Accesso alla formazione superiore in Italia per studenti stranieri

La formazione superiore per gli adulti stranieri, al contrario di quanto avviene per i minori, è riservata ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L’accesso all’istruzione universitaria dello straniero regolarmente soggiornante deve garantire condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.

Possono accedere ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università gli stranieri titolari di:

  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o per asilo umanitario, per motivi religiosi; oppure
  • titolo di studio superiore conseguito in Italia e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di iscrizione alle prove, oppure
  • diplomi finali rilasciati dalle scuole italiane statali e paritarie all’estero o dalle scuole internazionali funzionanti in Italia o all’estero oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio, oppure
  • permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità, immatricolati nei precedenti anni accademici ad un corso di laurea o di laurea magistrale presso un Ateneo italiano.

I cittadini stranieri che giungono in Italia dopo aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore nel loro paese e desiderano continuare il loro percorso di studio, se comunitari o in possesso di un titolo di soggiorno, possono iscriversi all’Università con le stesse modalità dei cittadini italiani presentando la loro domanda direttamente all’Università prescelta.

Per gli stranieri residenti all’estero fino all’anno accademico 2014/2015 è stata prevista la possibilità di accedere alle università italiane soltanto nell’ambito di un numero massimo di ingressi annualmente determinato con Decreto interministeriale MIUR, Interno e Ministero degli Affari Esteri. Con la Legge 9/2014 tali quote sono state eliminate, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso (il comma 4 dell’articolo 39 del T.U. è stato abrogato).

La procedura attualmente prevede che una volta individuato il corso di studio di suo interesse, lo studente straniero invii, nei termini previsti, domanda di pre-iscrizione all’Università italiana prescelta, consegnandola alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel suo Paese. La domanda deve essere redatta in originale e duplice copia sul Modello “A” disponibile sul sito del Ministero dell’Università e dell’Istruzione. Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti, tradotti ufficialmente in Italiano, indicati nel modello stesso.

Per approfondire: vedi qui.

La valutazione di titoli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore (Legge 148/2002 art. 2).

La Rappresentanza, acquisita la domanda di preiscrizione, procede a rilasciare il visto d’ingresso, al fine di consentire allo studente di sostenere l’esame di ammissione all’Università e l’immatricolazione.

Se non ne sono esonerati in quanto già in possesso di idonea certificazione, gli studenti stranieri devono anche sostenere una prova di lingua italiana, che si svolge presso la sede dell’Università scelta secondo il calendario pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione. Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste –chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

I titoli conseguiti all’estero al termine di un percorso scolastico di almeno 12 anni sono validi per l’accesso ai corsi di laurea triennali ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso le Università italiane e ai corsi di Diploma accademico di primo livello presso le istituzioni per l’Alta Formazione, Artistica e Musicale (AFAM), purché consentano l’accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia. Tali titoli consentono in linea generale la prosecuzione agli studi nella formazione superiore Italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero. Nel caso in cui tali titoli siano stati ottenuti tramite la frequenza di percorsi formativi di durata inferiore ai due anni, l’ammissibilità ai corsi della formazione superiore italiana sarà responsabilità dalle istituzioni italiane presso le quali venga fatta richiesta di iscrizione. Sarà cura di dette istituzioni procedere a tale valutazione tenendo conto dell’intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale.

I candidati italiani con titolo estero valido dell’Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, Dlgs 286 del 25 luglio 1998, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” accedono senza limitazioni di contingente.

Se nel Paese di provenienza il diploma di scuola superiore si consegue al termine di un percorso scolastico inferiore ai dodici anni, gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche, in alternativa:

  • la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per gli studi universitari degli anni necessari per “arrivare” a 12 (il primo anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni);
  • un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni;
  • certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti;
  • proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all’interno della medesima istituzione.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono presentare domanda di immatricolazione direttamente all’Università prescelta secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare, stabiliti da ciascun Ateneo e accedono a parità di condizioni dei cittadini italiani. E’ possibile l’iscrizione (secondo le procedure per l’anno accademico 2017 2018 concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno):

  1. ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, se in possesso di un titolo di studio valido (secondo quanto sopra descritto) e della documentazione che segue.
  • Il titolo di studio originale o copia conforme o certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, che deve essere stato conseguito al termine di un ciclo scolastico di almeno dodici anni, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o Apostille (l’Apostille sostituisce la legalizzazione se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961). Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre l’Apostille se il titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con Legge 24 aprile 1990, n.106 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) o da un’istituzione tedesca (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).
  • La “dichiarazione di valore in loco” (cioè una dichiarazione che attesti che il titolo è valido per iscriversi all’Università nel Paese in cui è stato conseguito) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana competente per territorio o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri NARIC (National Academic Recognition Information Centres) – dell’Unione Europea e della rete ENIC – (European National Information Centres) – del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO. In Italia, il centro ENIC-NARIC è il Centro Informazioni Mobilita Equivalenze Accademiche e riconoscimenti dei titoli (CIMEA) che svolge attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.
  • Il certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza.
  • L’eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo.

Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che frequentino l’ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall’ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

  1. Ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico: se in possesso di un titolo di studio di primo ciclo rilasciato da una Università o di un titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta, in loco, il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di laurea magistrale non a ciclo unico prescelto.

Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo. Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’area sanitaria previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall’Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente. A tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell’ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.

  1. A corsi di formazione presso le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ovvero le Accademie di Belle Arti, l’Accademia Nazionale di Danza, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, le Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, i Conservatori di Musica, gli Istituti Musicali Pareggiati, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, secondo le disposizioni che disciplinano l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale presso le Istituzioni universitarie.

Gli indirizzi delle istituzioni statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale nell’ambito del sistema AFAM sono disponibili sul sito web del Ministero alla rubrica “Istituzioni” del settore AFAM – alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per l’iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche e ai Master universitari di primo e di secondo livello, i candidati devono essere in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. Gli interessati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo.

È anche possibile proseguire in Italia un percorso di studi universitari iniziato all’estero o frequentare uno o più corsi singoli o “stage”; in tal caso occorre iscriversi, nei termini previsti dalle singole Università, allegando alla domanda di iscrizione il libretto universitario o altro documento dell’Ateneo estero e la documentazione richiesta dalla singola istituzione universitaria (solitamente il piano di studi universitario indicante le materie seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli esami sostenuti con rispettiva votazione, i programmi degli esami sostenuti con traduzione ufficiale in lingua italiana).

I titolari di protezione internazionale, che non possono recarsi nel proprio Paese d’origine per ottenere documentazione, se sono in possesso del proprio titolo di studio, possono rivolgersi ad un apposito ufficio del Ministero degli Affari Esteri per ottenere le certificazioni necessarie.

Per ulteriori informazioni vedi qui, dove sono anche reperibili informazioni su come ottenere il visto d’ingresso per motivi di studio per i giovani stranieri residenti in uno Stato non appartenente all’Unione Europea che desiderano studiare in Italia.

Ad ulteriore garanzia dell’effettività del diritto allo studio di cui all’articolo 34 della Costituzione, gli stranieri possono concorrere all’assegnazione di misure assistenziali in forma di borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi, predisposti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani e altri interventi per il diritto allo studio, anche non destinati alla generalità degli studenti e in condizioni di parità di trattamento con gli studenti italiani.

Ultimo aggiornamento: 11 Dicembre 2020