L’Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale (art. 18 bis Tu Immigrazione - Violenza Domestica)

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto Legge n. 113/2018 modificato in Legge 132 del 1/12/2018

1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

LEGGE 27 giugno 2013, n. 77

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.

Legge 15 Ottobre 2013 n.192 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”

Arricchisce il codice di nuove aggravanti e amplia al contempo le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica. Il testo, inoltre, mette in campo risorse per finanziare un piano d’azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, reca norme penali di altro genere che intervengono su reati come la rapina o il furto.Ha introdotto la nuova fattispecie di Permesso di Soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all’art. 18 del TU Immigrazione:

Art 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Art. 582 c.p. – Lesioni Personali

Art. 583 c.p. – Circostanze aggravanti

Art. 583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile

Art. 605 c.p. – Sequestro di persona

Art. 609 bis c.p. – Violenza sessuale

Art. 612 bis c.p., – Atti persecutori

Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza

TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. n. 286/1998, art. 18 bis

Stabilisce che, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis (vedi sotto) del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza

D.P.R. n. 394/1999 regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione

In virtù di quanto prevede l’art. 18 T.U. la persona straniera può ottenere uno speciale permesso di soggiorno ove siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti dello straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità dovuti al tentativo di sottrarsi alla violenza stessa ovvero alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale avviato. Si prevede che in tali circostanze sia rilasciato un permesso di soggiorno che reca la dicitura “motivi umanitari” (art. 27 co. 3ter regolamento. approvato con D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal regolamento approvato con D.P.R. n. 334/2004), al fine di consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale realizzato dagli enti locali o da associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all’art. 52 comma 1 lett. b) (già C) del regolamento.

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 7 Aprile 2011

La presente Convenzione ha l’obiettivo di: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Raccomandazione Rec (2002) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza

E’ stata il primo strumento internazionale a proporre una strategia globale per prevenire la violenza e proteggere le vittime e costituisce tuttora una delle misure legislative fondamentali a livello europeo in quest’ambito. Il documento contiene un’attenta definizione del concetto di violenza di genere, una serie di raccomandazioni che gli Stati membri dovrebbero seguire per migliorare o sviluppare politiche nazionali in grado di proteggere le donne vittime di violenza, rafforzare la capacità d’azione, adeguare il diritto penale e civile, puntare su sensibilizzazione, educazione, formazione e prevenzione del fenomeno.

Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993

Offre la definizione più diffusa di violenza contro le donne, considerata in senso ampio in relazione a situazioni riconducibili alla dimensione privata come a quella pubblica, e riconosciuta come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne. L’idea di violenza comprende in questo testo il danno fisico, sessuale e psicologico, includendo altresì una gamma di comportamenti o di atti violenti quali le percosse, lo stupro da parte del coniuge, le mutilazioni genitali e altre pratiche dannose per le donne, la violenza legata alla dote, la violenza collegata allo sfruttamento, all’intimidazione sessuale sul lavoro, al traffico di donne e alla prostituzione forzata

Dichiarazione e Programma d’Azione per la promozione e la tutela dei diritti umani nel mondo, Vienna, Giugno 1993

Pone l’accento sulla “importanza di lavorare per l’eliminazione della violenza contro le donne nella vita pubblica e privata, per l’eliminazione di tutte le forme di molestie sessuali, sfruttamento e tratta delle donne, per l’eliminazione di pregiudizi di genere nell’amministrazione della giustizia e per lo sradicamento di ogni conflitto che possa insorgere tra i diritti delle donne e gli effetti dannosi di certe pratiche tradizionali o abituali, di pregiudizi culturali ed estremismi religiosi” (art 38).

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 3 Settembre 1981 (NORMA INTERNAZIONALE)

Costituisce ancora oggi l’accordo giuridico internazionale fondamentale in materia di diritti delle donne, si caratterizza per un impianto concettuale di stampo prevalentemente emancipatorio, volto cioè ad affermare e promuovere la parità tra uomini e donne, permettendo a queste ultime di accedere a diritti ed opportunità fino a quel momento esclusivo appannaggio dei primi.

Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) del 1950

Contiene alcune norme specificamente dirette alla tutela dei diritti delle donne, in particolare inerenti al diritto matrimoniale e a un generale divieto di discriminazione

Permessi di soggiorno per "Casi Speciali"

Ingresso e Soggiorno per Motivi di Protezione Sociale - Violenza Domestica art. 18 bis TU

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020