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Equipollenza dei titoli di studio
Due o più titoli di studio si dicono equipollenti quando hanno lo stesso valore legale e la stessa efficacia giuridica.
I titoli di studio conseguiti all’estero, presso enti non italiani, non hanno valore legale in Italia.
Equivalenza
È possibile chiedere il giudizio di riconoscimento (detto Equivalenza): si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, ma il titolo di studio non viene legalizzato come documento (articolo 5 legge 148 del 2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona).
Viene richiesta tramite modulo, direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’equivalenza può essere finalizzata alla partecipazione di un concorso, ma vale solamente per la procedura alla quale si concorre e deve essere richiesta nuovamente se occorre.
Per l’art.38 del D.lg. n.165/2001 possono richiedere l’equivalenza ai fini concorsuali del proprio titolo di studio estero tutti i cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo conseguito in un Paese dell’Unione europea, diverso dall’Italia, e i cittadini non-UE con i seguenti requisiti:
- titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
- familiari extra UE di cittadini dell’Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Equipollenza (dei titoli di studio universitario)
È poi possibile chiedere la dichiarazione di riconoscimento accademico (universitario) del titolo estero (detta Equipollenza) conferisce anche valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona).
Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani.
Quindi, per chiederla occorre rivolgersi ad una Università italiana nella quale sia presente lo stesso percorso di studi.
Cosa occorre:
· titolo accademico di cui si chiede l’equipollenza in copia autenticata tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatico – consolare italiana del Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio o con Apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja e relativa dichiarazione di valore, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico – consolare italiana del Paese;
· diploma di scuola secondaria superiore che consente l’accesso all’Università nel Paese in cui è stato conseguito, in copia autenticata, tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatico – consolare italiana del Paese e la relativa dichiarazione di valore;
· certificato in originale con dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti, tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatico – consolare italiana del Paese;
· programma di studio di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatico – consolare italiana del Paese.
Il Consiglio di Facoltà che effettua la valutazione del titolo di studio può richiedere all’interessato di sostenere degli esami integrativi o di compilare la tesi di laurea per completare il percorso di studi.
Riconoscimento dei titoli di secondo grado (non universitari)
Presso l’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza, possono fare domanda di riconoscimento dei propri titoli di studio scolastici (non universitari) conseguito all’estero:
• cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all’estero
• cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
• cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
• i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea
• i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
• i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
• i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell’art 26 del Decreto Legislativo 251/2007)
Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza per
i diplomi di scuola secondaria i cittadini extracomunitari.
L’equipollenza ad un diploma di 2° grado del Diploma di Licenza media o del Diploma di istituto di II grado (scuola secondaria superiore o di secondo grado) non può essere rilasciata prima del compimento del 18 anno d’età.
Links utili
Il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.
Il CIMEA, in linea con le proprie attività e nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, offre i servizi qui elencati:
• Procedure di riconoscimento dei titoli
• Attestati di comparabilità e certificazione dei titoli
• Il sistema italiano di formazione superiore
• Convenzione di Lisbona
• Associazioni e reti
• Il Quadro dei titoli
• CIMEA Academy e webinars
• Pubblicazioni e banche dati
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia.