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Misure di Controlli di Frontiera
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 detto “decreto sicurezza bis”, interviene sulle ONG e gli sbarchi dei migranti.
Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche’ della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”
L’art. 8, co. 2, prescrive che “le funzioni di soccorso e prima accoglienza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del D.L. 451/95, convertito dalla legge 563/95”: trattasi dei centri denominati CSPA (Centri di primo soccorso e assistenza) destinati alla primissima fase di soccorso, accoglienza e identificazione, cioè gli hotspot – intesi come luoghi di canalizzazione delle persone sbarcate sulle coste italiane. Tuttavia, né l’art. 8 citato, né la legge 563/95 (c.d. “Legge Puglia”) prevedono disposizioni di rango legislativo in ordine alla funzionalità di detti centri, sicché l’assistenza ai valichi di frontiera ed alle categorie vulnerabili parrebbe limitarsi alle attività di soccorso e non essere disciplinata per legge.
D.P.R. 394/1999 – Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti l’immigrazione, art. 3, comma 3
Stabilisce che il superamento dei controlli di frontiera comporta l’obbligo da parte della polizia di frontiera di apporre il timbro di ingresso con l’indicazione della data di apposizione (art. 7, comma 2, Reg. att. T.U.). Il timbro di ingresso deve essere stampigliato sul passaporto od documento di viaggio, ove possibile, in corrispondenza del visto di ingresso facendo in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l’intelligibilità delle diciture né le misure di sicurezza anticontraffazione della delle vignetta del visto stesso.
TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D.lgs. n. 286/1998
Stabilisce che le frontiere esterne possono, tranne i casi di forza maggiore, essere attraversate solo ai valichi di frontiera appositamente istituiti e durante gli orari di apertura stabiliti. L’ingresso fuori valico è sanzionato con l’espulsione amministrativa (art. 13, comma 2, lett. a, T.U.).
Il cittadino straniero proveniente dall’esterno dello spazio Schengen deve, per entrare nel territorio italiano (art. 4 T.U.):
– presentarsi ad un valico di frontiera;
– essere in possesso di passaporto o di altro documento equivalente valido per l’attraversamento delle frontiere;
– essere munito (quando prescritto) di valido visto d’ingresso o di transito;
– avere la disponibilità (anche indiretta) di mezzi finanziari per il soggiorno e per le spese di ritorno.
Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen. Il controllo dei flussi immigratori in entrata e in uscita dalle frontiere è compito della polizia di frontiera. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive adottate dal Ministro dell’Interno, gli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate quando – anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo – sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per una delle fattispecie rientranti nei reati di immigrazione clandestina (art. 12).
Art. 357 Codice penale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali (1) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi , e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (2).
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Esempi di pubblici ufficiali sono l’ufficiale giudiziario, il consulente tecnico, il testimone, l’assistente universitario, l’ispettore sanitario di un ospedale, i membri della commissione edilizia comunale, il portalettere, i carabinieri ed gli agenti di Pubblica Sicurezza, il geometra tecnico dell’ufficio comunale.
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A differenza delle funzioni legislativa e giurisdizionale che non danno luogo a problemi identificativi, la pubblica funzione amministrativa è stata la centro di numerosi dibattiti soprattutto al fine di costituirne una definizione in grado di specie per distinguerla con certezza dalle attività rientranti nel concetto di servizio pubblico. Tuttavia i parametri cui tale comma fa riferimento non sono scevri di problematiche, soprattutto per quanto riguarda i concetti di ordine pubblico e atto autoritativo, non pacifici in dottrina.
QUADRO NORMATIVO EUROPEO
Regolamento Europeo 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Ha istituito un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). L’obiettivo del Regolamento europeo è riconnesso alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna e l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne fra gli Stati membri dell’Unione europea. Stabilisce altresì le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne. A norma del Capo II del regolamento è tuttavia autorizzato, in circostanze eccezionali, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. L’articolo 6 del Regolamento detta delle condizioni estremamente (ed opportunamente) dettagliate inerenti l’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione Europea da parte di soggetti non “beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale” (articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento). All’art. 12 poi, viene abilitato l’operatore di frontiera o di polizia a ritenere non soddisfatte le condizioni relative alla durata del soggiorno in assenza del timbro di ingresso sul documento di viaggio. Il cittadino straniero può comunque dimostrare elementi giustificativi della sua presenza fuori dal territorio degli Stati membri.
Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI
Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comunitarie.
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 dall’articolo 20, par. 1
Dette regole si applicano a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudicare tuttavia sia il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, sia dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale. L’articolo 20, paragrafo 1 stabilisce che i controlli alla frontiera possono essere: una “verifica minima”, che costituisce la regola per i beneficiari del diritto alla libera circolazione, consistente nel semplice e rapido accertamento della validità del documento, oppure, all’art. 6 una “verifica approfondita”, destinata all’appuramento delle condizioni di ingresso o di uscita per i cittadini di paesi terzi.
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n.2004/38/CE
E’ relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.