Il riconoscimento di titoli di studio

Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la Legge 148/2002, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.

È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

In applicazione dell’Articolo IX.2 della Convenzione, l’Italia ha affidato al Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche CIMEA, il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.

La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini:

  • dell’accesso all’istruzione superiore,
  • del proseguimento degli studi universitari e
  • del conseguimento dei titoli universitari italiani,

è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia (art. 2 la Legge 148/2002). Pertanto, tali procedure sono direttamente svolte dalle istituzioni di istruzione superiore (università o istituzioni per l’Alta Formazione, Artistica e Musicale – AFAM).

Riconoscimento del titolo per fini accademici

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai fini della prosecuzione degli studi (fini accademici), dunque, è di competenza delle università e degli istituti di istruzione universitari, i quali agiscono nell’ambito della loro autonomia e nel rispetto di accordi bilaterali e convenzioni internazionali (articolo 48 del D.P.R. 394/1999).

La procedura prevista è piuttosto breve, in quanto avviene non oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta di riconoscimento. Se l’Università emette un provvedimento di non riconoscimento del titolo conseguito all’estero, è possibile presentare ricorso al MIUR che, se sussistono i presupposti, entro 20 giorni invita l’Università a rivedere la sua decisione. In alternativa si può ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) o presentare un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per l’accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello) la procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri consente l’ingresso a corsi di primo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:

  1. titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento;
  2. titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a corsi di primo ciclo di medesima natura (es. accademica);
  3. titolo ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità;

nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell’ingresso all’istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l’ingresso ai corsi italiani.

Per alcuni titoli finali di scuola secondaria esteri, sono richiesti requisiti specifici. L’elenco di tali titoli e i requisiti aggiuntivi sono definiti nelle Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore (per anno accademico).

Per l’accesso rispettivamente ai corsi di secondo (es. Laurea Magistrale) e terzo ciclo (es. Dottorato di Ricerca) la procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo consente l’ingresso a corsi di secondo o terzo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:

  1. titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
  2. titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
  3. titolo che presenta gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o gli elementi di ricerca.
  4. Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.


La procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo ciclo, invece, ha l’obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano, cioè avente valore legale nel nostro sistema. Storicamente tale procedura è identificabile con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148 del 2002 non utilizza più tale termine ed ha abrogato la precedente procedura di equipollenza (art 9: Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell’articolo 170 e l’articolo 332 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

La valutazione di un titolo estero per questo scopo può produrre differenti risultati:

  • il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali; tale procedura è identificabile con il termine di “riconoscimento diretto” o di “equipollenza diretta” (casi molto rari);
  • la richiesta di sostenere ulteriori esami/ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo italiano; tale procedura è identificabile col termine di “abbreviazione di corso”.


Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:

  1. essere titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
  2. consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
  3. presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
  4. deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciati nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

Tutte le informazioni di dettaglio sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere finalizzate al rilascio di titoli finali italiani sono fornite direttamente dalle istituzioni italiane di istruzione superiore.

In alcuni casi anche i titoli di dottorato (PhD) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti equipollenti al Dottorato di Ricerca italiano (DPR 382/80 art. 74). La procedura di equipollenza dei dottorati esteri non rientra nell’ambito di applicazione della Legge 148/2002, ma l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che si avvale del parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale).

Per maggiori informazioni sui requisiti da possedere al fine di poter accedere a tale procedura di riconoscimento e sulla documentazione da allegare alla domanda:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)

Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. VI

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma

e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it

tel. +39 06.58497061

Riconoscimento del titolo per fini NON accademici

Il riconoscimento dei titoli per finalità non accademiche può essere svolto svolte da differenti amministrazioni dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, n. 189). Per esempio per l’accesso a concorsi pubblici, i possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria o istruzione superiore), fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, possono partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 (modificato dall’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5). La procedura e i documenti da presentare sono indicati all’art. 2 del DPR 189/2009.

Tale procedura è finalizzata alla valutazione del titolo principale richiesto dal bando di concorso al fine di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso per l’ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano. Il procedimento è contestuale al concorso pubblico al quale si desideri partecipare, pertanto è necessario allegare il bando di concorso specifico alla domanda di equivalenza e non si applica nel caso di “concorsi” riferiti a professioni regolate (es. insegnante) o nel caso di accesso a corsi di Dottorato di ricerca.

L’ente responsabile per questa procedura è:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UOLP – Servizio per le assunzioni e la mobilità

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

e-mail: sam@governo.it

Posta certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

E’ possibile scaricare online il Modulo per la richiesta dell’equivalenza del titolo di studio stranieri a carattere accademico predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda e viene anche indicato l’ufficio competente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al quale inoltrare la domanda.

Se si è già in possesso del titolo italiano principale richiesto per la partecipazione ad un concorso e si intenda far valutare altri titoli esteri accessori per l’attribuzione di ulteriore punteggio nei pubblici concorsi o nel caso di progressione di carriera nella pubblica amministrazione, si potrà applicare quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 189/2009.

