I tirocini

La regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato. Con l’Accordo del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state emanate le Linee guida in materia di tirocini (che hanno aggiornato e sostituito le precedenti Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013) che le Regioni e Province autonome si sono impegnate a recepire con i provvedimenti di propria competenza.

Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione Emilia-Romagna promuove per supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

I cittadini stranieri comunitari, o extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio italiano, possono effettuare un tirocinio con le stesse modalità dei cittadini italiani.

Per quanto concerne persone straniere che si rifugiano in Italia chiedendo protezione internazionale, il Decreto legisLativo 251 del 19 novembre 2007, di attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, prevede espressamente la possibilità di svolgere un tirocinio per i rifugiati e la stessa possibilità è estesa anche a favore dei richiedenti asilo.

In particolare, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo possono svolgere un tirocinio formativo in Italia anche durante i primi 6 mesi di avvio della procedura, poiché i tirocini non hanno natura giuridica di rapporto di lavoro (Decreto legislativo n.140 del 30 maggio – art. 11 comma 1).

Attualmente inoltre i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale sono espressamente richiamati, senza alcuna limitazione temporale, dalle Linee guida in materia di tirocini, adottate con l’accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, nella parte in cui individuano le categorie “svantaggiate” (punto n. 1 lettera c) delle linee guida.

I tirocini di stranieri residenti all’estero sono regolamentati dalla Delibera di Giunta Regionale n.543 del 18/05/2015.

I cittadini extra-Ue che si trovano all’estero possono fare ingresso in Italia per finalità formative, qualora siano chiamati a svolgere in unità produttive del nostro Paese attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un corso di formazione professionale.

Ai fini dell’ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro. Il visto d’ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato.

Nel progetto di tirocinio potrà poi stabilirsi che tale onere sia assunto direttamente dal soggetto ospitante. Altra peculiarità relativa ai tirocini da attivare con i cittadini extra-Ue che si trovano all’estero riguarda il progetto di tirocinio da allegare alla domanda di visto presentata alla rappresentanza diplomatico consolare su richiesta dei soggetti promotori, il quale deve essere prima debitamente vistato dall’autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali.

I progetti di tirocinio vanno quindi, così come anche previsto dall’art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione DLgs. 25 luglio 1998 n. 286, preventivamente vistati dalle Regioni.

I tirocini sono percorsi decisivi per favorire l’acquisizione di competenze attraverso la conoscenza diretta di una realtà lavorativa e per ridurre i tempi di ingresso o di reinserimento nel mercato del lavoro. Per questo la Legge regionale n.7/2013 ha dato nuove regole a questo strumento, prevedendo quattro differenti tipologie di tirocinio extracurriculare, con caratteristiche, durata e destinatari diversi:

  1. tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più di 12 mesi;
  2. tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità;
  3. tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio;
  4. tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Non rientrano invece: i tirocini curriculari, i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, i tirocini estivi.

La legge regionale prevede che in Emilia-Romagna ai tirocinanti sia attribuita un’indennità di almeno 450 euro al mese.

I tirocini devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra il soggetto che ospiterà il tirocinante (un datore di lavoro pubblico o privato) e un soggetto promotore (ad esempio un ente di formazione, una scuola, un’università, un Centro per l’impiego), garante della regolarità e della qualità del percorso.

Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun percorso si deve basare su un progetto formativo individuale che ne stabilisca gli obiettivi di apprendimento. Per garantire la qualità della formazione e la sua omogeneità su tutto il territorio, la Regione prende a riferimento per la progettazione dei tirocini le qualifiche del Sistema regionale (SRQ).

Al termine di un percorso di tirocinio, per verificare che gli obiettivi siano stati effettivamente conseguiti, le conoscenze e le capacità acquisite dal tirocinante sono documentate e valutate. Tutti i tirocini avviati dal 1° settembre 2014 si concludono al tal fine con il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC), finanziato dalla Regione ed erogato da appositi organismi accreditati. Se la certificazione ha esito positivo, viene rilasciato al tirocinante un attestato regionale, la “Scheda Capacità e Conoscenze”.

I tirocini possono essere svolti anche all’estero. La Regione promuove la mobilità internazionale per i cittadini dell’Emilia-Romagna, soprattutto i giovani, che vogliono mettersi alla prova in un’esperienza di formazione e lavoro all’estero.

Maggiori informazioni sui tirocini all’estero sono reperibili qui.

I tirocini possono essere attivati anche nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, il programma dell’Unione europea rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro.

I giovani fino a 29 anni che hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione professionale e che hanno aderito al programma Garanzia Giovani, possono dunque intraprendere un tirocinio presso datori di lavoro sia privati che pubblici.

I giovani, dopo il colloquio di orientamento presso il Centro per l’impiego, si devono rivolgere a un soggetto promotore di tirocini autorizzato dalla Regione che accompagna il giovane nell’individuazione del datore di lavoro e segue le procedure necessarie all’avvio del percorso, con la firma della convenzione e la sottoscrizione del progetto formativo individuale. Perché il percorso sia attivato nell’ambito di Garanzia Giovani il giovane deve essere iscritto al programma e la convenzione deve essere siglata con un soggetto promotore autorizzato.

L’elenco dei soggetti promotori autorizzati nell’ambito di Garanzia Giovani è consultabile qui.

I percorsi possono durare al massimo 6 mesi, oltre i quali non possono essere prorogati. La durata dei percorsi dipende dagli obiettivi di apprendimento previsti per ciascun tirocinante nel progetto formativo individuale.

Solo per i giovani con disabilità o in condizioni di svantaggio, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e in percorsi di protezione sociale, i tirocini possono durare fino a 12 mesi.

Ultimo aggiornamento: 7 Agosto 2020