Unione civile

L’Unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso.

L’unione si costituisce nel momento in cui i due coniugi presentano una dichiarazione all’ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di Stato Civile copila un certificato con i dati anagrafici, la residenza e il regime patrimoniale:  le parti avranno
la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in
mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale
sarà costituito dalla comunione dei beni.

Le unioni civili possono essere costituite solo tra persone maggiorenni, dello stesso sesso, i quali:

  • non essere sposati o parti di altra Unione Civile (art 1 c. 4 lett a L.76/2016)
  • non essere interdetti per infermità di mente (art 1 c. 4 lett b L.76/2016.)
  • no devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art 1 c. 4 lett c L.76/2016.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell’Unione civile dell’altra (art 1 c. 4 lett d L.76/2016)

L’atto di unione civile viene registrato nell’archivio dello stato civile.

Il cittadino straniero che vuole costituire un’Unione Civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese (consoato o paese di orgine), dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile: Nulla Osta all’unione.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all’estero devono essere tradotti e legalizzati.

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato, In questa fase provvisoria è prevista la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile nel registro provvisorio delle unioni civili.

Documentazione

Occorrono i seguenti documenti:

  • documento d’identità
  • copia dei documenti d’identità dei due testimoni
  • modulo di richiesta
  • eventuale Nulla Osta del Consolato o documenti dal paese


LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2020