asilo (entro i primi 60 gg)
– minore età
– cure mediche per gravidanza
– giustizia

La ricerca del lavoro

La ricerca del lavoro può essere effettuata tramite vari servizi ed agenzie sul territorio, si veda la pagina dedicata.

I contratti di lavoro

Vi sono varie tipologie contrattuali (D.lgs. n. 81/2015):

  • Lavoro a tempo parziale
  • Contratto di lavoro intermittente
  • Contratto di lavoro a tempo determinato
  • Contratto di somministrazione
  • Apprendistato
  • Lavoro dipendente
  • Lavoro para-subordinato (a metà tra subordinato ed autonomo)
    • Contratto di lavoro a progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 81/2015)
    • Collaborazioni coordinate e continuative

È bene ricordare che chi possiede un permesso per lavoro subordinato non cessa di avere diritto al permesso di soggiorno in mancanza di un contratto, ma può richiedere un permesso per Attesa Occupazione della durata di un anno, una volta iscritto (tempestivamente) alle liste di collocamento ed ottenuta la DID; per rinnovare occorrerà però avere un nuovo contratto lavorativo.

 

Le procedure del Lavoro

Il Lavoro subordinato

Ultimo aggiornamento: 30 Luglio 2022