L'Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Lavoro

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche. Definisce caratteristiche requisiti per richiesta dl visto per lavoro  tramite richiesta di nullaosta al lavoro, rilascio e rinnovo del conseguente permesso di soggiorno per lavoro. In specifico gli articoli dal 21 al 27.

 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Contiene gli applicativi del Testo Unico Immigrazione.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 13 Febbraio 2017

Esempio di un Decreto Flussi.
Concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso per lavoratori non comunitari per l’anno  2017 nel territorio dello stato”. Vengono indicati: il numero dei cittadini non comunitari che possono accedere al mercato del lavoro italiano e le modalità per effettuare la richiesta suddivisi in ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di lavoro  autonomo,  il numero delle conversioni da studio a lavoro subordinato e da lavoro autonomo a subordinato, il numero degli ingressi dedicati ai cittadini stranieri residenti  all’estero, che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione, il numero di ingressi dedicato a stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 Maggio 2017

“Modifica del decreto 6 Ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”. Vengono definiti i nuovi importi per soggiorni fino ad un anno, fino a due anni e per la richiesta dei permessi di lungo periodo, che sono: Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  e  per  i  dirigenti  e  i  lavoratori specializzati.

Circolare del Ministero Interno nr. 40579 del 03/10/2016

Inerente alla problematica relativa al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione legiferando su durata dello stesso, sul rinnovo, sulla necessità di effettuare una valutazione globale della situazione del soggetto ed, eventualmente, della presenza di un reddito familiare. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non interiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore,  rendendo possibile, peraltro, da parte dell’interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

Sentenza n. 04487 del 26.10.2016 del Consiglio di Stato che conferma la sentenza n. 6095 del TAR Lazio ed abroga di fatto il Decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2005

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza sulla quale si era già pronunciato il Tar del Lazio richiamandosi a una sentenza della Corte europea di giustizia che bollava come “irragionevole e discriminatorio” l’importo necessario per soggiornare in Italia, indicando come cifra congrua “quella pagata dai cittadini italiani per prestazioni simili”. Vale a dire, non più dei 30 euro che si spendono in anagrafe per l’emissione di alcuni documenti. I costi per richiedere dunque il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento o il permesso di lungo periodo saranno i seguenti: Euro 30,46 come contributo fisso, Euro 16,00 per la marca da bollo ed Euro 30,00 per la spedizione della propria pratica alla Questura competente.

Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 N. 203

Relativa a “Nuove disposizioni relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali”. Vengono stabilite le modalità di richiesta e rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, i requisiti e la durata massima. Inoltre stabilisce che, allo straniero che dimostri  di  essere  venuto  in  Italia almeno una volta nei  cinque  anni  precedenti  per  prestare  lavoro stagionale e’ rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a  tre  annualita’,  con indicazione del periodo di validità per ciascun  anno.

Circolare n. 4621 del Ministero dell’Interno del 27 agosto 2015

Conversione  del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato. Vengono indicate possibilità, caratteristiche e modalità per effettuare questo tipo di conversione. Il permesso di soggiorno per motivi religiosi può essere rilasciato solo allo scopo di svolgere nel territorio nazionale l’attività strettamente collegata al ministero religioso. Se tali presupposti vengono meno, perché il titolare di tale permessi intenda dedicarsi ad attività lavorativa, venga a mancare l’unico presupposto di entrata e permanenza nel territorio nazionale.

Decreto Legislativo n. 40 del 04 marzo 2014

Ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n. 40/2014 sono abrogate le norme del regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione che obbligavano alla stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.

“Decreto Semplificazioni” n. 35 del 04 aprile 2012

Stabilisce l’idoneità della comunicazione del datore di lavoro UNILAV a sostituire il contratto di soggiorno.

Circolare del Ministero dell’Interno dell’11 gennaio 2012

Utilizzo del modello UNILAV.

Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2011

Abolizione del modulo Q – Contratto di soggiorno.

Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850

Definisce le tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, nonché le modalità di valutazione che le rappresentanze diplomatiche devono mettere in atto nella decisione di accogliere o rifiutare la richiesta, stabilisce le procedure per l’ingresso in Italia dei minori. Viene inoltre richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

Circolare Ministero dell’Interno n. 1280 dell’11 marzo 2009

Relativa all’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro in merito a quanto disposto con l’articolo  Art. 14 comma 5 el D.P.R. n. 394/99 (Regolamento del Testo Unico Immigrazione). Il Ministero ha stabilito che la stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia ed elenca i titoli di studio che permettono la conversione.

Direttiva del Ministero dell’Interno 5 agosto 2006, n. 42

Definisce che lo straniero la cui domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, di cui sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo e sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, quindi, sia in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.  Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” Dispone che i cittadini di Stati non  appartenenti  all’Unione  regolarmente soggiornanti  in  Italia possono   utilizzare   le   dichiarazioni sostitutive  limitatamente  agli  stati, alle qualita’ personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da parte  di  soggetti  pubblici  italiani,  fatte  salve  le   speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti  concernenti  la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.  Al di fuori dei casi di cui  ai commi  2  e  3  gli  stati,  le qualita’ personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita’  dello   Stato estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata dall’autorita’ consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita’ all’originale, dopo aver  ammonito  l’interessato  sulle  conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI

Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comunitarie.

Decisione del Consiglio 8 giugno, n. 2004 2004/512/CE

Istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Il VIS è un sistema uniforme di scambio tra gli stati membri di dati relativi ai visti, che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica. L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche dell’Unione europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Per consentire il funzionamento del VIS gli uffici consolari ed i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n.2004/38/CE

Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela  il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.
Permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.

Regolamento CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 1030/2002

Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Delibera assembleare 218 del 17 settembre 2019

Programmazione economico-finanziaria DEFR 2020 per il 2020-2022

Delibera assembleare 177 del 26 settembre 2018

Programmazione economico-finanziaria DEFR 2019 per il 2019-2021

Legge regionale 24 marzo 2004, n.5

“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Rappresenta il corpus normativo sull’immigrazione della Regione Emilia Romagna.

Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2

“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ha come finalità di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.

Il Nullaosta per Motivi di Lavoro Autonomo

Il Visto di ingresso per Motivi di Lavoro Autonomo

Il Permesso di Soggiorno per Motivi di Lavoro Autonomo

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020