Rinnovo nelle more del rinnovo/rilascio del PS

La Direttiva del Ministero dell’Interno del 05/08/2006 e la circolare del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2007 definisce che:

. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

– la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

– sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;

– sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

E che:
il cittadino straniero nelle more del rilascio del primo permesso per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso.

 

L’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale cessa per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo la dimostrazione di richiesta di rinnovo del permesso stesso, entro i 60 giorni successivi alla scadenza (art.13, comma 2, T.U. Immigrazione). L’iscrizione cessa, altresì, in caso di adozione di un provvedimento di rifiuto del rinnovo, o di revoca, o di annullamento, del permesso di soggiorno, ovvero di espulsione, comunicati alla A.S.L.. competente dalla Questura competente, salvo esibizione della documentazione comprovante la pendenza di un ricorso contro tali provvedimenti (art.42, comma 4, Reg. Att. T.U. Immigrazione).

L’iscrizione obbligatoria al S.S.N. ha valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all’assistenza sanitaria, il quale sorge già nel momento dell’ingresso in Italia, nel caso in cui lo straniero abbia effettuato un ingresso regolare e sia in possesso dei requisiti legalmente previsti. Tale iscrizione, dunque, ha una efficacia retroattiva laddove la presentazione della richiesta all’A.S.L. competente avvenga, non contestualmente all’ingresso ma in un periodo successivo (es. cittadino straniero in attesa di rilascio primo permesso). Pertanto, il cittadino straniero regolarmente soggiornante non soltanto ha diritto all’iscrizione, anche d’ufficio, ma altresì a ricevere immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Questo comporta che gli oneri e le spese per prestazioni urgenti ed essenziali, eventualmente sostenute da un cittadino straniero, prima dell’iscrizione, possono essere rimborsate dalla A.S.L. competente una volta che tale iscrizione sia stata formalizzata (cfr. Circolare Min. Sanità n.5 del 24 marzo 2000).

Se il permesso è in fase di rinnovo occorre esibire il cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta dell’istanza di rinnovo rilasciata dalle Poste Italiane, unitamente alla copia del precedente permesso di soggiorno scaduto o in scadenza. Anche in questo caso l’iscrizione avverrà per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabili.

 

Ai fini della conservazione del diritto di iscrizione al S.S.N. i cittadini stranieri devono recarsi presso l’ASL ed esibire la ricevuta dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

rif. normativo: art. 42, comma 4 del D.P.R. 99/394

L’art. 42 del DPR del 99/394 come modificato dal DPR 334/2004 stabilisce che l’iscrizione al S.S.N. non decade durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

A tale riguardo giova ricordare che il novellato articolo 42 prevede che sia la Questura a comunicare all’ASL il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

La normativa di cui sopra chiarisce l’obbligo dell’ASL di procedere alla cancellazione dell’anagrafe sanitaria dei cittadini stranieri solo dopo aver ricevuto dalla Questura la comunicazione del mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Quindi l’iscrizione obbligatoria al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno; nella fase di

rinnovo del permesso di soggiorno l’iscrizione viene prorogata, salvo buon fine, con la

presentazione della documentazione attestante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, l’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno; in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

 

Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari (familiari a carico) ai fini dell’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, l’interessato deve esibire i seguenti documenti:

  1. visto di ingresso
  2. ricevuta, rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
  3. fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

 

Da queste indicazioni si evince che non ci sono motivi per non rinnovare l’iscrizione sanitari aa chi è in possesso di una ricevuta di rinnovo del titolo di soggiorno, anche se questa è stata rilasciata da più di un anno e sia ancora in corso il procedimento di rinnovo.

Direttiva del Ministero dell’Interno del 05/08/2006

Circolare del Ministero dell’Interno del 23/02/2007

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2023