Ingresso e Soggiorno a norma dell'art. 31 (Assistenza Minore)

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. n. 286/1998 art. 31 comma 3

Autorizza la permanenza del familiare tenendo conto dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. Deve essere quindi un’autorizzazione mirata a garantire lo sviluppo psicofisico del minore. Imprescindibile è, a tal fine, che il familiare possa sovvenire alle esigenze di ordine materiale del minore stesso ed è quindi permessa l’attività lavorativa. L’autorizzazione è revocata per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore. E’ chiaro che il Legislatore ha previsto che vi siano anche “attività non incompatibili”. Tra queste, nel caso tipico, il lavoro. Il questore e’ tenuto a dare compimento agli adempimenti di sua competenza che derivano dai provvedimenti del Tribunale per i minorenni.

Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989”

Con questa legge viene introdotta integralmente nell’ordinamento italiano la Convezione sui diritti del fanciullo del 1989. Si tratta di un passo molto importante nell’evoluzione della tutela dei diritti dell’infanzia a livello nazionale: l’introduzione vincola lo Stato al rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione. Questo sotto due punti di vista: prima di tutto gli organi istituzionalmente preposti alla produzione normativa e quelli amministrativi, dovranno tenere costantemente presenti, nell’espletamento delle loro funzioni, i principi e le linee guida dettati dalla Convenzione. Ma, cosa ancora più importante, lo Stato italiano si è impegnato ad adottare una serie di misure per rendere effettivi i diritti dell’infanzia, così come definiti nella convenzione.

Commissione parlamentare d’infanzia.

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989 (NORMATIVA INTERNAZIONALE)

Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 è stata costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche. La Convenzione enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Essa prevede anche un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati, che devono presentare a un Comitato indipendente un rapporto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul proprio territorio.La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati. Ad oggi sono ben 196 gli Stati parti della Convenzione, ad esclusione di Stati Uniti e Somalia. La Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami).

 

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

D.G.R. n. 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minori allontanati o a rischio di allontanamento”

La norma contiene indirizzi per la definizione degli accordi per la realizzazione di interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati dalla loro famiglia o a rischio di allontanamento. Gli accordi indicano le modalità per la presa in carico integrata e l’organizzazione delle funzioni di valutazione, definendo: – composizione e funzionamento di équipe territoriale e UVM o, nel caso tali organismi coincidano, dell’organismo che garantisce entrambe le funzioni – modalità di attivazione dell’équipe territoriale – i contenuti di minima del Progetto quadro, del Progetto educativo individualizzato – procedure e strumenti adottati per la segnalazione dei casi complessi da équipe a UVM e per la valutazione e la presa in carico (ed eventuale trattamento) sul caso e la verifica degli obiettivi dei progetti – gli strumenti di valutazione funzionale adottati dalla UVM.

D.G.R. n. 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” integrato con le modifiche apportate dalla D.G.R n. 1106/2014

Con la presente direttiva la Regione Emilia-Romagna riconferma i propri orientamenti in materia di accoglienza di bambini e ragazzi in affidamento familiare o in comunità, rivisitandoli alla luce della L.R 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, nonché del lavoro svolto da tutti i soggetti interessati nel primo periodo di attuazione. La direttiva riguarda tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l’allontanamento temporaneo del minore e la sua accoglienza in affidamento familiare o in comunità, anche a causa di situazioni di emergenza che ne richiedano una immediata tutela (art. 403 c.c.). I tratti salienti della norma sono: la centralità dei diritti del bambino o ragazzo fuori famiglia, la considerazione che il sostegno alla famiglia di origine rappresenta il primo ed ineliminabile compito dei servizi del territorio anche nell’ottica di evitare ove possibile l’allontanamento, una particolare attenzione alla formazione delle persone che si prendono cura dei ragazzi sia in affidamento familiare che in comunità, la previsione dell’autorizzazione al funzionamento per tutte le comunità che accolgono minorenni, escludendo la possibilità di procedure diverse quale procedura di garanzia di tutela.

Legge regionale 24 marzo 2004, n.5

“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Rappresenta il corpus normativo sull’immigrazione della Regione Emilia Romagna.

Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2

“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ha come finalità di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.

Ingresso e Soggiorno a norma dell'art. 31 (Assistenza Minore)

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020