Lavoro Stagionale

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO n. 203 del 29 ottobre 2016 sancisce l’attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1525 determina un elenco di attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Nota n. 3464 del 19 aprile 2017 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali ai sensi del D.lgs. n. 203/2016 e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi del D.lgs. n. 253/2016

Nota n. 2062 del 20 aprile 2015 specifica le condizioni di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato: il lavoratore deve aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a tre mesi, e le condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato devono essere congrue in rapporto alla sua capacità economica.

Circolare n. 400/A del 19 novembre 2013 fornisce chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Circolare n. 6732 del 5 novembre 2013 fornisce chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – art. 24, co. 4 d.lgs. n.

Circolare n. 3965 del 18 giugno 2010 modifica in parte la procedura in materia di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro “in nero”.


QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2014 stabilisce che i lavoratori stagionali possono soggiornare legalmente e temporaneamente nell’Unione per un periodo massimo compreso tra cinque e nove mesi (a seconda dello Stato membro) per esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, conservando nel contempo la propria residenza principale in un paese terzo. La direttiva precisa inoltre i diritti di cui godono tali lavoratori migranti.

Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2014 riguarda l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). Testo rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2014. stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. Tale direttiva, il cui termine per il recepimento era il 29 novembre 2016, consentirà alle imprese e alle società multinazionali di semplificare il distacco temporaneo dei relativi manager, specialisti e tirocinanti nelle filiali e succursali ubicate nell’Unione europea.

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, 2009 ha introdotto la cosiddetta «Carta blu dell’UE», una procedura accelerata per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno e di lavoro in condizioni vantaggiose per i lavoratori di paesi terzi, affinché possano coprire un impiego altamente qualificato negli Stati membri.


Ultimo aggiornamento: 14 Gennaio 2021