Iscrizione presso le scuole di ogni ordine e grado

I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, secondo il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 286/1998) e il relativo regolamento (D.P.R. 394/1999), sono soggetti al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado.

I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.” – D.Lgs. 286/98, art. 38, co. 1.

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.” D.P.R. 394/99, art. 45, co. 1.

La posizione del minore risulta autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia.

I minori stranieri comunque presenti in Italia hanno quindi il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’inosservanza di questo obbligo da parte dei genitori o dei responsabili del minore comporta una sanzione penale prevista dall’articolo 731 del codice penale. Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.

La normativa generale in tema di diritto-dovere all’istruzione prevede l’obbligo di istruzione per dieci anni e l’obbligo formativo fino ai 18 anni, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale (articolo 1, paragrafi 2 e 3, del Decreto Legge 76/05, articolo 1, paragrafo 1, del Dlgs 226/05, articolo 1, paragrafo 622, della Legge 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1 del D.M. MIUR 22 agosto 2007).

A partire dal compimento dei 16 anni i minori stranieri che non abbiano ancora assolto all’obbligo di istruzione possono essere ammessi alla frequenza dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), istituiti con l’Ordinanza Ministeriale 455 del 29 luglio 1997, che offrono corsi di italiano, ma anche attività culturali, istruzione e formazione per adulti ed elementi di educazione civica e sui diritti e doveri del cittadino. Essi consentono agli utenti, di cui circa la metà sono stranieri, di sostenere e sviluppare percorsi integrati tra istruzione scolastica, formazione professionale e corsi serali degli istituti tecnici e professionali, in cui conseguire i titoli di studio, qualifiche e competenze linguistiche.

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 ai CTP si aggiungono i Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007 di riorganizzazione dei CTP, destinati a sostituire i primi. I CPIA conseguono l’obiettivo della coesione sociale e della creazione di occasioni di sviluppo anche mediante la collaborazione con Centri per l’impiego o altre agenzie per il lavoro, gli enti accreditati per la formazione professionale e le Regioni. Per approfondire vedi Il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale in Emilia Romagna.

Iscrizione in percorsi del primo di ciclo di istruzione

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:

  1. la scuola primaria, della durata di cinque anni;
  2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, così come per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, occorre presentare la domanda di iscrizione alla scuola o agenzia formativa di interesse fornendo la documentazione che viene richiesta per l’iscrizione degli studenti italiani: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, dati sanitari, ecc.).

La mancanza della documentazione anagrafica, sanitaria o scolastica non preclude in ogni caso l’iscrizione; in caso di documentazione irregolare o incompleta i minori stranieri sono “iscritti con riserva”; l’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado, dunque non influisce in alcun modo sul diritto alla frequenza.

La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014).

In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d’istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi effettuati”.

Qualora la scuola riscontri che il minore iscritto si trova in stato di abbandono o è un “minore straniero non accompagnato” (cioè privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano) deve darne subito segnalazione all’autorità competente, affinché vengano predisposti tutti gli interventi necessari (apertura della tutela, affidamento, collocamento in una comunità per minori, rimpatrio assistito finalizzato al ricongiungimento familiare ecc.).

Alcuni protocolli e accordi a livello locale, consentono l’iscrizione ai CTP di studenti quindicenni, in particolari casi e ad alcune condizioni (ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d’anno scolastico, per poter sostenere l’esame finale presso il CTP; iscrizione nella terza classe dell’Istituto Scolastico di provenienza; allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti quindi a reale rischio di dispersione scolastica; progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e CTP, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale). Per approfondire vai a Percorsi personalizzati nelle IeFP.


Iscrizione in percorsi del secondo ciclo di istruzione

Normalmente si accede al secondo ciclo a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (DLgs. n. 226/2005 art. 1, co. 12).

Tutti i minori stranieri o comunitari che abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, anche presso un CTP/CPIA, hanno diritto di iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado a condizioni di parità con i minori italiani e la loro iscrizione non può essere rifiutata in base alla valutazione delle competenze in ingresso.

Il Ministero dell’Istruzione ha però chiarito (nota prot. n.465 del 27 gennaio 2012) che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Minori in obbligo di istruzione

Nel caso di minori che siano ancora sottoposti all’obbligo di istruzione (dunque tutti i minori infrasedicenni), l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico (art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99) e avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 45.

Nel caso di iscrizione in corso d’anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano. In tale caso, la scuola è tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell’iscrizione e dovrebbe inoltre attivarsi per individuare un’altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all’istruzione.

Per la programmazione dei flussi di iscrizione è previsto (circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014, si ritiene proficua un’equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e nelle singole classi, prevedendo che il numero di tali alunni non possa superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola.

Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare in un ampio numero di casi: presenza di alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana; risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri; consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi; ragioni di continuità didattica di classi già composte nell’anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi; stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni alternative.

In nessun caso, comunque, le scuole possano rifiutare l’iscrizione di un minore straniero o comunitario in ragione del superamento di una determinata percentuale di iscritti di cittadinanza non italiana.

Minori NON in obbligo di istruzione

Nel caso di minori che non siano più sottoposti all’obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), spetta alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione” (nota MIUR n.465/2012).

Il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” (D.Lgs. n. 297/94 art. 192).

