La richiesta della Cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana può essere richiesta per varie motivazioni ed in presenza di particolari condizioni previste dalla legge italiana.

  • dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia, se cittadino straniero;
  • dopo 4 anni di residenza legale e continuativa in Italia, se cittadino appartenente all’Unione Europea;
  • dopo 5 anni di residenza legale e continuativa in Italia, se cittadino straniero riconosciuto rifugiato o apolide;
  • dopo 3 anni di residenza legale e continuativa se cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadino italiano per nascita o per chi è nato in Italia;
  • dopo 5 anni di residenza legale e continuativa se cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o figlio maggiorenne di cittadino naturalizzato;
  • dopo 5 anni di residenza legale e continuativa se cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato italiano;
  • dopo 2 anni di residenza legale e continuativa a partire dalla data del matrimonio o dell’unione civile con il cittadino italiano se il cittadino straniero risiede legalmente sul territorio italiano;
  • dopo 3 anni dalla data di matrimonio con il cittadino italiano se il cittadino straniero risiede all’estero;
  • Per Ius sanguinis se si è discendenti diretti di un cittadino italiano;
  • Per Elezione se nati in Italia e residenti in maniera continuativa sino ai diciotto anni di età;
  • Per Ius soli, quando il minore è sul territorio e residente al momento della naturalizzazione del genitore.

 

La cittadinanza è una concessione pertanto non si basa su di un diritto perentorio, ossia di legge, la domanda viene valutata da una commissione che poi decide la concessione tramite decreto del Presidente della Repubblica.

I vantaggi dell’acquisizione della cittadinanza

Il cittadino italiano accede ai concorsi pubblici, può lavorare nell’ambito militare, può votare alle elezioni, accede a tutte le tipologie di pensioni e sussidi sociali.

Il cittadino italiano può rinunciare alla cittadinanza ed inoltre il decreto legge n.113 del 4 ottobre 2018 ha introdotto l’articolo 10bis della legge del 5 febbraio 1992 n. 91 ha introdotto la revoca della cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione (ai sensi degli articoli  4, comma 2, 5 e 9) a seguito di reati gravi con condanna definitiva.

Il cittadino italiano  è un cittadino europeo e può spostarsi in Europa per lavorare o per residenza elettiva, il passaporto italiano permette l’accesso agevolato a molti paesi nel mondo.

I parenti entro il secondo grado del cittadino italiano hanno diritto a permanere sul territorio e, se convivono, sono inespellibili.

 

Come si presenta la domanda

La domanda si presenta esclusivamente online con account SPID tramite il sito predisposto dal Ministero dell’Interno (Portale dei servizi al cittadino).

Occorrerà prima di tutto valutare di possedere gli anni di residenza richiesti attraverso un certificato storico di residenza richiesto ai comuni dove si è risieduto;

quindi occorre valutare se acquisire un certificato di conoscenza della lingua italiana B1, che non è invece necessario se si possiede un diploma italiano o un permesso di lungo periodo o un accordo di integrazione,  i tempi di rilascio del certificato da parte  degli enti di formazione abilitati è di alcuni mesi;

quindi si dovrà valutare il possesso del requisito reddituale, nei casi in cui sia richiesto (domanda per residenza), tenendo conto dei familiari a carico, il minimo è di 8263,31€ ogni anno per gli ultimi tre anni, con un familiare a carico 11362,05€ aumentato di 516€ per ogni altro familiare a carico;

si possono utilizzare anche i redditi dei familiari prossimi conviventi.

In ultimo è importante avere i documenti rinnovati e aggiornati (permesso, passaporto e carta d’identità) e acquisire il certificato di nascita (senza scadenza) multilingue o apostillato e tradotto o legalizzato e tradotto, e quello penale in ogni paese estero ove si sia riseduto più di sei mesi, sempre legalizzato e tradotto.

La legalizzazione
può essere fatta solamente dove viene emesso il certificato:

  • per taluni paesi è realizzata dal consolato italiano,
  • per altri è necessario il timbro Apostille,
  • per altri paesi è possibile emettere il certificato multilingue (Convenzione di Vienna) per cui non occorre la legalizzazione e la traduzione.

 
La traduzione

  • può essere fatta nel paese dove viene emesso (secondo alcune convenzioni o nel caso di documenti multilingue),
  • nel consolato italiano nel paese estero, oppure presso il consolato del paese estero in Italia
  • presso il Tribunale in Italia, come traduzione giurata.

 

È bene controllare che vi sia coerenza tra tutti i documenti per quanto riguarda i dati anagrafici:

  • cognome
  • nome
  • data di nascita
  • luogo di nascita
 

se un dato non è coerente o dubbio è importante ottenere un documento che chiarisca il dato corretto, al limite attraverso un certificato di identità consolare, il rischio, altrimenti, è che la domanda venga annullata.

 

La procedura

Dopo la domanda la Prefettura valuta che la richiesta online sia redatta correttamente e i documenti inviati siano conformi alla richiesta,

se la valutazione è positiva viene concesso il codice k10 o k10c della domanda (comunicato tramite notifica sul portale dei servizi) ed inizia l’iter di valutazione anche presso la Commissione di Roma,

se invece la domanda non è considerata corretta l’ufficio della Prefettura la annulla dandone comunicazione, questo comporta che la domanda non è più presente a sistema, ma è possibile inoltrarne una nuova senza perdere il pagamento dei 250€ e la marca da bollo utilizzati.

Non è possibile avere due domande attive nello stesso momento.

In questo periodo si è deciso che la documentazione non verrà più portata in originale all’ufficio della Prefettura, se non nel momento della concessione della cittadinanza.

Al momento dell’arrivo del Decreto verrà data comunicazione sul portale e verrà inviata una raccomandata per concordare l’appuntamento per il giuramento.

È bene che la Prefettura conosca la residenza del richiedente (per l’invio di comunicazioni) e che quest’ultimo controlli con costanza il portale per eventuali comunicazioni di integrazioni o preavvisi di rifiuto onde poter fare ricorso, in quanto, passati sei mesi da una richiesta di informazioni o di comunicazione di firma del Decreto, se il cittadino non risponde o non si presenta per il giuramento, la domanda di cittadinanza decade o viene archiviata.

Una volta che il decreto è stato firmato avviene il controllo da parte dell’ufficio anagrafico il quale dovrà accordarsi per il giuramento.

Il giorno del giuramento viene conclusa la pratica e dal giorno successivo si è cittadino italiano. Se ci sono dei minori che abbiano risieduto stabilmente sul territorio (frequentando i percorsi scolastici e permanendo sul territorio italiano) viene acquisita la loro identità e si procede al rilascio della cittadinanza anche per loro.

Nel caso la risposta alla richiesta non avvenga nel tempo indicato per legge (due o tre anni) è possibile presentare un sollecito tramite apposito modulo inviato tramite PEC (posta elettronica certificata).

Portale per la cittadinanza

Accesso con SPID

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La traduzione e la legalizzazione degli atti e certificati
Ultimo aggiornamento: 29 Luglio 2022