ISEE

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, è un indicatore per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari (beni mobili ed immobili, depositi bancari, rendite, reddito) e costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate.

Il Sistema Informativo ISEE (SII) è consultato dagli enti erogatori ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli enti acquisiscono il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare e le informazioni della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con le modalità precisate dalla circolare INPS 10 aprile 2015, n. 73 che ha profondamente rinnovato l’ISEE sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure.

Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all’ISEE, ci sono:

  • Reddito e Pensione di cittadinanza
  • Bonus energia (riduzione delle bollette di luce, gas, acqua)
  • Riduzione canone del telefono
  • Conto corrente a zero spese
  • Saldo e stralcio cartelle riscossione Agenzia delle Entrate
  • Esenzione ticket sanitario
  • Assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso erogati dai Comuni, bonus bebé, bonus asilo nido
  • Esenzione o riduzione delle tasse scolastiche e universitarie (bonus libri, trasporto, mensa, abitazione, centri estivi)
  • Iscrizione asilo nido
  • Riduzioni trasporto pubblico
  • Accesso a strutture socio-residenziali
  • Altri Bonus (es. i bonus dell’emergenza Covid)

 

L’ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata la DSU.

  • Oltre all’ISEE “standard” o “ordinario”, le tipologie variano a seconda della prestazione richiesta, e ciascuna può assumere modalità di calcolo differenti:
  • ISEE Università, per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • ISEE Sociosanitario, per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti o per i ricoveri in residenze socio-sanitarie protette;
  • ISEE Minorenni, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
  • ISEE Corrente: a partire dal 23 ottobre 2019, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 28-bis del D.L. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, nell’ISEE corrente sono state introdotte alcune . Ricordando che l’ISEE ordinario valuta i redditi di due annualità precedenti ora è possibile richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:
    una variazione della situazione lavorativa
    una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.
    L’ISEE corrente ha validità sei mesi.
  • ISEE parificato: Gli studenti e le studentesse che non possono ottenere un calcolo dell’ISEE università, cioè i cittadini non residenti in Italia e cittadini stranieri residenti in Italia ma che non sono autonomi rispetto al nucleo familiare, possono ottenere una riduzione delle tasse attraverso l’ISEE parificato.


  Riferimenti: Tipolgie di ISEE dal sito INPS

Come fare richiesta

Per ottenere l’assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi ad un qualsiasi ufficio CAF (Centro di Assistenza Fiscale) che gratuitamente assisterà nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno.

Gli ISEE hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno corrente.

I dati contenuti nella DSU sono in parte auto-dichiarati: il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Per i cittadini stranieri

I documenti da presentare sono i seguenti:

  • documento attestante la composizione del nucleo familiare inclusi anche i soggetti residenti all’estero;
  • reddito dell’anno solare riferito a due anni precedenti;
  • fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
  • attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente dalla famiglia (espresso in conto correnti, assicurazioni, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

La documentazione sopra elencata deve:

  • essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
  • essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.

Per presentare la domanda di DSU:

  • Copia del documento di identità valido del dichiarante;
  • Codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare;
  • Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;
  • Certificazioni di invalidità o inabilità

 

L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all’estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all’Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013.

In casi di particolare assenza dell’altro genitore (es. all’estero) descritti nella domanda l’altro genitore dovrà esimersi, per il figlio minore interessato dalla condizione sopra descritta dalla compilazione del quadro D che riguarda le condizioni dei genitori dei minori.

Il DPCM 159, cosi come la vecchia normativa ISEE, fa riferimento alla famiglia anagrafica che per sua definizione comprende solo i familiari iscritti nell’anagrafe italiana con l’eccezione dei coniugi iscritti all’AIRE. Ne consegue che il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia non può essere inserito nel DSU.

Come è calcolato

L’ ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Scala di equivalenza: Numero dei componenti / Parametro: 1   1,00 – 2   1,57 – 3   2,04 – 4   2,46 – 5   2,85

Sono previste maggiorazioni di:

0,35 per ogni ulteriore componente;

0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;

0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

0,2 per nuclei familiari con figli minori…

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Dove presentare la richiesta DSU:

  • Ente che eroga la prestazione (in taluni casi)
  • Al Comune (se offre questo servizio);
  • INPS – la DSU può essere compilata on line;
  • CAF – la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS;
  • INPS: ISEE precompilato – dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli auto-dichiarati da parte del cittadino. Il servizio è disponibile in via sperimentale sul sito dell’INPS.

 

Riferimenti

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx

https://urponline.lavoro.gov.it/s/

FAQ INPS

DL 159_13 - Nuova ISEE

Legislazione di riferimento

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2020