Per l’iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, si potrà alternativamente richiedere:

  • l’emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario,
  • ovvero richiedere alla scuola a cui l’alunno aspira ad iscriversi, di valutare l’accoglimento della richiesta, attraverso il Consiglio di Classe (che eventualmente potrà richiedere il preventivo superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia”

I minori comunitari e i minori stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria possono, se vogliono, richiedere all’Ufficio Scolastico Provinciale l’equipollenza della licenza di scuola secondaria di primo grado conseguita nel paese d’origine, che determina l’equivalenza di tale titolo di studio, a tutti gli effetti giuridici, al titolo conseguito nelle scuole italiane. Tale dichiarazione, tuttavia, non è necessaria per il proseguimento degli studi.

Il documento scolastico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

Una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo nei seguenti tre casi:

  1. se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l’iscrizione;
  2. se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima;
  3. se un minore viene iscritto in corso d’anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.


Qualche casistica di inserimento

A puro titolo esemplificativo, relativamente al primo inserimento nel sistema scolastico degli alunni stranieri, appare utile proporre di seguito una casistica, definita sulla base dell’età e della scolarità precedente, tenuto conto che l’alunno neoarrivato è soggetto all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo secondo le disposizioni vigenti in materia. Pertanto l’iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene indipendentemente dalla regolarità della posizione giuridica e scolastica e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico:

  • l’alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l’inserimento avviene nella classe prima della scuola primaria;
  • l’alunno neo-arrivato non presenta discrepanza tra età e classe frequentata nel paese d’origine, documentata dai certificati scolastici: l’inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine, qualunque sia la lingua di scolarità.
  • l’alunno neo-arrivato presenta evidenti discrepanze tra età e livello di scolarità (mancanza di certificati scolastici o loro parziale sussistenza): il Consiglio di Classe dell’istituto scolastico presso cui è stata presentata la domanda di iscrizione valuta la richiesta, eventualmente subordinando l’assegnazione alla classe al superamento delle prove integrative ritenute necessarie, e sviluppa le strategie di accompagnamento finalizzate ad un regolare proseguimento degli studi;
  • l’alunno neo-arrivato ha una età corrispondente alla frequenza di una scuola secondaria di secondo grado: è possibile l’ammissione alla scuola secondaria di II grado, anche senza il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno attivare ogni utile percorso per agevolarlo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche tramite convenzione con CTP/CPIA. L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potrà essere sostenuto presso un CTP/CPIA al compimento del sedicesimo anno di età.
  • l’alunno neo-arrivato, di cittadinanza europea o di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, in possesso dei previsti titoli di studio rilasciati dalla scuola straniera, può richiedere l’equipollenza dei titoli, ai sensi dell’art.13 della L. n.29/96.


Accesso al sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – secondo ciclo di istruzione

Il nuovo sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), unitamente ai Licei, agli istituti tecnici e professionali, costituisce il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

L’istruzione e la formazione professionale sono materia di esclusiva competenza legislativa delle Regioni.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità. Nei territori, le Regioni possono programmare, in regime di sussidiarietà, anche un’offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato.

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche (EQF3) e diplomi (EQF4) professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario.

La tabella che segue illustra le qualifiche e i diplomi professionali previsti.

Qualifiche professionali Diplomi professionali
1.     Operatore dell’abbigliamento 1. Tecnico edile
2.     Operatore delle calzature 2. Tecnico elettrico
3.     Operatore delle produzioni chimiche 3. Tecnico elettronico
4.     Operatore edile 4. Tecnico grafico
5.     Operatore elettrico 5. Tecnico delle lavorazioni artistiche
6.     Operatore elettronico 6. Tecnico del legno

7.     Operatore grafico

Indirizzo 1: stampa e allestimento

Indirizzo 2: multimedia

7. Tecnico riparatore di veicoli a motore
8.     Operatore di impianti termoidraulici 8. Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
9.     Operatore delle lavorazioni artistiche 9. Tecnico per l’automazione industriale
10.  Operatore del legno 10. Tecnico dei trattamenti estetici
11.  Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto 11. Tecnico dei servizi di sala e bar

12.  Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

Indirizzo 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicolo

Indirizzo 2: Riparazioni di carrozzeria

12. Tecnico dei servizi di impresa
13.  Operatore meccanico 13. Tecnico commerciale delle vendite

14.  Operatore del benessere:

Indirizzo 1: Acconciatura

Indirizzo 2: Estetica

14. Tecnico agricolo
15.  Operatore della ristorazione
– Indirizzo 1: Preparazione pasti
– Indirizzo 2: Servizi di sala e bar
15. Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
16.  Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza
– Indirizzo 1: strutture ricettive
– Indirizzo 2: Servizi del turismo
16. Tecnico dell’abbigliamento
17.  Operatore amministrativo segretariale 17. Tecnico dell’acconciatura
18.  Operatore ai servizi di vendita 18. Tecnico di cucina
19.  Operatore dei sistemi dei servizi logistici 19. Tecnico di impianti termici
20.  Operatore della trasformazione agroalimentare 20. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

21.   Operatore agricolo:

Indirizzo 1: allevamento animali

Indirizzo 2: Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole

Indirizzo 3: Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente

21. Tecnico della trasformazione agroalimentare
22.  Operatore del mare e delle acque interne  


Il conseguimento del titolo scolastico

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

Gli studenti stranieri che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e non possiedono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo sono ammessi normalmente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (nota n. 465 del 27 gennaio 2012).

Gli esami non possono prevedere formalmente prove differenziate per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri).

Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile richiedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate.

Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.

Tali indicazioni valgono per le scuole di ogni ordine e grado, mentre per le disposizioni regionali e provinciali in materia di formazione si rimanda al Quadro normativo regionale.

Ultimo aggiornamento: 11 Dicembre 2020