Qualche casistica di inserimento

A puro titolo esemplificativo, relativamente al primo inserimento nel sistema scolastico degli alunni stranieri, appare utile proporre di seguito una casistica, definita sulla base dell’età e della scolarità precedente, tenuto conto che l’alunno neoarrivato è soggetto all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo secondo le disposizioni vigenti in materia. Pertanto l’iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene indipendentemente dalla regolarità della posizione giuridica e scolastica e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico:

  • l’alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l’inserimento avviene nella classe prima della scuola primaria;
  • l’alunno neo-arrivato non presenta discrepanza tra età e classe frequentata nel paese d’origine, documentata dai certificati scolastici: l’inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine, qualunque sia la lingua di scolarità;
  • l’alunno neo-arrivato presenta evidenti discrepanze tra età e livello di scolarità (mancanza di certificati scolastici o loro parziale sussistenza): il Consiglio di Classe dell’istituto scolastico presso cui è stata presentata la domanda di iscrizione valuta la richiesta, eventualmente subordinando l’assegnazione alla classe al superamento delle prove integrative ritenute necessarie, e sviluppa le strategie di accompagnamento finalizzate ad un regolare proseguimento degli studi;
  • l’alunno neo-arrivato ha una età corrispondente alla frequenza di una scuola secondaria di secondo grado: è possibile l’ammissione alla scuola secondaria di II grado, anche senza il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno attivare ogni utile percorso per agevolarlo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche tramite convenzione con CTP/CPIA. L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potrà essere sostenuto presso un CTP/CPIA al compimento del sedicesimo anno di età;
  • l’alunno neo-arrivato, di cittadinanza europea o di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, in possesso dei previsti titoli di studio rilasciati dalla scuola straniera, può richiedere l’equipollenza dei titoli, ai sensi dell’art.13 della L. n.29/96.
Ultimo aggiornamento: 7 Agosto 2020