Assistenza di base: il Medico di medicina generale

Ogni cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale ha diritto a un medico di base(o medico di famiglia).
Ogni cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale (Ssn) ha diritto a un medico di medicina generale, chiamato anche medico di base o medico di famiglia.

Il medico di famiglia è il professionista che conosce bene il nostro stato di salute e, quando si presenta la necessità, ci guida in tutto il percorso terapeutico all’interno delle strutture del Ssn, permettendoci di accedere a tutti i servizi e prestazioni compresi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Il rapporto tra il medico di famiglia e il SSN è regolato da Accordi collettivi nazionali e regionali.

Prestazioni e certificati eseguiti gratuitamente

Il medico di famiglia assicura le seguenti prestazioni:

  • visita medica ambulatoriale e domiciliare
  • prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici sia strumentali che di laboratorio (attraverso la cosiddetta impegnativa o ricetta rossa)
  • proposte di ricovero ospedaliero
  • proposte di cure domiciliari alternative al ricovero
  • rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli Accordi nazionali:
  • certificati di riammissione a scuola
  • certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico
  • certificati di malattia per i lavoratori.Per quanto riguarda i certificati di malattia, dal 2011 con la nuova procedura, il medico, entro 24 ore dalla visita  è tenuto ad inviare il certificato di malattia online direttamente all’INPS (anche se il lavoratore è iscritto a un altro ente previdenziale); il medico comunica inoltre al lavoratore il numero di protocollo del certificato trasmesso, che, il lavoratore, a sua volta, ove richiesto, è obbligato a comunicare al proprio datore di lavoro.La procedura per l’invio online dei certificati di malattia riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, eccetto i dipendenti del settore pubblico disciplinati da propri ordinamenti (forze armate e di polizia, magistrati, vigili del fuoco ecc.) ai quali può essere rilasciato un certificato di malattia in carta bianca intestata, anche da parte di un medico libero professionista.
  • Il medico, inoltre, esegue gratuitamente le seguenti prestazioni:
  • a discrezione, alcune prestazioni di particolare impegno professionale, ad esempio suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazioni, vaccini desensibilizzanti, fleboclisi ecc.
  • le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a persone affette da particolari patologie.
  • Il medico di famiglia partecipa a campagne programmate di educazione sanitaria (ad es. educazione alimentare), di prevenzione primaria (ad es. vaccinazioni e screening oncologici) e di prevenzione secondaria (ad es. diagnosi precoce di alcuni tumori).Partecipa inoltre all’assistenza domiciliare integrata (ADI); all’assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP); all’assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).

Prestazioni e certificati a pagamento

  • Alcuni certificati medici, come quelli sottoelencati, sono a pagamento e la tabella è esposta nell’ambulatorio medico:
  • le certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro
  • le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche
  • Sono, inoltre, a pagamento le seguenti prestazioni:
  • prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’ accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e festive
  • le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il proprio.
  • Il medico di famiglia è, infine, tenuto all’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse delle cure primarie e alle altre forme associative di svolgimento dell’attività.

Orario di apertura dell’ambulatorio

L’attività del medico di famiglia si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e prevede un orario minimo di apertura dello studio variabile a seconda del numero di assistiti in carico al medico.
Nella giornata del sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma può comunque decidere di tenere aperto lo studio fino alle ore 14.00.
Nel caso in cui il medico aderisca a uno studio associato, gli orari possono subire variazioni e le visite possono essere effettuate anche in orari di chiusura dello studio.

Visite domiciliari

Quando l'assistito non è trasferibile il medico esegue la visita domiciliare.

La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, se la richiesta avviene entro le ore 10.00.
In caso la richiesta pervenga dopo le ore 10.00, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno successivo.
Sarà cura del medico organizzare la modalità di ricezione delle richieste di visita domiciliare. Sia il medico che la Asl devono darne comunicazione ai pazienti.

Servizio di continuità assistenziale

Negli orari in cui il proprio medico non presta servizio è possibile rivolgersi al servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) presso i presidi sanitari di zona.
La guardia medica ha il compito di intervenire al più presto su richiesta diretta dell’assistito e/o della centrale operativa del 118.

Scelta del medico di famiglia

Al compimento dei 14 anni (ma anche dal 6° anno, se è richiesto dai genitori) ogni cittadino deve scegliere il proprio medico di famiglia.
Per scegliere il medico di famiglia si può consultare l’elenco dei medici convenzionati che si trova negli uffici della Asl.
Alcune Asl hanno reso possibile la consultazione di questi elenchi anche online.
Una volta scelto il professionista, è opportuno contattarlo, per verificare se può accettare l’incarico.
Esistono infatti dei tetti al numero massimo di pazienti, che ciascun medico può accettare.
Nel caso la risposta sia affermativa, occorre recarsi all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza (a seconda delle Asl e delle Regioni questo ufficio può chiamarsi in diversi modi, per esempio “Punto Salute” oppure “Ufficio Scelta e Revoca”) per comunicare la scelta, munito del libretto sanitario, della tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento.

Scelta del medico di famiglia temporaneo

Per soggiorni superiori a tre mesi per motivi di studio, lavoro e salute in luoghi in cui non si ha residenza, il cittadino, e in alcuni casi anche la sua famiglia, può scegliere il medico di famiglia temporaneo.

Per farlo occorre:

  • revocare il medico di famiglia del luogo di residenza
  • con il certificato di revoca rilasciato dalla Asl di residenza, recarsi presso la Asl del luogo di soggiorno e scegliere il nuovo medico, munito di:
    • documento di identità
    • tessera sanitaria
    • libretto sanitario
    • certificato di iscrizione scolastico per lo studente o copia del contratto di lavoro per il lavoratore o certificato medico dello specialista per il paziente.

La Asl riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno, ma è possibile il rinnovo ogni anno presentando i suddetti documenti.

Revoca dell’assistenza da parte del medico

Il medico di famiglia ha la facoltà di revocare l’assistenza al singolo cittadino comunicando alla Asl i suoi motivi. La Asl informa successivamente il cittadino che dovrà scegliere un nuovo professionista.

Revoca o nuova scelta del medico di famiglia

Il cittadino può scegliere di cambiare medico in qualunque momento senza motivare la revoca. Per farlo può recarsi all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza e comunicare la nuova scelta, munito del solo libretto sanitario.
Alcune Asl consentono la revoca del medico anche online.

Ultimo aggiornamento: 22 Luglio 2020