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Disposizioni Contro le Immigrazioni Clandestine
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. n. 286/1998
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Art. 12 prevede, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 26, lett. a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona».
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Art. 12 comma 3 del predetto articolo 12, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 26, lett. b) della menzionata l. 94/2009 stabilisce che le stesse condotte previste dal comma 1 sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
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Art. 12 commi 3-bis e 3-ter della norma, contemplano circostanze aggravanti speciali rispettivamente a effetto comune e ad effetto speciale: il comma 3-bis stabilisce, appunto, che se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata, il comma 3-ter prevede, invece, che la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3 sono commessi al fine di:
a) reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) trarne profitto, anche indiretto.
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Art. 12 comma 3-quater prevede il regime di operatività delle circostanze stabilendo, che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 (minima partecipazione) c.p., concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena devono essere operate sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
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Art. 12 comma 3-quinquies, prevede una circostanza attenuante speciale ad effetto speciale stabilendo che per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.