Diritti, disoccupazione e sussidi

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto Legge 4 del 28 gennaio 2019 convertito in Legge 26 del 28 marzo 2019
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 (pubblicato in G.U. n. 240 del 13.10.2017)  istituisce il reddito di inclusione sociale (Rei) quale misura generale per il sostegno e l’assistenza sociale delle persone a rischio di povertà.
Tra i destinatari sono inclusi cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia (art. 3, co. 1).

Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016 chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per il rinnovo del permesso di soggiorno in capo al lavoratore extracomunitario; il Ministero fa presente che va tenuto in considerazione il possesso di redditi da parte dei familiari conviventi con il richiedente, e fornisce puntuali indicazioni in merito alla procedura e alla valutazione dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno dei soggetti in attesa di occupazione.

Circolare n. 5090 del 4 aprile 2016 fornisce chiarimenti sulla condizione di non occupazione ex art. 19, comma 7 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, secondo il quale, ai fini della fruizione di prestazioni di carattere sociale non sussiste più la distinzione tra disoccupato e inoccupato: si rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.

Messaggio n. 6456 del 20 ottobre 2015 riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti. Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della norma, estendendo ai cittadini extracomunitari, anche sprovvisti di permesso di lungo soggiorno, il diritto all’assegno mensile di invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla pensione di inabilità.

Messaggio n. 11662 del 30 aprile 2010 stabilisce che il diritto del lavoratore, cittadino comunitario, alle prestazioni di disoccupazione (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ed agricola, trattamenti speciali agricoli), sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti per la fruizione del beneficio, è riconosciuto indipendentemente dalla iscrizione dell’interessato nello schedario della popolazione temporanea.


QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Regolamento 592/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 2008 modifica il regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, i quali sono soggetti agli obblighi e ammessi al beneficio della legislazione di ciascun stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Direttiva 109/2003 del Consiglio Europeo, 2003 stabilisce i termini e le condizioni di concessione e ritiro dello status di soggiornante di lungo periodo a cittadini non comunitari che vivono legalmente in un paese dell’Unione europea (UE) da almeno 5 anni; determina poi i diritti di tali cittadini e gli ambiti in cui godono di pari trattamento rispetto ai cittadini dell’UE; elenca infine le condizioni applicabili nel caso in cui desiderino trasferirsi in un altro paese dell’UE.

Regolamento 859/2003 del Consiglio, 2003 estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Grazie a questo, si garantisce a tutti i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio della Comunità e che soddisfano le altre condizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 di godere dei diritti di sicurezza sociale quando si spostano da uno Stato membro all’altro per soggiornarvi, vivervi o lavorarvi.

Trattato di Amsterdam, 1997 ha segnato una svolta nelle politiche migratorie dell’Unione europea, indicando un nuovo equilibrio tra le politiche di controllo e le politiche di valorizzazione dei flussi migratori. L’Unione europea, dopo l’entrata in vigore del Trattato ha adottato in modo crescente norme tendenti a riconoscere ai cittadini di Stati terzi immigrati legalmente per lavoro e alle loro famiglie, diritti analoghi a quelli dei cittadini europei.

Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, 1990 mira ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, estendendo il diritto di soggiorno, di cui godono i lavoratori dipendenti e autonomi, alla parte inattiva della loro vita professionale (nel caso in cui beneficino di una pensione di invalidità, di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia, oppure, di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, 1971 coordina le legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale al fine di proteggere i diritti di previdenza sociale delle persone che si spostano all’interno dell’Unione europea. Il regolamento è completato dal regolamento d’applicazione (CEE) n. 574/72 che ne espone nei dettagli l’applicazione pratica (autorità nazionali responsabili, formalità amministrative, ecc.)

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 2025 del 23 dicembre 2013 La delibera 2025/2013 stabilisce gli indirizzi operativi per i servizi per il lavoro le linee-guida regionali per la gestione dello stato di disoccupazione; con questa delibera, si riconoscono i medesimi servizi garantiti (iscrizione ai Centri per l’Impiego e stato di disoccupazione) ai cittadini italiani al cittadino straniero proveniente da Paese esterno alla Comunità europea, se regolarmente soggiornante.

LEGGE REGIONALE 12 Marzo 2003, n. 2 la legge regionale 2/2003 norma la promozione della cittadinanza sociale e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; sancisce che possono accedere alle prestazioni e a tale sistema integrato anche i cittadini stranieri, apolidi e minori stranieri o apolidi, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare. L’assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d’intervento.

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5 la legge regionale 5/2004 è stata la prima normativa di stampo federalista sul tema dell´immigrazione approvata da una Regione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Con questa sua Legge, l’Emilia-Romagna ambisce a costruire una società aperta al dialogo sociale e allo scambio culturale; tra le novità, si stabiliscono contributi alle Province, ai Comuni, ed ai soggetti del terzo settore per interventi di integrazione sociale.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12 La legge regionale 12/2002 stabilisce che tra i soggetti della cooperazione internazionale sono incluse anche le comunità di immigrati: queste ultime possono quindi candidarsi per mettere in pratica progetti di cooperazione internazionale e beneficiare del supporto della Regione.

Attesa Occupazione, Disoccupazione e Sussidi

Ultimo aggiornamento: 14 Gennaio 2021