Assistenza transfrontaliera nell’Unione Europea

Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’assistenza gratuita in ospedale attraverso prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza

L’assistenza ospedaliera è garantita dal Servizio sanitario nazionale attraverso un complesso di prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza ed erogate senza alcuna spesa da parte dell’assistito.

Una compartecipazione al costo può essere chiesta solo per alcune prestazioni di Pronto soccorso. A partire dal 1° gennaio 2007, in particolare, si prevede a carico degli assistiti il pagamento di un ticket di 25 euro per prestazioni erogate in regime di Pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, classificate in “codice bianco” (prestazione non urgente) ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti. Sono, in ogni caso, esclusi dal pagamento gli esenti ed i minori di anni 14.

Nell’ambito della macroarea “assistenza ospedaliera” sono inclusi i seguenti servizi:

  • pronto soccorso;
  • degenza ordinaria;
  • day hospital;
  • day surgery;
  • interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni);
  • riabilitazione;
  • lungodegenza;
  • raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali;
  • attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti;
  • attività di trapianto di organi e tessuti.
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L’assistenza ospedaliera viene garantita dal SSN attraverso strutture di ricovero che a seconda del modello organizzativo prescelto possono essere distinte in:

 Presidi ospedalieri (PO), aziende ospedaliere (AO), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) o Policlinici Universitari a gestione diretta, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) o ancora Case di cura o strutture private accreditate con il Ssn.

A qualunque tipologia appartenga, l’ospedale è organizzato in Dipartimenti costituiti, a loro volta, da Unità operative semplici  (UOS) o complesse(UOC)  strutturate in base alla specifica patologia e specialità medica o chirurgica di riferimento. Sono presenti inoltre i Dipartimenti dei Servizi ( laboratorio, radiodiagnostica, ecc) che assicurano il supporto tecnico alle attività cliniche.

La vigente normativa attribuisce alle Regioni la competenza in materia di organizzazione della rete di assistenza ospedaliera

che viene effettuata, tuttavia, sulla base di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale.

La rete ospedaliera regionale, in particolare, deve assicurare un determinato numero di posti letto ogni 1000 abitanti.

Considerate le evidenze scientifiche e le caratteristiche epidemiologiche della popolazione italiana (in particolare l’allungamento dell’aspettativa di vita e l’aumentare del numero di persone affette da patologie croniche), la Legge 135/2012, conosciuta anche come “spending review”, ha previsto una riorganizzazione dei posti letto: dovranno essere ridotti a 3,7 posti letto per mille abitanti, di cui 0,7 destinati a riabilitazione e lungodegenza. La Legge prevedeva che i provvedimenti di riduzione fossero adottati da Regioni e Province autonome entro il 31 dicembre 2012. Le Regioni si stanno adeguando alle disposizioni.

Ultimo aggiornamento: 22 Luglio 2020