L'Ingresso e il Soggiorno per Minore Età, per Affidamento o per Integrazione Minore (MSNA)

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Legge del 7 aprile 2017, n. 47

Si occupa di disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Si applica al “minore straniero non accompagnato”: tale è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Le principali novità previste dal provvedimento, entrato in vigore il 6 maggio 2017 riguardano:

  • Divieto di respingimento
  • Colloquio e identificazione del minore
  • Indagini familiari
  • Affidamento familiare
  • Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
  • Permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati
  • Elenco dei tutori volontari
  • Diritto all’assistenza legale
  • Misure in favore di minori vittime di tratta
  • Misure per i minori richiedenti protezione internazionale
  • Intervento in giudizio delle associazioni di tutela

Legge 18 giugno 2015 n. 101

Ratifica della Convenzione dell’Aja del 1996 relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento,al l’esecuzione e alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. La Convenzione regola le questioni relative all’attribuzione, all’esercizio e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale; al diritto di affidamento; alla tutela del minore, nonché alla curatela e agli istituti analoghi; all’amministrazione, alla conservazione o alla disposizione dei beni del minore; al collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in istituto o alla sua assistenza legale tramite kafala (un istituto analogo all’affidamento familiare presente in numerosi paesi islamici) che, però, è stata stralciata dalla legge di esecuzione. Fuori dall’ambito di applicazione della Convenzione vi sono l’accertamento dello stato di filiazione, gli obblighi alimentari, l’adozione e la materia dell’asilo o dell’immigrazione. La Convenzione è in vigore dal 1° gennaio 2002.

Legge 20 marzo 2003, n. 77

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un’autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all’esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori. In particolare in questa legge si tratta dei diritti che il minore può far valere, del ruolo delle autorità giudiziarie, del ruolo dei rappresentanti e di altre misure come ad esempio l’utilizzo della mediazione e dell’assistenza giudiziaria e infine viene descritto il Comitato Permanente.

Circolare del Ministero dell’ Interno del 13 Novembre 2000 (permessi di soggiorno per Minore età rilasciati ai sensi dell’art. 28, comma 1 lett. A)

Pone in luce la problematica connessa all’ingresso nel territorio nazionale di stranieri minorenni (accompagnati e non) e alla conseguente difficoltà di individuazione della tipologia di permesso di soggiorno da rilasciare. Al riguardo, la definizione del titolo di soggiorno da attribuire, in virtù della sua condizione di inespellibilità, al minore presente sul territorio nazionale in stato di clandestinità, è determinabile solo dopo che sia stata puntualmente individuata l’effettiva situazione familiare in cui il medesimo versa.

D.P.C.M. 9 Dicembre 1999 n.535

“Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’art. 33, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n.286/98, Testo Unico sull’Immigrazione”.

La norma ha definito i compiti del Comitato minori stranieri, affinché venga garantita la tutela dei minori stranieri in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ONU. I compiti riguardano sia i minori accolti nell’ambito dei programmi solidaristici, ossia autorizzati temporaneamente a soggiornare nel territorio dello Stato, sia quelli non accompagnati. Questi ultimi sono minori che non avendo la cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea e non avendo presentato domanda d’asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Si tratta, normalmente, di clandestini che hanno diritto, in quanto minori, a ricevere un trattamento differenziato rispetto ai clandestini adulti. Per l’espletamento dei compiti sono state adottate “le linee guida” d’intervento sia per i “minori accolti” che per “i minori non accompagnati”.

TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. n. 286/1998 art. 33, commi 2 e 2- bis, art. 19, comma 2, lettera a e art. 34

Art. 19 comma 2: stabilisce che in nessun caso puo’ disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati e che non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1 (“Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri”) nei confronti degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.

Art 34: stabilisce invece che i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale hanno diritto all’iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale, tra gli altri.

Art. 33 commi 2 e 2-bis: si occupa, infine, del Comitato per i Minori Stranieri e definisce i compiti concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. In particolare sono stabilite:

  1. a) le regole e le modalità per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l’affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
  2. b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell’ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell’accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d’origine o in un Paese terzo.

Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989”

Con questa legge viene introdotta integralmente nell’ordinamento italiano la Convezione sui diritti del fanciullo del 1989.
Si tratta di un passo molto importante nell’evoluzione della tutela dei diritti dell’infanzia a livello nazionale: l’introduzione vincola lo Stato al rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione. Questo sotto due punti di vista: prima di tutto gli organi istituzionalmente preposti alla produzione normativa e quelli amministrativi, dovranno tenere costantemente presenti, nell’espletamento delle loro funzioni, i principi e le linee guida dettati dalla Convenzione. Ma, cosa ancora più importante, lo Stato italiano si è impegnato ad adottare una serie di misure per rendere effettivi i diritti dell’infanzia, così come definiti nella convenzione.

Legge n.184/83

“Diritto del minore ad una famiglia”. La legge si occupa dell’adozione di minori è un istituto previsto per il minore in situazione di abbandono, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e volta a fornirgli una famiglia che sia idonea a educarlo, istruirlo e mantenerlo. Con l’adozione si vuole quindi fornire un ambiente familiare al minore che ne è privo. E’ inoltre una raccolta di tutti i principi e delle procedure relativo all’affidamento del minore.

