Iscrizione e percorso scolastico

Quando una scuola o un’agenzia formativa riceve la domanda di iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana, è tenuta a richiedere solo la documentazione che viene richiesta per l’iscrizione degli studenti italiani (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, dati sanitari, ecc.), mentre non può essere richiesta la documentazione inerente la regolarità del soggiorno né del minore né dei genitori. La mancanza della documentazione anagrafica, sanitaria o scolastica non preclude in ogni caso l’iscrizione; in caso di documentazione irregolare o incompleta i minori stranieri sono “iscritti con riserva”; l’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado, dunque non influisce in alcun modo sul diritto alla frequenza.

Come ricordato dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014, qualora la scuola riscontri che il minore iscritto si trova in stato di abbandono o è un “minore straniero non accompagnato” (cioè privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano) deve darne subito segnalazione all’autorità competente, affinché vengano predisposti tutti gli interventi necessari (apertura della tutela, affidamento, collocamento in una comunità per minori, rimpatrio assistito finalizzato al ricongiungimento familiare ecc.).

In Italia, in seguito alla riforma del sistema educativo realizzata a partire dalla Legge delega 53/2003, l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione e l’obbligo formativo introdotto dalla Legge 144/99 sono stati “ridefiniti ed ampliati come diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere”. La normativa attuale prevede:

– l’obbligo di istruzione per dieci anni;

– l’obbligo formativo, ridefinito come dovere di istruzione e formazione, fino ai 18 anni, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o nell’apprendistato.

Si sintetizzano nella tabella le diverse modalità per adempiere all’obbligo di istruzione e al dovere di istruzione e formazione, distinguendo tra diverse fasce d’età.

In conclusione, dunque, l’inserimento di un minore straniero nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i cittadini italiani (non può essere pertanto richiesta la documentazione inerente la regolarità del soggiorno né del minore né dei genitori) ai fini dell’iscrizione, oltre che alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, così come all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, anche oltre i 10 anni di scolarizzazione e i 16 anni di età, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale.

Alcuni protocolli e accordi a livello locale, consentono l’iscrizione ai CTP di studenti quindicenni, in particolari casi e ad alcune condizioni (ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d’anno scolastico, per poter sostenere l’esame finale presso il CTP; iscrizione nella terza classe dell’Istituto Scolastico di provenienza; allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti quindi a reale rischio di dispersione scolastica; progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e CTP, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale). Per approfondire vai a Percorsi personalizzati nelle IeFP.

 

In riferimento alla documentazione scolastica per l’iscrizione, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014 (che integrano e aggiornano le precedenti del 2006) stabiliscono che “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d’istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi effettuati”.

Per quanto riguarda l’accesso al secondo ciclo, l’art. 1, co. 12, del DLgs. n. 226/2005 stabilisce che “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”. Con nota prot. n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell’Istruzione ha però rilevato che trattasi di una “norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado [, i quali], per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”, sottolineando come tale disposizione operi “su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l’ingresso dell’alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento”. Il Ministero ha, dunque, chiarito che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso nel nostro sistema scolastico, privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nella stessa nota, il Ministero precisa che, nel caso di minori che siano ancora sottoposti all’obbligo di istruzione (dunque tutti i minori infrasedicenni), l’iscrizione, che può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico (art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99), avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 45.

Nel caso di iscrizione in corso d’anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano. In tale caso, la scuola è tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell’iscrizione e ad dovrebbe inoltre attivarsi per individuare un’altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all’istruzione.

La circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014 e le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014, richiamando la precedente circolare del Ministero dell’Istruzione n.2 dell’8 gennaio 2010, sottolineano l’importanza della programmazione dei flussi di iscrizione, attribuendo un ruolo particolarmente rilevante agli Uffici Scolastici Regionali. Le Linee guida prevedono infatti che, “in presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un’equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e nelle singole classi, prevedendo che il numero di tali alunni non possa superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare in un ampio numero di casi: presenza di alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana; risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri; consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi; ragioni di continuità didattica di classi già composte nell’anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi; stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni alternative.
Va però sottolineato come in nessun caso le scuole possano rifiutare l’iscrizione di un minore straniero o comunitario in ragione del superamento di una determinata percentuale di iscritti di cittadinanza non italiana, non essendo ciò consentito dalla normativa vigente: si ricorda infatti che l’art. 45 del D.P.R. 394/99 prevede che l’iscrizione dei minori stranieri avvenga “nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”, e dunque non consente di creare regimi differenziati di iscrizione in ragione della cittadinanza.

