Le Procedure di Ingresso in Italia

L’ingresso in Italia può avvenire in due modalità: con visto di ingresso o senza visto.

L’ingresso senza visto può avvenire in quanto appartenenti ad un paese in esenzione di visto turistico, pertanto l’ingresso avviene con il solo passaporto biometrico, e dimostrando i requisiti previsti (dichiarazione di ospitalità, motivo del viaggio, possesso delle risorse per il sostentamento, assicurazione sanitaria, eventuali necessità specifiche come il green pass);

in alternativa l’ingresso può avvenire senza passaporto o senza visto, per quanto riguarda minori, con o senza genitori (Minori Stranieri Non Accompagnati) o richiedenti asilo o richiedenti protezione sociale oppure persone che hanno utilizzato i corridoi umanitari.

Il motivo turistico di per sé non consente l’attività lavorativa o lo stazionare in Italia oltre i 90gg, ma vi possono essere delle condizioni che permettono la richiesta di un permesso di soggiorno.

L’ingresso con visto può derivare da una richiesta presentata in Italia, presso lo sportello unico della Prefettura, da un cittadino o da un ente o da una ditta, oppure da una richiesta che il cittadino propone direttamente all’ufficio visti del consolato italiano nel paese di origine o partenza.

Il portale dello sportello unico per l’immigrazione (SUI) riceve la domanda online e la trasmette alla Prefettura di residenza, il SUI rilascia quindi il nulla osta per il consolato all’estero che rilascerà poi il visto corrispondente.

Vi sono nulla osta che possono essere richiesti in ogni momento, altri invece che vengono attivati dopo la pubblicazione del Decreto Flussi a cadenza annuale.

L’ingresso per Lavoro subordinato o autonomo è dunque filtrato dal decreto flussi.

Il Decreto Flussi

Il decreto flussi determina le quote, ossia la quantità numerica di domande accettate a seconda delle categorie di ingresso e dei paesi che abbiano patti a tal fine.

Gli accessi determinati dal decreto flussi sono:

le quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale, che possono essere limitate a certe categorie di lavoro e solo di carattere stagionale;

le quote di ingresso per lavoro subordinato non stagionale, che possono essere limitate a certe categorie di lavoro;

le quote di ingresso per lavoro autonomo (varie categorie);

le quote di ingresso per categorie particolari di cittadini non comunitari.

Nel Decreto flussi sono indicate da un po’ di anni anche le quote di conversione dei permessi di soggiorno. Ad esempio, per il decreto flussi del 2022 le quote sono ripartite come segue:

[…] sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità […]

  1. Sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità.

[…] per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria […]

[…] sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine […]

[…] è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
[…] a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

[…]  E’ inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata all’art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

    a) n.  370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

    b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea. […]

[…] E’ consentito l’ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro autonomo, […] di 500 cittadini non  comunitari  residenti  all’estero […]:

[…] imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, […]

[…] liberi professionisti che  intendono esercitare  professioni regolamentate o vigilate […]

[…] titolari di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di Controllo […]

[…] artisti di chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione Professionale […]

[…] cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» […]

[…] ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 42.000 unità […]

Le domande per i cittadini che svolgeranno un lavoro subordinato saranno realizzate dalle aziende sul territorio italiano, quelle per lavoro autonomo saranno presentate dai cittadini esteri con l’aiuto di un delegato in Italia.

L’ingresso con visto al di fuori delle quote.

L’ingresso con visto, ma senza le quote, può avvenire in due modalità, tramite una domanda posta in Italia dal cittadino sul territorio o tramite una domanda che il cittadino che deve entrare pone direttamente al Consolato italiano all’estero.

La Ricongiunzione familiare è uno dei primi motivi di ingresso senza quote, può avvenire sia tramite due cittadini non comunitari (procedura di ricongiungimento) sia tra un cittadino non comunitario ed uno comunitario o italiano (coesione familiare).

Nel primo caso la domanda di nulla osta viene posta sempre online allo sportello SUI di riferimento.

Nel secondo caso la domanda avviene da parte del cittadino non comunitario all’ufficio visti del Consolato italiano nel paese.

L’ingresso per Turismo avviene tramite una richiesta posta dal cittadino all’ufficio visti del Consolato italiano nel paese di origine o residenza, può essere corredata da un modulo di Ospitalità realizzato da un amico o un parente in Italia, ma può avvenire anche con una autodichiarazione.

L’ingresso per Cure mediche è una particolare modalità per chi vuole ottenere le cure in Italia sostenendo le spese.

L’ingresso per Lavori particolari (ex art. 27, missione, ricerca scientifica) è una speciale modalità riservata ad aziende e professionisti, dirigenti, manager, artisti, non è soggetta alle quote, ma necessita di una serie di garanzie e di documentazione che comprovi la domanda che l’ente o l’azienda che assume rivolgerà allo sportello SUI.

L’ingresso per Studio nasce da una domanda che lo studente pone tramite il Consolato italiano all’estero all’Università o all’Ente che lo accoglierà per il corso di studi.

L’ingresso per Residenza Elettiva, deriva da una domanda posta dal cittadino al Consolato italiano, dimostrando l’intenzione di investire in Italia, e che la persona può vivere senza lavorare in quanto titolare di una rendita.

L’ingresso per Motivi Religiosi deriva da una richiesta dell’Ente religioso che dimostra di garantire la sussistenza, l’alloggio e il motivo per rimanere in Italia per il cittadino non europeo.

 
 

I visti di entrata in Italia potranno quindi essere:

Visto per adozione

Visto per affari

Visto per cure mediche

Visto diplomatico per accreditamento o notifica

Visto per gara sportiva

Visto per invito

Visto per lavoro autonomo

Visto per lavoro subordinato

Visto per missione

Visto per motivi familiari

Visto per motivi religiosi

Visto di reingresso

Visto per residenza elettiva

Visto per ricerca

Visto per studio

Visto per transito aeroportuale

Visto per transito

Visto per trasporto

Visto per turismo

Visto per vacanze-lavoro

Visto per volontariato

Visto per investitori stranieri

TU 286/98

ART. 4

Dpcm 21 dicembre 2021

Decreto flussi 2022

Visti di ingresso

Caratteri generali

Decreto Flussi

Caratteri generali
Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2022