 

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

La Convenzione Europea sull’esercizio del diritti dei minori

La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è in vigore internazionale dal 1° luglio 2000. In Italia, dove è stata ratificata  con la legge 20 marzo 2003, n. 77, è invece in vigore dal 1° novembre 2003. La Convenzione, che si applica ai minori di diciotto anni, ha l’obiettivo di promuovere i loro diritti e di agevolare l’esercizio di diritti procedurali attribuiti ai minori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria. Le relative procedure sono considerate “procedure di diritto familiare”; la Convenzione si riferisce in particolare a quelle in materia di esercizio della responsabilità di genitore. Oltre ad occuparsi dei diritti procedurali spettanti al minore e delle misure necessarie a promuovere l’esercizio dei diritti medesimi, viene espressamente conferito il diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale in caso di conflitto d’interessi con coloro che hanno la responsabilità di genitore ed è altresì prevista la possibilità di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari (chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta, designare un proprio rappresentante, etc.). Quanto al ruolo dell’autorità giudiziaria, viene stabilito che essa, prima di assumere qualunque decisione, dovrà essere certa di disporre di informazioni sufficienti, acquisendole dal minore. Vengono poi disciplinati l’obbligo di agire con prontezza, la possibilità di procedere d’ufficio e quella di designare un rappresentante, l’importanza della mediazione, per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure che coinvolgano il fanciullo innanzi ad un’autorità giudiziaria.

La Convenzione dell’Aja del 1996

Relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all’esecuzione e alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. La Convenzione del 19 ottobre 1996, adottata in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, integra il vasto insieme di regole internazionali che si propongono di assicurare la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, lungo le linee tracciate dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. La sua portata applicativa, sotto il profilo materiale, è ampia. La Convenzione si occupa infatti della protezione dei minori in senso civilistico a tutto tondo: viene in rilievo, per esempio, quando si tratti di regolare i contatti fra un bambino e il genitore non affidatario, quando sia in discussione la nomina di un tutore e, ancora, quando si debba disporre del patrimonio del minore e ci si chieda se l’atto dispositivo presupponga un’autorizzazione, e a chi tale autorizzazione debba eventualmente essere richiesta. Le funzioni affidate alle norme della Convenzione sono, per contro, assai specifiche. La disciplina di cui parliamo entra in gioco, infatti, solo rispetto a fattispecie “internazionali”, per tali intendendosi le situazioni contemporaneamente collegate a più paesi, e mira essenzialmente a coordinare l’azione svolta in questo campo dalle autorità dei vari Stati con cui il caso appare connesso. Prontuario operatore giuridico.

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (NORMATIVA INTERNAZIONALE)

Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 è stata costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche. La Convenzione enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Essa prevede anche un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati, che devono presentare a un Comitato indipendente un rapporto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul proprio territorio. La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati. Ad oggi sono ben 196 gli Stati parti della Convenzione, ad esclusione di Stati Uniti e Somalia. La Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami).

 

 

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

D.G.R. n. 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minori allontanati o a rischio di allontanamento”

La norma contiene indirizzi per la definizione degli accordi per la realizzazione di interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati dalla loro famiglia o a rischio di allontanamento. Gli accordi indicano le modalità per la presa in carico integrata e l’organizzazione delle funzioni di valutazione, definendo: – composizione e funzionamento di équipe territoriale e UVM o, nel caso tali organismi coincidano, dell’organismo che garantisce entrambe le funzioni – modalità di attivazione dell’équipe territoriale – i contenuti di minima del Progetto quadro, del Progetto educativo individualizzato – procedure e strumenti adottati per la segnalazione dei casi complessi da équipe a UVM e per la valutazione e la presa in carico (ed eventuale trattamento) sul caso e la verifica degli obiettivi dei progetti – gli strumenti di valutazione funzionale adottati dalla UVM.

D.G.R. n. 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” integrato con le modifiche apportate dalla D.G.R n. 1106/2014

Con la presente direttiva la Regione Emilia-Romagna riconferma i propri orientamenti in materia di accoglienza di bambini e ragazzi in affidamento familiare o in comunità, rivisitandoli alla luce della L.R 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, nonché del lavoro svolto da tutti i soggetti interessati nel primo periodo di attuazione. La direttiva riguarda tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l’allontanamento temporaneo del minore e la sua accoglienza in affidamento familiare o in comunità, anche a causa di situazioni di emergenza che ne richiedano una immediata tutela (art. 403 c.c.). I tratti salienti della norma sono: la centralità dei diritti del bambino o ragazzo fuori famiglia, la considerazione che il sostegno alla famiglia di origine rappresenta il primo ed ineliminabile compito dei servizi del territorio anche nell’ottica di evitare ove possibile l’allontanamento, una particolare attenzione alla formazione delle persone che si prendono cura dei ragazzi sia in affidamento familiare che in comunità, la previsione dell’autorizzazione al funzionamento per tutte le comunità che accolgono minorenni, escludendo la possibilità di procedure diverse quale procedura di garanzia di tutela.

Legge regionale 24 marzo 2004, n.5

“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Rappresenta il corpus normativo sull’immigrazione della Regione Emilia Romagna.

Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2

“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ha come finalità di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.

Minori Stranieri non Accompagnati: Ingresso e Soggiorno per Minore Età, per Affidamento o per Integrazione Minore

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020