L’Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale (art. 18 Tu Immigrazione - Violenza o Grave Sfruttamento)

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto Legge n. 113/2018 modificato in Legge 132 del 1/12/2018

Art. 18 comma 4:
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, perquanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 371

Questa legge di bilancio istituisce un incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2017 per la dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

Decreto legislativo n. 24 del 2014Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”

Oltre ad apportare nuove modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, modifica l’art 18 del TU Immigrazione, introduce il tema dei minori non accompagnati vittime di tratta, di come definirne l’età, dell’obbligo di prevedere percorsi di formazione, inserisce il diritto di indennizzo e definisce il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Legge n. 108 del 2010Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”

Da piena ed intera esecuzione alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall’articolo 42 della Convenzione stessa. Apporta modifiche al codice penale e introduce circostanze aggravanti.

D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone”

Da attuazione alla legge 228 del 2003 nella parte relativa ai programmi di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, garantendo adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico, il tutto a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati.

Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 “Misure contro la tratta di persone”

Questa legge ha modificato radicalmente la definizione di riduzione in schiavitù, specificando anche un comportamento ad essa analogo ovvero la riduzione in servitù. Si tratta di una norma destinata ad avere un campo di applicazione molto ampio soprattutto per sanzionare in generale comportamenti di sfruttamento, ovvero in particolare l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione, dell’accattonaggio, le prestazioni lavorative in condizione di sfruttamento e completa soggezione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Vengono inoltre previste misure specifiche per la repressione di questi comportamenti che vanno a modificare alcune disposizioni del codice penale.

D.P.R. n. 394/1999 regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione

In virtù di quanto prevede l’art. 18 T.U. la persona straniera può ottenere uno speciale permesso di soggiorno ove siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti dello straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità dovuti al tentativo di sottrarsi allo sfruttamento stesso ovvero alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale avviato. Si prevede che in tali circostanze sia rilasciato un permesso di soggiorno che reca la dicitura “motivi umanitari” (art. 27 co. 3ter regolamento. approvato con D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal regolamento approvato con D.P.R. n. 334/2004), al fine di consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale realizzato dagli enti locali o da associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all’art. 52 comma 1 lett. b) (già c) regolamento.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. n. 286/1998, art. 18

Volto a bilanciare la tutela dei diritti delle vittime di situazioni di grave sfruttamento e l’esigenza di prevenire e di reprimere i reati, scegliendo tuttavia di privilegiare il primo aspetto: l’art. 18 T.U. non condiziona la protezione sociale alla collaborazione della vittima con l’Autorità Giudiziaria e prevedendo il rilascio di un titolo di soggiorno non temporaneo mira a favorire il definitivo inserimento sociale dello straniero vittima di tali situazioni, con ciò predisponendo un sistema di protezione completo ed efficace.

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

Enuncia norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte a rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime (art. 1), legifera sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ed è parte dell’azione globale contro la tratta di esseri umani. Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione di tratta di esseri umani. Apporta inoltre modifiche dal punto di visto sanzionatorio.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia)

La presente Convenzione ha l’obiettivo di: a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l’assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; c) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. 2. Allo scopo di assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la presente Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio. La presente convenzione si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata. L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare la fruizione delle misure atte a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, dovrà avvenire senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro.

 

 

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Legge regionale 24 marzo 2004, n.5

“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Rappresenta il corpus normativo sull’immigrazione della Regione Emilia Romagna.

Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2

“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ha come finalità di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.

Permessi di soggiorno per "Casi Speciali"

Ingresso e Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale - Violenza e Grave Sfruttamento art. 18 TU

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020