STP Stranieri Temporaneamente Presenti

Viene rilasciato agli stranieri temporaneamente presenti in Italia e non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, può essere tesserino o un foglio di iscrizione al Servizio Sanitario (STP, Straniero Temporaneamente Presente), a carattere temporaneo (6 mesi), rinnovabile.

Il codice STP può essere rilasciato esclusivamente a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea (né a Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), presenti irregolarmente sul territorio nazionale.
Non può pertanto essere rilasciato qualora il cittadino straniero sia presente in Italia in modo regolare a qualsiasi titolo (ad esempio all’interno dei 90 giorni del turismo).
Non ne è dunque consentito il rilascio per le seguenti categorie:

  • cittadini stranieri extracomunitari provenienti da Stati convenzionati (Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Serbia-Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia) aventi diritto al rilascio dei modelli previsti dalle Convenzioni bilaterali;
  • cittadini stranieri extracomunitari in possesso di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, sia nel caso in cui questo dia diritto all’iscrizione al SSN sia che questo non comporti l’iscrizione (nel qual caso la prestazione dovrà essere erogata in regime di solvenza);
  • cittadini stranieri extracomunitari presenti in Italia con visto/timbro di ingresso (per turismo, affari, visita, ecc.) in corso di validità: in questo caso la prestazione dovrà essere erogata con emissione della fattura, in quanto è previsto che chi si trova sul territorio per i motivi elencati possegga una forma assicurativa di copertura sanitaria.

Riassumendo: il codice può essere rilasciato esclusivamente a cittadini stranieri extracomunitari privi di Permesso di Soggiorno o di modello bilaterale, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, ivi compresi coloro che, pur entrati regolarmente, hanno poi perso il diritto alla permanenza/iscrizione. Di norma, salvo casi eccezionali, questi cittadini sono anche indigenti e devono pertanto anche attestare tale condizione mediante specifica attestazione.

Allo straniero irregolare viene assegnato dalla struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata del SSN erogante la prestazione, (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso e non l’abbia con sé) il codice STP (straniero temporaneamente presente), costituito da sedici caratteri di cui: tre per la sigla STP, sei per il codice ISTAT (relativo alla Regione ed alla struttura erogante) e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio.

Contestualmente al rilascio del codice STP l’assistito indigente deve sottoscrivere la relativa dichiarazione d’indigenza. Qualora l’assistito esibisca un documento di identità, gli estremi dello stesso devono essere riportati sul codice STP e sulla dichiarazione d’indigenza.  La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documento d’identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito e al rilascio del codice STP/dichiarazione d’indigenza.

Il codice STP e la dichiarazione d’indigenza hanno validità di sei mesi e possono essere rinnovati, di sei mesi in sei mesi, fino a quando persistono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

L’identificazione del cittadino straniero mediante codice STP non dà diritto all’iscrizione al SSN e non è assolutamente ad essa equiparabile.

Pertanto questi assistiti non possono accedere ai Medici di Assistenza Primaria/Pediatri di Famiglia, né ai servizi di Guardia Medica (Continuità Assistenziale).

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. Il codice assegnato deve essere utilizzato anche per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni a carico del SSR erogate dalle strutture.

Cure garantite (ex art.35 c. 3,4,5,6, del D.Lgs. n.286/1998)

Ai cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno sono garantite, nelle strutture pubbliche o private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni:

  • cure ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorché continuative, comprese quelle erogate in regime di day hospital e pronto soccorso;
  • prestazioni minime essenziali, quali i programmi e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati dalla normativa e precisamente: la tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione, interventi di profilassi internazionale (STP onere 8);
  • cure ambulatoriali urgenti ed essenziali, ancorché continuative per malattia e infortunio, compresi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione post-infortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale (STP onere 9);
  • profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai (STP onere 8).

Il rimborso del costo per le prestazioni erogate a pazienti con codice STP deve essere richiesto alla Prefettura, salvo le prestazioni sostenute dal Fondo Sanitario Nazionale, sono garantite le prestazioni:

  1. tutela sociale della gravidanza e maternità compreso l’accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane (Legge 405/1975, Legge 194/1978, DM Ministero della Sanità, 6 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni – Decreto sostituito dal DM Ministero della Sanità, 10 settembre 1998);
  2. tutela della salute del minore (Convenzione ONU, 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 176/1991);
  3. vaccinazioni previste dai piani sanitari e dalle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
  4. profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T) (Circ. Ministero della Sanità, 24 marzo 2000, Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990) e le prestazioni nei confronti di soggetti con HIV.

A favore di questi assistiti si applicano anche le disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza (STP onere 8).

Si specifica che per pazienti con codice STP/ENI è possibile attivare il servizio infermieristico domiciliare (SID).

Si precisa che:

  • per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo o danno per la salute della persona;
  • per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Il requisito dell’urgenza o dell’essenzialità deve essere attestato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni.

E’ stato altresì affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare al paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alle possibili risoluzioni dell’evento morboso (Circ. Ministero della Sanità n. 5, 24 marzo 2000); si precisa, in ogni caso, che l’accertamento della essenzialità della prestazione, così come dell’urgenza, rientra nell’ambito della responsabilità del Medico.

Il codice STP dà diritto alle prescrizioni farmaceutiche, su ricettario regionale da parte di medico specialista di struttura pubblica o privata accreditata, e alle prestazioni di assistenza protesica, sempre nell’ambito delle cure urgenti ed essenziali.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolari con codice STP qualora privi di risorse economiche sufficienti (indigenti).

Sono tuttavia fatte salve le quote di compartecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano.  Lo straniero irregolare può inoltre usufruire di esenzioni dal pagamento del ticket, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:

    • le prestazioni di primo livello (ad accesso diretto senza prenotazione ed impegnativa)
    • le urgenze (codici PS esenti);
    • lo stato di gravidanza (prestazioni previste in esenzione a seconda della settimana di gestazione);
    • le prestazioni rese a minori (sino 14 anni);
    • le prestazioni rese per patologie esenti o a favore di soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

 

Secondo la Cabina di Regia del Nuovo sistema informativo sanitario l’acronimo “SDO” sta per Scheda di Dimissione Ospedaliera: la SDO viene istituita dal D.M. 28/12/1991 come strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituiti di ricovero pubblici e privati, in tutto il territorio nazionale.

Nella SDO è previsto un onere della degenza ospedaliera con il quale si intende specificare il soggetto (o i soggetti) sul quale ricade l’onere di rimborsare le spese relative al ricovero.

Valori ammessi:

1 = ricovero a totale carico del SSN;

2 = ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera);

4 = ricovero senza oneri per il SSN;

5 = ricovero, a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione);

6 = ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione e differenza alberghiera);

7 = ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri provenienti da Paesi convenzionati con SSN;

8 = ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza e per gli stranieri temporaneamente presenti con il codice sanitario STP per le prestazioni sanitarie individuate dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 286/98;

A = ricovero a carico del Ministero dell’interno di pazienti stranieri regolarmente soggiornanti con dichiarazione di indigenza;

9 = altro.

 
La delibera regionale 2099/2013: “con riferimento ai bambini con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP), la possibilità di effettuare la scelta del pediatra di libera scelta.
La scelta del PLS è a tempo determinato con validità annuale dal momento dell’iscrizione ed è eventualmente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14° anno di età, purché permanga la presenza nel territorio regionale ed è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea…”

 

Riferimento al sito Regionale

Testo Unico art. 35

Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2020