I titoli di studio conseguiti all’estero presso enti non italiani, non hanno valore legale in Italia, pertanto è possibile chiedere:
l’Equivalenza del titolo, al fine di partecipare ad un concorso. Questa procedura non valida il diploma ottenuto, ma autorizza il suo utilizzo per una determinata pratica, si richiede tramite modulo direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l’Equipollenza del titolo, la quale conferisce anche valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia.
Non è possibile per i cittadini non comunitari chiedere l’equipollenza per i diplomi di secondo grado, mentre possono chiedere l’equipollenza dei titoli universitari.
A chi rivolgersi per l’Equipollenza
Titolo di studio | Ufficio competente |
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 1° grado | Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza (non per i cittadini extra-ue) |
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 2° grado | Qualsiasi Ufficio scolastico regionale (non per i cittadini extra-ue) |
Titoli accademici | Università degli studi |