E’ anche possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali per il riscatto del relativo periodo di studio in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 189/2009.

Un ulteriore finalità della valutazione di titoli di studio estero è relativa all’iscrizione ai Centri per l’impiego in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 189/2009.

La valutazione di titoli di studio esteri può essere richiesta anche per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, in base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del DPR 189/2009.

La valutazione di titoli di studio esteri può essere richiesta anche per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 189/2009. Tale valutazione è svolta dal MIUR sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista.
Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in paesi UE, SEE/EFTA e nella Confederazione svizzera.

Per le procedure descritte (per concorsi pubblici, fini previdenziali, iscrizione ai Centri per l’Impiego, richiesta borse di studio e altri benefici) si applicano ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona), la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
  4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera), ad eccezione della domanda per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate.

L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MIUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

L’articolo 12 della Legge 29 del 25 gennaio 2006, consente alle amministrazioni italiane di valutare qualifiche e certificazioni comunitarie rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite.

L’amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MIUR.

Per alcune professioni, cosiddette regolamentate, in Italia la legge stabilisce il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.

L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.

L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:

  • alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria; si tratta delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, che prevedono il riconoscimento della professione estera: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
  • alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

Per Ulteriori informazioni:

Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali presso la il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tel. 06 67795322 – 5210

e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali

Di seguito vengono indicate le autorità italiane incaricate di svolgere il riconoscimento professionale e le relative professioni di loro competenza (elenco non esaustivo).

Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/

Professioni: Dietista; Educatore professionale; Farmacista; Fisioterapista; Infermiere; Logopedista; Medico/Medico Specialista; Odontoiatra; Ostetrica; Ottico; Podologo; Psicologo; Psicoterapeuta; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica; Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Veterinario.

Ministero della Giustizia

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp

Professioni: Agente di cambio; Agronomo e forestale iunior; Agrotecnico; Assistente sociale; Attuario; Attuario iunior; Avvocato; Biologo; Biotecnologo agrario; Chimico; Consulente del lavoro; Dottore agronomo e dottore forestale; Dottore commercialista; Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità; Geologo; Geometra; Giornalista; Ingegnere; Perito agrario; Perito industriale; Ragioniere; Tecnologo alimentare; Zoonomo.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente

Professioni: Docente di scuola materna; Docente di scuola primaria; Docente di scuola secondaria (inferiore e/o superiore)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura

Professioni: Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto junior e Pianificatore junior

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista

Professione: Estetista

Ministero dello Sviluppo Economico

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri

Professioni: Installazione impianti elettrici; Installazione impianti elettronici; Installazione impianti idraulici; Installazione impianti termici; Installazione impianti di trasporto del gas; Installazione impianti di sollevamento persone; Installazione impianti antincendio; Attività di pulizia; Attività di disinfestazione; Attività di derattizzazione; Attività di sanificazione; Carrozzeria; Meccanica e motoristica; Elettrauto; Gommista; Facchinaggio e movimentazione merci; Ausiliari del commercio (agente di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo); Mediatore marittimo; Barbiere; Parrucchiere.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html

Professioni: Accompagnatore turistico; Guida turistica; Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari regionali, le autonomie e lo sport

http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx

Professione: Maestro di sci

http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx

Professione: Guida alpina

L’Italia ha inoltre attuato quanto stabilito all’Articolo VII della Convenzione in tema di riconoscimento dei titoli di rifugiati, tramite l’articolo 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014.

L’Articolo VII della Convenzione di Lisbona prevede che

“Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l’accesso all’istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti”.

In linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, l’Italia ha adeguato la propria legislazione in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati tramite l’introduzione del comma 3 bis all’art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007:

“Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione”

Inoltre, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR, all’interno delle “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a:

“svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)” e

“a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio”.

Servizi attivi in tema di riconoscimento dei titoli di rifugiati:

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un servizio di richiesta di “Dichiarazione di valore” per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiaria.

Il CIMEA, tramite il proprio servizio di attestazione e certificazione di qualifiche estere –Credential Information Service – Estero– produce gratuitamente “Attestati di comparabilità” di titoli esteri a persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale e a detenuti. Per ottenere informazioni su tale servizio scrivere a cis@imea.it.

Il CIMEA ha promosso e attivato il Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR): una rete informale di esperti del settore amministrativo operanti all’interno delle istituzioni di istruzione e formazione superiore che si occupano di riconoscimento delle qualifiche, per condividere le pratiche valutative, i casi problematici, le fonti informative e le prassi metodologiche nei casi di valutazione delle qualifiche in possesso di rifugiati, anche in assenza o con scarsa documentazione.

Il CIMEA ha avviato la sperimentazione del Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati, che attraverso lo sviluppo di una procedura innovativa di riconoscimento consente di valutare le qualifiche dei titolari di protezione internazionale anche nei casi di documentazione frammentaria o del tutto assente.

Il CIMEA partecipa a diversi progetti internazionali che hanno un focus sul riconoscimento dei titoli dei rifugiati.

Ultimo aggiornamento: 11 Dicembre 2020