Visto d'ingresso per l'Italia - Caratteri generali

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto interministeriale 21 luglio 2017 – procedura accertamento requisiti per visti ingresso per investitori o donatori

Definisce la procedura volta all’accertamento dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall’art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850

Definisce le tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, nonché le modalità di valutazione che le rappresentanze diplomatiche devono mettere in atto nella decisione di accogliere o rifiutare la richiesta, stabilisce le procedure per l’ingresso in Italia dei minori. Viene inoltre richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

Circolare Ministero dell’Interno del 18/07/2007

Stabilisce che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l’ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione Europea non compreso fra quelli indicati all’articolo 2 del Dlgs 30/2007, che sia a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” Dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualita’ personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita’ personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita’ dello   Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita’ consolare italiana che ne attesta la conformita’ all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011

Modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Istituisce un codice comunitario dei visti, dà indicazioni specifiche sull’ordine di entrata in vigore del sistema nei diversi Stati membri e su come utilizzarlo in modo armonizzato su tutto il territorio UE. Indica inoltre i casi in cui questi codici (VIS e VIS 0) devono essere indicati.

Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 767/2008

Concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). In particolare il regolamento VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti, favorendo lo scambio tra gli stati membri di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolarne la procedura.

Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI

Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comunitarie.

Decisione del Consiglio 8 giugno, n. 2004 2004/512/CE

Istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Il VIS è un sistema uniforme di scambio tra gli stati membri di dati relativi ai visti, che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica. L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche dell’Unione europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Per consentire il funzionamento del VIS gli uffici consolari ed i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n.2004/38/CE

Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.

Regolamento CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 1030/2002

Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.

Visto di ingresso per l'Italia (Paesi Schengen) - Caratteri Generali

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020