Misure di Respingimento

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77

Detto “decreto sicurezza bis”, interviene sulle ONG e gli sbarchi dei migranti.

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Insaprimento delle pene in caso di rientro, dopo Respingimento, senza autorizzazione del Ministero dell’Interno:
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
[…]
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non puo’ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e’ espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, gia’ denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e’ determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso”;
b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: “6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e’ inserito, a cura dell’autorita’ di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, nonche’ degli Stati non membri cui si applica l’acquis di Schengen” ».

Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche’ della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”

Relativamente alle misure di respingimento tale norma stabilisce che:

  • art. 8, co. 2, prescrive che “le funzioni di soccorso e prima accoglienza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del D.L. 451/95, convertito dalla legge 563/95”: trattasi dei centri denominati CSPA (Centri di primo soccorso e assistenza) destinati alla primissima fase di soccorso, accoglienza e identificazione, cioè gli hotspot – intesi come luoghi di canalizzazione delle persone sbarcate sulle coste italiane. Tuttavia, né l’art. 8 citato, né la legge 563/95 (c.d. “Legge Puglia”) prevedono disposizioni di rango legislativo in ordine alla funzionalità di detti centri, sicché l’assistenza ai valichi di frontiera ed alle categorie vulnerabili parrebbe limitarsi alle attività di soccorso e non essere disciplinata per legge;
  • art. 19, co. 2 bis, si prevede altresì che il respingimento di persone vulnerabili sia effettuato con modalità compatibili con le specifiche condizioni personali (ove siano debitamente accertate). Anche questa disposizione parrebbe destinata a restare sulla carta, poiché nulla è previsto in merito alle modalità con cui il respingimento debba essere in concreto effettuato nei confronti delle persone vulnerabili, né in ordine ai criteri di accertamento della vulnerabilità.

TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. n. 286/1998 coordinata con le modifiche apportate dalla Legge 15 Luglio 2009, n. 94

Relativamente ai respingimenti, tale norma stabilisce che:

  • art. 1, co. 1, suddivide le due grandi categorie di azioni che possono essere intraprese nei confronti di cittadini stranieri che non hanno il diritto di entrare nel territorio italiano: i respingimenti e le espulsioni; 10, i respingimenti che sono disposti dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza e possono essere di due tipi 1) respingimento immediato (art. 10 co. 1, T.U.) disposto dalla polizia di frontiera ed immediatamente eseguito e 2) respingimento differito nel tempo (art. 10, co. 2, T.U.) disposto dal questore in due circostanze: A) lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ed è fermato all’ingresso o subito dopo – in una condizione analoga alla quasi flagranza ; B) ovvero quando lo straniero, pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;
  • 10, i respingimenti che sono disposti dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza e possono essere di due tipi 1) respingimento immediato (art. 10 co. 1, T.U.) disposto dalla polizia di frontiera ed immediatamente eseguito e 2) respingimento differito nel tempo (art. 10, co. 2, T.U.) disposto dal questore in due circostanze: A) lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ed è fermato all’ingresso o subito dopo – in una condizione analoga alla quasi flagranza ; B) ovvero quando lo straniero, pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;
  • 10 bis, lo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera non commette il reato di ingresso illegale proprio perché non si verifica l’ingresso nel territorio nazionale in quanto allo straniero l’ingresso è impedito; il reato ex art. 10 bis T.U. ha natura contravvenzionale e, com’è noto, nel nostro sistema penale non si configura il tentativo nelle contravvenzioni. Al pari del respingimento alla frontiera, anche il respingimento differito non è corredato da un divieto di reingresso
  • 4, il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti per l’ingresso ha l’obbligo di ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio a sue spese (art. 10, comma 3 T.U.);
  • 10, co. 6, le disposizioni sui respingimenti non si applicano ai richiedenti asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero di misure di protezione per motivi umanitari;
  • 19, vengono elencate tutte le casistiche per le quali vige il divieto di respingimento;
  • 10, co. 5, la legge prevede che agli stranieri respinti sia fornita l’assistenza necessaria presso i valichi di frontiera peraltro senza alcuna ulteriore specificazione: trattasi della minima assistenza materiale rispetto alle esigenze prioritarie ed urgenti.

D.P.R. 394/1999 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, art. 3, comma 3

Prevede che il provvedimento che dispone il respingimento sia comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto; se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato.

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Regolamento Europeo 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Ha istituito un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). L’obiettivo del Regolamento europeo è riconnesso alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna e l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

Direttiva recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione). Viene stabilito la necessità di una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, che costituisca un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, cosiddetta “Direttiva Rimpatri”

Reca norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, all’art. 2, rubricato “Ambito di applicazione” prevede – al § 2, lett. a) – che “gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro”.

Misure di Respingimento

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020