Convivenza di fatto

L’approvazione della Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) ha portato alla regolamentazione delle convivenze di fatto e all’istituzione delle Unioni Civili per coppie omosessuali.
I conviventi di fatto, come stabilito dalla Legge Cirinnà, sono due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno.

Il fatto che i due conviventi non debbano essere legati da rapporto di matrimonio implica che, per legge, non sono considerate convivenze di fatto quelle in cui uno dei conviventi sia separato dal precedente coniuge ma non divorziato.

 

È possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza.

 

I due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.

I dichiaranti potranno in questo modo ottenere il certificato di stato di famiglia.

 

Con la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.

Le convivenze di fatto non devono essere obbligatoriamente registrate all’anagrafe.

 

I contratti di convivenza, similmente entrati in vigore il 5 giugno 2016 grazie alla Legge Cirinnà, rappresentano un’ulteriore garanzia che permette alla coppia di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”.  I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, si tratta di un contratto che può essere redatto dal notaio.

 

Il permesso di soggiorno per le coppie di fatto

Questa possibilità è percorribile, in base a recentissimi orientamenti giurisprudenziali. In realtà, la legge Cirinnà (76/2016) che ha regolamentato le unioni civili e le coppie di fatto, non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per il convivente di fatto (mentre non ci sono dubbi sul fatto che lo preveda nel caso dell’unione civile, che è equiparata al matrimonio).

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Cirinnà

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Ultimo aggiornamento: 30 Ottobre 2020