Misure di Espulsione a Titolo di Misura di Sicurezza e Disposizioni per l’Esecuzione dell’Espulsione

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25

“Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”

Legge 31 luglio 2005, n. 155“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” 

Stabilisce che oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il Ministro dell’Interno o, su sua delega, il prefetto può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

L’espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13.

Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n. 12

“Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi”

TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D.lgs. n. 286/1998, coordinata con le modifiche apportate dalla Legge 15 Luglio 2009, n. 94

La legge prevede due ipotesi di espulsioni disposte per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato e per motivi di prevenzione del terrorismo:

  1. l’espulsione disposta dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, previa notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 13, co.);

  2. l’espulsione, disposta dal Ministro dell’interno o, su sua delega, dal prefetto, nei confronti dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 18, L. 22 maggio 1975, n. 155, e dello straniero nei cui confronti vi siano fondati motivi per ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche internazionali (art. 3, co. 1, L. 155/2005).

L’art. 19, co. 2 prevede il divieto di altri tipi di espulsione (minori, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stranieri conviventi col coniuge o con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, donne in gravidanza o nei sei mesi dalla nascita del figlio cui provvedono e mariti con loro conviventi).

Il provvedimento amministrativo di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato: 1) è sempre eseguito dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4, lett. a) 2) comporta la segnalazione al S.I.S. ai fini della non ammissione negli Stati dell’area Schengen 3) è sempre corredato da un divieto di rientro, la cui durata può essere determinata, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, per un periodo superiore a cinque anni (art. 13, co. 14).

D.P.R. 394/1999 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione

Prevede che il provvedimento che dispone il respingimento sia comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto; se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato.

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

Direttiva recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione). Viene stabilito la necessità di una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, che costituisca un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, cosiddetta “Direttiva Rimpatri”

Reca norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. All’art. 2, rubricato “Ambito di applicazione” prevede – al § 2, lett. a) – che “gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro”.

Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI

Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comunitarie.

Misure di Espulsione a Titolo di Misura di Sicurezza e Disposizioni per l'Esecuzione

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020