Attesa occupazione, disoccupazione e sussidi

Il Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione è della durata di n. 1 anno, e si ottiene presentando la DID ed un eventuale reddito dichiarato dell’anno precedente.

Il Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro.

I titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed autonomo possono fare richiesta della DID.

I titolari di permesso di soggiorno per studio possono fare richiesta della DID se hanno raggiunto la maggiore età in Italia o se sono titolari di un diploma di studi quali laurea o post-laurea conseguito in Italia.

Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Al termine della validità del permesso il lavoratore potrà richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel caso in cui trovi una nuova occupazione .

Nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro e non possa comunque dimostrare risorse economiche sufficienti, nella misura prevista dall’art 29 del TU, dovrà lasciare il territorio nazionale.

Sostegno al Reddito

Sostegno al reddito per i quali per lavoratori disoccupati:

NASPIhttps://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50593&lang=IT

Indennità mensile di disoccupazione (per lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato involontariamente, corrisposta fino a 2 anni, al 75% della retribuzione media con retribuzioni inferiori ad un importo stabilito annualmente. Sopra a questo importo la percentuale è sempre inferiore fino a un massimale generale. Inoltre, è prevista la riduzione del 3% al mese a partire dal 4° mese di fruizione.


DIS-COLLhttps://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50183&lang=IT

L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.


Disoccupazione agricolahttps://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50120&lang=IT

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai ed altre categorie di lavoratori in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.


Reddito di Cittadinanzahttps://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53209&lang=IT

Riferimento del Ministero
Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
Il reddito di cittadinanza è un sostegno di cui sono beneficiari tutti i componenti del nucleo familiare (quindi anche persone non disoccupate) e, a seconda delle caratteristiche soggettive, prevede differenti obblighi di attivazione nel Mercato del Lavoro.
Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

 

Ultimo aggiornamento: 4 Febbraio 2021