Lavoro stagionale

Lavoro stagionale

Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2014 stabilisce che i lavoratori stagionali possono soggiornare legalmente e temporaneamente nell’Unione per un periodo massimo compreso tra cinque e nove mesi (a seconda dello Stato membro) per esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, conservando nel contempo la propria residenza principale in un paese terzo. La direttiva precisa inoltre i diritti di cui godono tali lavoratori migranti.

Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2014 riguarda l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). Testo rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2014. stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. Tale direttiva, il cui termine per il recepimento era il 29 novembre 2016, consentirà alle imprese e alle società multinazionali di semplificare il distacco temporaneo dei relativi manager, specialisti e tirocinanti nelle filiali e succursali ubicate nell’Unione europea.

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, 2009 ha introdotto la cosiddetta «Carta blu dell’UE», una procedura accelerata per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno e di lavoro in condizioni vantaggiose per i lavoratori di paesi terzi, affinché possano coprire un impiego altamente qualificato negli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 7 Agosto 2020