Quadro normativo nazionale

Nella Costituzione della Repubblica Italiana il diritto all’istruzione è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nei comma 3 e 4 dell’articolo 34 nei quali si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso.

Il diritto allo studio si differenzia dal diritto all’istruzione che è il diritto, sancito dai primi due commi dell’art. 34 per i quali “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”

Il diritto allo studio riguarda dunque il percorso scolastico successivo all’obbligo e quello universitario, canali di formazione non obbligatori che il cittadino ha libertà di intraprendere e di concludere e che lo Stato deve garantire attraverso l’erogazione di borse di studio a coloro che si dimostrano capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici.

Affermare che “la scuola è aperta a tutti” significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri) nell’accesso ai saperi e nel diritto all’istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l’istruzione sia generalizzata. L’istruzione inferiore (scuole elementari e medie) prevede la frequenza obbligatoria (cosiddetta “scuola dell’obbligo”) per garantire a tutti uno standard culturale minimo; essa, inoltre, è gratuita per consentire l’accesso generalizzato, senza alcuna discriminazione di ordine sociale. Va osservato che al dovere dello Stato di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, corrisponde un diritto all’istruzione dei cittadini. Nel caso della scuola dell’obbligo, tale diritto implica anche il dovere di istruirsi.

Sul piano nazionale, le principali norme di riferimento sono il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e il relativo Regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 394 del 31 agosto 1999.

In tale quadro normativo si inseriscono le Circolari ministeriali che nel tempo si sono succedute in merito alle problematiche connesse al fenomeno dell’immigrazione nel nostro Paese, soprattutto da Paesi extracomunitari, e dell’inserimento e dell’integrazione dei minori stranieri nel nostro sistema scolastico.

Si ricordano in particolare le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) approvate il 19 febbraio 2014 dopo un lungo lavoro di raccolta ed elaborazione di dati e di esperienze che contengono indicazioni aggiornate sui temi dell’orientamento scolastico, l’inserimento nella scuola di secondo grado, della valutazione, del coinvolgimento delle famiglie nell’ambiente scolastico, dell’istruzione e formazione dei giovani e degli adulti, illustrando le principali soluzioni organizzative e didattiche elaborate e realizzate dalle scuole stesse al fine di diffondere e condividere le pratiche più efficaci, già sperimentate, per l’accoglienza e l’integrazione nella scuola degli alunni stranieri.

Il nuovo documento guarda agli alunni stranieri tenendo conto di uno scenario profondamente mutato che ha richiesto di aggiornare le indicazioni operative per le scuole rispetto alle linee guida precedenti, stilate nel 2006.

Il sistema scolastico italiano è stato coinvolto da numerose riforme a partire dalla fine degli anni ’90 ad oggi, che insieme alle normative regionali, hanno creato un sistema articolato e complesso che pare opportuno descrivere sinteticamente.

 
Ultimo aggiornamento: 11 Dicembre 2020