Nel caso di minori che non siano più sottoposti all’obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l’art. 192, del D.Lgs. n. 297/94. Tale articolo stabilisce che “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.

Secondo il Ministero, dunque, “il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione” (nota MIUR n.465/2012). Con riferimento a tali casi, la nota del MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisa che, “in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l’interessato potrà alternativamente richiedere l’emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell’istituzione scolastica cui l’alunno aspira ad iscriversi, valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia”. Resta fermo il principio in base a cui i minori stranieri o comunitari che abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, anche presso un CTP/CPIA, hanno diritto di iscriversi nella scuola secondaria di secondo grado a condizioni di parità con i minori italiani, e dunque la loro iscrizione non può essere rifiutata in base alla valutazione delle competenze in ingresso.

Come ricordato dalle Linee guida del 2006, il documento scolastico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale. I minori comunitari e i minori stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria possono, se vogliono, richiedere all’Ufficio Scolastico Provinciale l’equipollenza della licenza di scuola secondaria di primo grado conseguita nel paese d’origine, che determina l’equivalenza di tale titolo di studio, a tutti gli effetti giuridici, al titolo conseguito nelle scuole italiane. Tale dichiarazione, tuttavia, non è necessaria per il proseguimento degli studi.

Una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo nei seguenti tre casi:

  1. se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l’iscrizione;
  2. se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima;
  3. se un minore viene iscritto in corso d’anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.

 

L’art. 38, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che ai “minori stranieri presenti sul territorio si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”, specificando che “l’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali”. L’accesso ai servizi e alle provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto al’’istruzione e alla formazione – quali i servizi di sostegno didattico per la prevenzione della dispersione scolastica, le misure di sostegno per l’acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, ecc. – deve dunque essere garantito anche ai minori di cittadinanza non italiana.

Una specifica per quanto concerne la documentazione richiesta ai minori di cittadinanza non italiana per partecipare a viaggi d’istruzione in altri paesi dell’Unione Europea. Per quanto riguarda i minori stranieri in possesso di permesso di soggiorno, l’art.21 della Convenzione Schengen prevede la libera circolazione, sempre per periodi non superiori a tre mesi, a condizione che si disponga di un valido titolo di viaggio (passaporto) e di documentazione sui mezzi di sussistenza. In particolare, per la partecipazione degli studenti stranieri ai viaggi di istruzione, la decisione del Consiglio dell’UE del 30/11/1994, recepita dalla Circolare Ministeriale 380/1995, ha stabilito che coloro che studiano in uno Stato membro dell’Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d’istruzione come componenti di un gruppo di allievi e sono accompagnati da un insegnante dell’istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni. Ne consegue che gli studenti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d’istruzione in paesi comunitari senza che per loro sia richiesto il visto d’ingresso e senza, quindi, che da parte della scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto. A tal fine, l’istituzione scolastica dovrà presentare e far vidimare alla Questura l’elenco degli studenti, corredato di fotografia recente, esibendo la documentazione anagrafica già in possesso delle segreterie. L’elenco può essere anche privo di foto, ma in questo caso gli studenti devono viaggiare con un documento di identità valido per l’espatrio (nel caso di cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all’Unione Europea: il passaporto). Potrebbero sorgere difficoltà per i Paesi che, pur facendo parte dell’Unione Europea non hanno aderito o hanno aderito solo in parte alla Convenzione di Schengen, in tal caso potrebbero essere contattate le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati prima di programmare i viaggi di istruzione.

Gli studenti stranieri privi di permesso di soggiorno non possono partecipare a viaggi di istruzione all’estero.

Si sottolinea come le indicazioni contenute nelle sopra citate note del MIUR siano indirizzate agli Uffici Scolastici Regionali e ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, mentre l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale è regolato da disposizioni regionali (si veda in tal senso la sezione dedicata all’Emilia Romagna).

Ultimo aggiornamento: 7 Agosto 2020