L’Ingresso e il Soggiorno per Motivo di Residenza Elettiva

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 Maggio 2017

“Modifica del decreto 6 Ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”. Vengono definiti i nuovi importi per soggiorni fino ad un anno, fino a due anni e per la richiesta dei permessi di lungo periodo, che sono: Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Sentenza n. 04487 del 26.10.2016 del Consiglio di Stato che conferma la sentenza n. 6095 del TAR Lazio ed abroga di fatto il Decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2005

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza sulla quale si era già pronunciato il Tar del Lazio richiamandosi a una sentenza della Corte europea di giustizia che bollava come “irragionevole e discriminatorio” l’importo necessario per soggiornare in Italia, indicando come cifra congrua “quella pagata dai cittadini italiani per prestazioni simili”. Vale a dire, non più dei 30 euro che si spendono in anagrafe per l’emissione di alcuni documenti. I costi per richiedere dunque il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento o il permesso di lungo periodo saranno i seguenti: Euro 30,46 come contributo fisso, Euro 16,00 per la marca da bollo ed Euro 30,00 per la spedizione della propria pratica alla Questura competente.

Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850

Definisce le tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, nonché le modalità di valutazione che le rappresentanze diplomatiche devono mettere in atto nella decisione di accogliere o rifiutare la richiesta, stabilisce le procedure per l’ingresso in Italia dei minori. Viene inoltre richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

Circolare Ministero dell’Interno del 18/07/2007

Stabilisce che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l’ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione Europea non compreso fra quelli indicati all’articolo 2 del Dlgs 30/2007, che sia a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.

Direttiva del Ministero dell’Interno 5 agosto 2006, n. 42

Definisce che lo straniero la cui domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, di cui sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo e sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, quindi, sia in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.  Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi.

Circolare Ministero dell’Interno del 24/05/2005

Stabilisce che agli stranieri, religiosi o laici, che svolgano le proprie attività lavorative alle dipendenze di enti e organizzazioni del Vaticano ma che non hanno un reddito percepito o dichiarato in Italia ai fini della richiesta di Permesso di Soggiorno per Soggiornante di Lungo Periodo, possa essere rilasciato il permesso per residenza elettiva.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” Dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono   utilizzare   le   dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualita’ personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le   speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita’ personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita’ dello   Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorita’ consolare italiana che ne attesta la conformita’ all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. n. 286/1998, art. 18 bis

Stabilisce i casi in cui il cittadino straniero ha diritto ad ottenere un soggiorno per residenza elettiva. Viene inoltre indicato che, nel caso di cittadino straniero entrato con Visto per Residenza Elettiva, è obbligatoria la dimostrazione della disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 14 e 11, comma 1, lettera c-quater

Regolamento di attuazione del TU Immigrazione che stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia.

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011

Modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Istituisce un codice comunitario dei visti, dà indicazioni specifiche sull’ordine di entrata in vigore del sistema nei diversi Stati membri e su come utilizzarlo in modo armonizzato su tutto il territorio UE. Indica inoltre i casi in cui questi codici (VIS e VIS 0) devono essere indicati.

Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 767/2008

Concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). In particolare il regolamento VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti, favorendo lo scambio tra gli stati membri di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolarne la procedura.

Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI

Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comunitarie.

Decisione del Consiglio 8 giugno, n. 2004 2004/512/CE

Istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Il VIS è un sistema uniforme di scambio tra gli stati membri di dati relativi ai visti, che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica. L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche dell’Unione europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Per consentire il funzionamento del VIS gli uffici consolari ed i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n.2004/38/CE

Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.

Regolamento CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 1030/2002

Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.

Ingresso e Soggiorno per Motivo di Residenza Elettiva

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020