Il conseguimento del titolo scolastico

Come già ricordato, l’art. 45 del D.P.R. 394/99 chiarisce che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

Benché non vi sia una disposizione normativa che disciplini specificatamente il diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale del corso iniziato da minorenne, tale diritto può essere senz’altro desunto dalla normativa vigente, interpretata alla luce dei principi costituzionali e internazionali.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che il diritto all’istruzione riconosciuto ad ogni individuo non si esaurisce nell’accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall’istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti.

Il Ministero dell’Istruzione, nella nota n. 465 del 27 gennaio 2012, il ha chiarito che gli studenti stranieri che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e non possiedono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo sono ammessi normalmente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Al compimento della maggiore età il minore (anche sprovvisto di documenti) può proseguire fino all’ottenimento del titolo di studio. In proposito il Consiglio di Stato ha precisato che anche quando lo straniero ha compiuto i 18 anni resta ferma la possibilità di completare gli studi, poiché negare detta possibilità condurrebbe a risultati irragionevoli, tenuto conto che la scuola media superiore può ben essere terminata oltre il compimento della maggiore età.

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che “la normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. […] Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate. Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.”.

Tali indicazioni valgono per le scuole di ogni ordine e grado, mentre per le disposizioni regionali e provinciali in materia di formazione si rimanda al Quadro normativo regionale.

Ultimo aggiornamento: 7 Agosto 2020