L’Ingresso e il Soggiorno per Motivo di Reingresso

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 Maggio 2017

“Modifica del decreto 6 Ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”. Vengono definiti i nuovi importi per soggiorni fino ad un anno, fino a due anni e per la richiesta dei permessi di lungo periodo, che sono: Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2006 “Determinazione dell’importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”

Pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche’ per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi; prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno; viene stabilito inizialmente il prezzo unitario, pari ad Euro 27,00 (IVA compresa), del permesso di soggiorno elettronico e della carta di soggiorno elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull’intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e controllo.

Sentenza n. 04487 del 26.10.2016 del Consiglio di Stato che conferma la sentenza n. 6095 del TAR Lazio ed abroga di fatto il Decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2005

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza sulla quale si era già pronunciato il Tar del Lazio richiamandosi a una sentenza della Corte europea di giustizia che bollava come “irragionevole e discriminatorio” l’importo necessario per soggiornare in Italia, indicando come cifra congrua “quella pagata dai cittadini italiani per prestazioni simili”. Vale a dire, non più dei 30 euro che si spendono in anagrafe per l’emissione di alcuni documenti. I costi per richiedere dunque il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento o il permesso di lungo periodo saranno i seguenti: Euro 30,46 come contributo fisso, Euro 16,00 per la marca da bollo ed Euro 30,00 per la spedizione della propria pratica alla Questura competente.

Decreto del Ministero dell’Interno del 12 ottobre 2005 “Versamento di 30 euro per rinnovo pds e carta di soggiorno”

Stabilisce il costo del servizio a carico del richiedente, per le procedure relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, mediante la stipula di intese e convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro ai competenti uffici delle domande, dichiarazioni o atti dei privati, nonche’ per lo svolgimento di operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti, previa identificazione del richiedente e per l’eventuale inoltro ai privati interessati dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati, e’ fissato in trenta euro.

D.P.R. n. 394/1999, art.8 e successive modifiche

Il visto di reingresso consente l’ingresso in Italia ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio dello Stato. L’articolo in oggetto elenca i requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto In particolare, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso è concesso in favore di cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:

  • scaduto da non oltre 60 giorni, da estendersi fino a 6 mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge, e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge. In tali casi non è previsto il rilascio di nulla osta da parte della questura;
  • scaduto da oltre 60 giorni, senza limiti di tempo, e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d’ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura.

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo del 25 Maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

Stabilisce l’importanza di favorire la mobilità all’interno dell’Unione dei lavoratori altamente qualificati, cittadini dell’Unione. La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tale obiettivo e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l’ammissione e la mobilità — ai fini di attività lavorative altamente qualificate — di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per tali lavoratori provenienti da tutto il mondo, e di sostenere la competitività e la crescita economica dell’Unione. Per raggiungere questi fini, occorre agevolare l’ammissione dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori. 

Ingresso e Soggiorno per Motivo di Reingresso

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020