L'Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Turismo

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850

Definisce le tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, nonché le modalità di valutazione che le rappresentanze diplomatiche devono mettere in atto nella decisione di accogliere o rifiutare la richiesta, stabilisce le procedure per l’ingresso in Italia dei minori. Viene inoltre richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

Decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2007

“Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata, per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68”. Lo  straniero,  in  provenienza  diretta  da Paesi  che  non applicano  l’Accordo  di  Schengen,  assolve  l’obbligo di rendere la dichiarazione  di  presenza  di  cui all’art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all’atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera. L’adempimento dell’obbligo e’   attestato   mediante l’apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.

Al link successivo è possibile trovare l’elenco aggiornato dei paesi per cui non è previsto l’obbligo di visto per entrare in Italia per motivo di turismo:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html

Legge 28 maggio 2007, n. 68

“Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”. Indicazioni per la richiesta del visto turistico. Per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e viene abolito il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova; questa sostituisce il vecchio permesso di soggiorno.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” Dispone che i cittadini di Stati non  appartenenti  all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Direttiva del Ministero dell’Interno 1 marzo 2000

“Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”. Vengono specificati i requisiti economici per l’ingresso nel territorio italiano in base alla motivazione del permesso di soggiorno, le modalità attraverso le quali gli stessi possono essere dimostrati, l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche. Definisce caratteristiche, requisiti per richiesta dl visto familiare tramite richiesta di nullaosta al ricongiungimento, rilascio e rinnovo del conseguente permesso di soggiorno familiare, legifera sulla possibilità di effettuare coesione familiare e soggiorno a carico del familiare italiano entro il 2° di parentela.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Contiene gli applicativi del Testo Unico Immigrazione.

 

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 767/2008

Concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Il VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti, favorendo lo scambio tra gli stati membri di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolarne la procedura.

Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI

Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comunitarie.

Decisione del Consiglio 8 giugno, n. 2004 2004/512/CE

Istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Il VIS è un sistema uniforme di scambio tra gli stati membri di dati relativi ai visti, che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica. L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche dell’Unione europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Per consentire il funzionamento del VIS gli uffici consolari ed i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n.2004/38/CE

Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela  il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.
Permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.

Regolamento CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 1030/2002

Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.

 

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Legge regionale 24 marzo 2004, n.5

“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Rappresenta il corpus normativo sull’immigrazione della Regione Emilia Romagna.

Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2

“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ha come finalità di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.

 

Il Visto di Ingresso per Motivi di Turismo

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020